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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dal Comune di Casal Cermelli, in persona del Sindaco pro tempore, avente ad oggetto il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dall'abbandono di autoveicoli, notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202201140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e smaltimento, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, di quattro veicoli ritenuti rifiuti speciali pericolosi derivanti dall'abbandono di autoveicoli

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario ordinanza rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, sostenendo che i quattro mezzi presenti sul terreno non fossero qualificabili come rifiuti o veicoli fuori uso ai sensi del d.lgs. 209/2003. In particolare, ha affermato che i due autocarri avessero natura di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, che la Fiat 600 fosse priva del motore e quindi non più qualificabile come veicolo in senso tecnico, e che la roulotte fosse un mezzo abitativo estraneo alla disciplina dei veicoli fuori uso. Quanto all'autocarro Ford, il ricorrente ha dedotto che fosse ancora marciante, di averlo rimosso dal terreno e di aver formalizzato il passaggio di proprietà presso il PRA prima dell'adozione dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto astrattamente applicabile l'ordine di rimozione ex art. 192 d.lgs. 152/2006 ai veicoli abbandonati su area privata, poiché il d.lgs. 209/2003 qualifica come rifiuto anche il veicolo fuori uso giacente in area privata in evidente stato di abbandono. Per la Fiat 600 e l'autocarro Volkswagen, i verbali della polizia stradale documentavano lo stato di abbandono, il grave deterioramento, la mancanza di parti essenziali e l'inidoneità allo svolgimento della funzione propria; tali elementi ne confermavano la qualificazione come veicoli fuori uso. La generica allegazione dell'interesse storico o collezionistico dell'autocarro Volkswagen non era sufficiente, anche perché i veicoli aventi tali caratteristiche devono comunque essere conservati in modo adeguato per non essere considerati rifiuti. Quanto all'autocarro Ford, invece, il Collegio ha ritenuto non dimostrato in modo univoco lo stato di abbandono: il mezzo risultava ancora funzionante, il ricorrente aveva manifestato la volontà di utilizzarlo mediante il passaggio di proprietà al PRA e non risultava prodotto alcun verbale della polizia stradale attestante il recupero del veicolo come mezzo abbandonato e il suo invio alla demolizione. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente all'autocarro Ford. Quanto alla roulotte, il TAR ha ritenuto infondata la tesi della sua estraneità alla nozione di veicolo e di rifiuto: pur potendo assumere rilevanza edilizia se stabilmente installata e usata a fini abitativi, essa è ordinariamente un veicolo, classificato come caravan. Se fuori uso, rientra nella nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 231 d.lgs. 152/2006, relativo ai veicoli fuori uso non disciplinati dal d.lgs. 209/2003, e può quindi essere oggetto dell'ordine di rimozione ex art. 192. Le spese sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    ordine di rimozione dei rifiuti

    Consente di ordinare la rimozione e lo smaltimento anche di veicoli abbandonati su area privata, quando ne sia accertato lo stato di abbandono e la riconducibilità alla nozione di rifiuto.

  • art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    Costituisce la nozione generale di rifiuto alla quale il d.lgs. 209/2003 riconduce il veicolo fuori uso.

  • art. 3, commi 1, lett. b), 2, lett. d), e 3, d.lgs. 209/2003

    costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 anche un “veicolo fuori uso”; “ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”

    La nozione di veicolo fuori uso comprende il veicolo che, anche se collocato in area privata, si trova in evidente stato di abbandono; anche i veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico devono essere conservati in modo adeguato per non essere qualificati come rifiuti.

  • art. 231 d.lgs. 152/2006

    Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2023, n. 209

    Ricondurrebbe i veicoli fuori uso non disciplinati dalla normativa speciale sui veicoli a motore, tra cui la roulotte fuori uso, nella disciplina dei rifiuti e rende applicabile l'ordine di rimozione ex art. 192.

  • artt. 46, 47 e 56, comma 2, lett. e), d.lgs. 285/1992

    La roulotte rientra nella classificazione normativa dei veicoli.

  • punto 5.6 D.M. 28.04.2008

    Include la caravan tra le categorie di veicoli.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il giudice richiama l'obbligo dell'amministrazione, anche non costituita, di depositare gli atti e i documenti del procedimento; la mancata produzione del verbale relativo all'autocarro Ford ha inciso sulla prova dello stato di abbandono.

Massime di principio

  • L'ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006 può essere adottato anche per veicoli abbandonati su area privata, quando sia accertata la loro riconducibilità alla categoria dei veicoli fuori uso e il loro evidente stato di abbandono.
  • Lo stato di abbandono di un veicolo può essere desunto da elementi oggettivi quali il grave deterioramento, la mancanza di parti meccaniche o della carrozzeria, l'assenza della targa, i danni rilevanti e l'inidoneità allo svolgimento della funzione propria.
  • La qualificazione di un veicolo come d'epoca o di interesse storico o collezionistico non esclude di per sé la natura di rifiuto: il veicolo deve essere conservato in modo adeguato, e la mera allegazione dell'interesse storico o collezionistico non è sufficiente.
  • La prova dello stato di abbandono non è univoca quando il veicolo è funzionante, il proprietario o detentore manifesta concretamente la volontà di continuare a utilizzarlo e manca la documentazione amministrativa attestante il recupero come veicolo abbandonato e il conferimento alla demolizione.
  • La roulotte, pur potendo assumere rilevanza edilizia se stabilmente installata e destinata a uso abitativo, conserva ordinariamente la natura di veicolo; se fuori uso, è qualificabile come rifiuto ai sensi dell'art. 231 d.lgs. 152/2006 e può essere oggetto dell'ordine di rimozione previsto dall'art. 192.

Come è indicizzato

MaterieRifiuti
RamiAmbiente
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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