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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1055/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente lamentava di essere stata sopravanzata nella procedura di mobilità 2016/2017 da docenti della stessa classe di concorso con punteggio inferiore e senza titoli di preferenza, i quali avevano ottenuto l'assegnazione nell'ambito da lei indicato per primo. Inoltre deduceva che altri docenti ammessi alla fase D della mobilità avessero ottenuto il posto territoriale da lei rivendicato, benché ella fosse ammessa alla fase C (e quindi, a suo avviso, da preferire). Contestava la legittimità della contrattazione integrativa e degli atti ministeriali che avevano attribuito una posizione preferenziale agli idonei del concorso 2012 (IGM 2012) rispetto ai docenti provenienti da GAE nella mobilità, ritenendo che la legge n.107/2015 avesse previsto tale preferenza solo in sede di assunzione e non per la successiva mobilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Gaetana Geraci. Ha confermato che l'assetto normativo e contrattuale formatosi in attuazione della L. 107/2015 legittimamente ha riservato particolari posizioni agli IGM 2012 in sede di reclutamento e che la contrattazione collettiva (CCNI e Ordinanza Ministeriale) poteva legittimamente disciplinare le fasi della mobilità e stabilire priorità tra categorie e tra fasi. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al vizio di partecipazione al contraddittorio, ha escluso l'incostituzionalità della disciplina contestata, ha affermato la legittimità delle scelte della contrattazione collettiva (salvo contrasto con norme di legge, ingiustificate disparità o manifesta irrazionalità, che qui non erano emerse) e ha ritenuto che il Ministero avesse adempiuto all'onere probatorio dimostrando che i docenti di fase D che avevano ottenuto trasferimento erano stati collocati su posto di sostegno, diverso dal posto comune per cui la ricorrente concorreva. Il ricorso è stato quindi disatteso; tuttavia, data la complessità delle questioni, la Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. n. 107/2015, art. 1 (commi rilevanti)

    art. 1, co. 95; co. 98; co. 100; co. 108

    La legge ha previsto un sistema di reclutamento per fasi che ha attribuito una preferenza assunzionale agli idonei del concorso 2012 (IGM 2012) e ha inciso sull'assetto territoriale delle assegnazioni; la Corte ha ritenuto che tale scelta primaria fosse discrezionale e giustificasse l'assetto differenziato adottato nella mobilità successiva.

  • D.lgs. n. 165/2001, art. 40, co. 1

    Attribuisce competenza alla contrattazione collettiva per disciplinare in dettaglio operazioni come la mobilità del personale; la Corte ha richiamato tale competenza per legittimare la regolazione contrattuale delle fasi e delle priorità.

  • D.lgs. n. 297/1994

    art. 399, co. 3; art. 462, co. 7; art. 470, co. 1 e 2

    Norme del sistema scolastico rilevanti per mobilità e vincoli; richiamate per affermare il quadro normativo entro il quale opera la contrattazione e per giustificare la possibilità di mobilità interprovinciale/ endoprovinciale e il regime di fasi.

  • Codice di procedura civile (articoli processuali invocati)

    art. 102 c.p.c.; artt. 354, 383 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4); art. 366 c.p.c.; art. 115 c.p.c.; art. 416, co.3 c.p.c.; art. 437, co.2 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i profili processuali sollevati (es. denuncia di nullità del contraddittorio non adeguatamente dedotta). Ha inoltre richiamato i poteri del giudice di acquisire d'ufficio documenti necessari (art. 437 c.p.c.) e le regole sull'onere della prova e la necessaria specificità delle deduzioni in cassazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova: la Corte ha richiamato il principio che chi denuncia un inadempimento (nel contesto di obbligazione di fare) allega la fonte del diritto e l'inadempimento, mentre spetta al debitore (qui la P.A.) dimostrare l'adempimento; nel caso il Ministero ha fornito la dimostrazione richiesta (es. che i trasferimenti erano su posto di sostegno).

Massime di principio

  • La contrattazione collettiva (CCNI e Ordinanze Ministeriali) ha ampia competenza tecnica per disciplinare le modalità di mobilità scolastica e le scelte di merito e tecnico-organizzative in esse contenute sono sindacabili solo se contrastano con norme di legge, realizzano ingiustificate disparità di trattamento o risultano manifestamente irragionevoli.
  • La presenza di diverse 'fasi' nella procedura di assunzione/mobilità può rendere irrilevanti, ai fini della priorità, i migliori punteggi assoluti: prevale l'ordine e la gerarchia delle fasi stabilite dalla contrattazione.
  • Chi impugna la procedura di mobilità deve allegare con precisione quale obbligo normativo o contrattuale sarebbe stato violato, l'effetto sfavorevole subito e quali concorrenti sono stati favoriti dall'asserito inadempimento; l'allegazione generica non è sufficiente.
  • L'amministrazione (Ministero) ha l'onere di provare di aver adempiuto correttamente una volta che il ricorrente abbia dimostrato la fonte del proprio diritto e l'allegato inadempimento; la produzione tardiva di documenti indispensabili all'accertamento può essere acquisita d'ufficio dal giudice se necessari per la verità sostanziale.
  • Se i trasferimenti contestati riguardano tipi di posto diversi (es. sostegno vs posto comune), la mera circostanza che candidati di fase diversa abbiano ottenuto trasferimenti non dimostra automaticamente una lesione del diritto del ricorrente; va valutata la coincidenza oggettiva dell'oggetto della domanda (stessa tipologia di posto/ambito).
  • La sola esistenza di situazioni di 'sfavore occasionale' per uno o l'altro docente non dimostra l'illegittimità dell'assetto generale stabilito dalla legge e dalla contrattazione: vanno provate ingiustificate disparità o manifesta irragionevolezza.
  • Le questioni processuali relative all'integrità del contraddittorio o al litisconsorzio necessario devono essere dedotte con specificità e completezza già in cassazione, altrimenti sono inammissibili se non adeguatamente sviluppate.

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