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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 701/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la regolarizzazione della propria posizione contributiva e l'accredito dei contributi omessi nel periodo settembre 2012 - agosto 2013 dal proprio ex datore di lavoro, nonché la relativa certificazione nell'estratto conto assicurativo, dopo avere denunciato l'omissione all'INPS senza ottenere alcun intervento da parte dell'ente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali anche se i contributi non sono stati effettivamente versati, ma non attribuisce al lavoratore un diritto a ottenere dall'INPS l'accredito dei contributi non versati. L'azione diretta per ottenere l'accredito spetta, in via ordinaria, all'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro; il lavoratore può agire risarcitoriamente nei confronti del datore di lavoro (art. 2116, comma 2) o, in casi particolari, ricorrere agli strumenti specifici (ricongiunzione, art. 3 d.lgs. 80/1992). L'art. 54 l. 88/1989 assicura un diritto all'informazione e responsabilità per danni derivanti da informazioni errate, ma non impone all'INPS l'obbligo di accreditare i contributi. Inoltre la Corte ha stabilito che non era necessario integrare il contraddittorio con l'ex datore di lavoro, dato che il ricorrente aveva convenuto solo l'INPS e non aveva chiesto la condanna del datore.

Norme richiamate

  • art. 2116 c.c.

    "le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali"; e il comma 2 che dispone la responsabilità dell'imprenditore per il danno

    Il principio di automaticità riguarda le prestazioni previdenziali dovute all'assicurato e non l'accredito dei contributi; l'ente previdenziale non è obbligato a procedere all'accredito dei contributi su richiesta del lavoratore, il rimedio residuo contro l'omissione resta l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro (salvo eccezioni normative)

  • art. 54, l. n. 88/1989

    Attribuisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione sulla posizione contributiva e responsabilità per danni da informazione errata, ma non costituisce titolo per obbligare l'ente ad accreditare contributi omessi dal datore

  • art. 3, d.lgs. n. 80/1992

    il lavoratore, se il datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali ha omesso contributi poi prescritti, "può richiedere al competente istituto ... che, ai fini del diritto e della misura della prestazione, vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti"

    Costituisce un'eccezione: in caso di procedure concorsuali del datore e di prescrizione dei contributi, il lavoratore può ottenere che l'ente consideri come versati tali contributi ai fini della prestazione

  • l. n. 29/1979 (art. 2 - ricongiunzione dei periodi assicurativi)

    "ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione", che "tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare" siano trasferiti nella gestione di destinazione

    La ricongiunzione è un'altra eccezione: in tale istituto la provvista contributiva assume rilevanza e può portare, in casi specifici, all'inclusione dei contributi non versati/non prescritti nella gestione di destinazione

  • art. 27, r.d.l. n. 636/1939

    Richiamato come limite della prescrizione contributiva: la possibilità di fruire delle prestazioni è comunque condizionata ai limiti della prescrizione

  • art. 13, l. n. 1338/1962

    Riferimento alla costituzione della rendita vitalizia: il lavoratore può surrogarsi per ottenere la rendita ai fini della copertura contributiva in specifiche fattispecie

  • artt. 1175 e 1176 c.c.

    Principi di correttezza e diligenza richiamati dalla parte ricorrente: la Corte ha ritenuto che tali obblighi non possano, da soli, fondare una responsabilità dell'ente previdenziale volta ad accreditare i contributi omessi

Massime di principio

  • Il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali anche se il datore non ha versato i contributi, ma non determina un diritto del lavoratore a che l'INPS accrediti i contributi non versati.
  • Il rimedio principale del lavoratore per ottenere il valore dei contributi omessi è l'azione risarcitoria contro il datore di lavoro (art. 2116, comma 2) o altri rimedi diretti contro il datore (es. costituzione rendita ex art.13 l.1338/1962), salvo le eccezioni normative (ricongiunzione, art.3 d.lgs.80/1992).
  • L'INPS non è di norma tenuto a procedere all'accredito dei contributi su semplice denuncia del lavoratore; l'azione di recupero dei contributi appartiene all'ente nei confronti del datore e la mancata attivazione dell'ente non crea un'azione diretta del lavoratore per ottenere l'accredito.
  • L'art. 54 l. 88/1989 riconosce al lavoratore un diritto all'informazione e la possibilità di chiedere danni per informazioni inesatte, ma non trasforma l'INPS nell'obbligato al versamento dei contributi omessi.
  • In presenza di procedura concorsuale del datore e di prescrizione dei contributi, il lavoratore può ottenere che l'ente consideri i contributi omessi come versati (art. 3 d.lgs. 80/1992).
  • Se il lavoratore intende ottenere in giudizio la condanna del datore al versamento dei contributi, il datore deve essere inizialmente parte del processo (litisconsorzio necessario tra lavoratore, datore e ente sussiste solo se si chiede la condanna del datore a versare i contributi); se si aziona solo l'INPS per l'accredito, il chiamare il datore in causa non è automatico.

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