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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32694/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di movimenti di denaro intercorsi in vita tra un padre, poi deceduto senza testamento, e una figlia. L'altra figlia, in qualità di coerede, ha convenuto la sorella chiedendo la declaratoria di nullità per difetto di forma di alcune donazioni di denaro asseritamente effettuate dal de cuius e la conseguente restituzione della quota ereditaria spettantele. Il Tribunale aveva ritenuto nulle varie donazioni, quantificato il saldo patrimoniale a favore della convenuta e condannato quest'ultima al pagamento della metà, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione: ha escluso dal computo una pretesa donazione di euro 500.000 del 2003, ritenendo che l'azione restitutoria da nullità si prescrivesse in dieci anni dal pagamento e che, sottraendo i versamenti effettuati dalla figlia al padre, non residuasse alcun credito. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1422, 1421, 2934 e 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dell'azione di ripetizione dovesse decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità e non dal pagamento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato l'inquadramento della domanda nello schema della collazione/divisione ereditaria di cui agli artt. 724 e segg. c.c.; 3) violazione degli artt. 724 e 737 c.c., assumendo che, se la donazione nulla riguarda somme di denaro, il relativo credito cade in successione e si imputa alla quota del donatario, con decorrenza della prescrizione dall'apertura della successione; 4) nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere detratto dai valori donati i versamenti fatti dalla figlia al padre, con motivazione incomprensibile e senza una domanda specifica sulla natura donativa di tali versamenti. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i primi tre motivi e li ha respinti, affermando che la ripetizione conseguente alla nullità del titolo integra un'azione di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione decennale decorrente dal pagamento, e che tale regola vale anche per la donazione nulla; ha inoltre chiarito che l'eventuale imputazione del credito alla quota dell'erede donatario ex art. 724, comma 2, c.c. non sposta il momento di decorrenza della prescrizione. Ha poi respinto il quarto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e non apparente, e osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valutato le rimesse reciproche tra padre e figlia, individuando come donazione solo il differenziale a favore della figlia. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il principio per cui, quando un pagamento sia stato eseguito in forza di un negozio nullo, l'azione di restituzione ha natura di indebito oggettivo e si prescrive in dieci anni dal pagamento stesso, non dalla sentenza che accerta la nullità. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sulla quantificazione delle donazioni, basata sul saldo tra rimesse reciproche padre-figlia. Le spese di legittimità sono state compensate per la particolarità della fattispecie; è stato inoltre dato atto del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1422 c.c.

    la dichiarazione di nullità non è soggetta a prescrizione, ma restano salvi gli effetti della prescrizione delle azioni restitutorie derivanti dalla nullità

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regime della nullità, ma non ritenuto idoneo a spostare il dies a quo della prescrizione della ripetizione

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema dell'estinzione per prescrizione; la Corte conferma la decorrenza dal pagamento

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il diritto sarebbe esercitabile solo dopo la sentenza di nullità; la Corte lo esclude perché il diritto alla ripetizione sorge già al pagamento

  • art. 724 c.c.

    l'eventuale imputazione alla quota dell'erede donatario non incide sulla prescrizione dell'azione restitutoria, che decorre dal pagamento

  • art. 737 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di collazione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica del primo e terzo motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    rubrica del secondo e quarto motivo per nullità della sentenza e motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    rubrica del secondo e quarto motivo, ma il vizio motivazionale è escluso perché la motivazione supera il minimo costituzionale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude il vizio

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione; la sentenza d'appello è ritenuta sufficientemente motivata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la questione è stata esaminata e decisa

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La domanda di restituzione proposta dopo la declaratoria di nullità di un contratto o di un atto di disposizione integra un'azione di indebito oggettivo, soggetta a prescrizione ordinaria decennale decorrente dal pagamento o dalla prestazione eseguita, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità.
  • La regola della prescrizione dell'azione restitutoria non muta per il solo fatto che il negozio nullo sia una donazione: l'animus donandi non esonera dal rispetto della forma richiesta a pena di nullità, né differisce il dies a quo della ripetizione.
  • L'eventuale imputazione del credito restitutorio alla quota dell'erede donatario ai sensi dell'art. 724, comma 2, c.c. non elimina né sospende il decorso della prescrizione già maturata in capo al de cuius prima dell'apertura della successione.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza presenta mancanza assoluta, mera apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà; non è sindacabile la mera insufficienza argomentativa quando il percorso logico sia comprensibile dal testo della decisione.
  • Quando tra le stesse parti risultino rimesse patrimoniali reciproche prive, singolarmente considerate, di causa chiaramente accertata, il giudice può individuare la liberalità solo sul saldo complessivo delle operazioni, attribuendo natura donativa al solo differenziale che risulti trasferito senza corrispettivo e per spirito di liberalità.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

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