Cassazione Civile, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al pagamento delle prestazioni svolte nel mese di luglio 2015 e nei primi nove giorni di agosto 2015 e al risarcimento per il presunto illegittimo recesso anticipato dai contratti a progetto. ATERP sosteneva che il pagamento fosse subordinato all'erogazione di finanziamenti regionali (clausola contrattuale art. 9) e che la sospensione fosse legittimata dalle previsioni contrattuali (art. 12). Il lavoratore contestava la sospensione e il recesso retroattivo e chiedeva il pagamento delle prestazioni e il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ATERP confermando la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riconosciuto a Centrone alcune somme per le prestazioni svolte e per il danno derivante dall'illegittima sospensione/recesso ante tempus. I giudici hanno ritenuto che la sospensione del rapporto nel periodo 10.8.2015-9.8.2016 non fosse giustificata da una formale cessazione del finanziamento, la quale è risultata solo dalla Delibera regionale del 9.8.2016; di conseguenza, la delibera ha effetto dal momento della sua emanazione e non retroagisce a giustificare la sospensione anteriore. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui le buste paga prodotte non dimostravano l'effettivo pagamento. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente condannato alle spese di giudizio e posto nelle condizioni di versare eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma quater d.p.r. n. 115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360, co. 1, n. 3, 4, 5
La Cassazione ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sugli orientamenti di merito, respingendo censure che richiedevano una rivalutazione di fatto o una diversa interpretazione contrattuale non illegale.
Codice civile - interpretazione del contratto
Richiamate come canoni di interpretazione; la Corte di merito ha dato una interpretazione plausibile e motivata del contratto, che la Cassazione non ha ritenuto contraria ai criteri legali.
Codice civile - clausole vessatorie e disciplina generale
Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ha ritenuto che la diversa interpretazione potesse costituire violazione di legge insuperabile in sede di legittimità.
Codice civile - inadempimento e risarcimento
Uso per valutare le conseguenze dell'illegittima sospensione/risoluzione; la Corte territoriale ha quantificato il danno limitandone il periodo in base alla concreta data di cessazione del finanziamento.
Codice civile - diligenza e correttezza
Richiamati in relazione all'interpretazione delle obbligazioni contrattuali e alla valutazione del comportamento delle parti; nulla di censurabile in sede di legittimità sulla loro applicazione.
Codice civile - onere della prova
La Corte ha ritenuto che la produzione delle buste paga non fosse, di per sé, sufficiente a dimostrare l'effettivo pagamento, spettando al giudice di merito valutare l'idoneità probatoria.
Codice di procedura civile
Richiamati in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle prove; la Corte ha confermato l'ambito discrezionale dei giudici di merito nell'apprezzamento probatorio.
Contratto tra le parti
art. 9 (subordinazione del pagamento all'erogazione dei finanziamenti) e art. 12 (recesso anticipato)
La Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'art. 9 al periodo 10.8.2015-9.8.2016 perché non vi era formale cessazione del finanziamento; l'art. 12 consente recesso anticipato per giusta causa (es. cessazione finanziamento) ma solo dal momento in cui tale causa si verifica formalmente.
D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Una clausola contrattuale che subordina il pagamento a finanziamenti pubblici viene interpretata in modo non retroattivo: la cessazione del finanziamento giustifica la risoluzione solo dal momento in cui è formalmente accertata (es. delibera), non per periodi precedenti non formalmente motivati.
- La sospensione 'di fatto' del rapporto da parte dell'ente, in assenza di una causa contrattuale formalmente intervenuta, può essere considerata illegittima e dar luogo a responsabilità e risarcimento nei limiti temporali concreti accertati dal giudice.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'interpretare il contratto e nel valutare le prove; la Cassazione non sostituisce la valutazione di fatto se l'interpretazione del giudice è plausibile e logicamente motivata.
- Documenti contabili come buste paga non dimostrano automaticamente l'avvenuto pagamento: spetta al giudice di merito valutare la loro efficacia probatoria e la ricostruzione complessiva dei fatti.
- In Cassazione le censure relative all'interpretazione contrattuale devono indicare espressamente le regole di interpretazione violate e spiegare in che modo la motivazione di merito sarebbe illogica o insufficiente; la mera alternativa interpretativa non è sufficiente.
- Gli atti amministrativi che dichiarano la cessazione di un finanziamento producono effetti dal momento della loro emanazione, salvo espressa previsione di efficacia retroattiva.
- Chi subisce una decisione sfavorevole in sede di merito rischia la condanna alle spese processuali e ad oneri amministrativi (es. contributo unificato aggiuntivo) se il ricorso in Cassazione è rigettato.
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