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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10800/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riccardo impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti). I motivi di ricorso erano: (1) nullità/errata indicazione del capo di imputazione nella sentenza; (2) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità (contestando che si trattasse di uso personale); (3) vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); (4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha ritenuto che l'errata indicazione del capo d'imputazione fosse un evidente errore materiale non sanzionato dall'art. 546, comma 3, c.p.p., e non lesivo del diritto di difesa poiché l'imputato si era difeso sul fatto sostanzialmente ascritto. Sul secondo motivo ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria dei giudici di merito (constatando elementi indicativi della cessione: consegna a domicilio, due telefoni, stupefacente suddiviso in dosi, 120 euro in piccoli tagli, materiali per il confezionamento, e stupefacente ricollegabile ai locali commerciali). Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la negazione della causa di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., poiché l'organizzazione della cessione a domicilio mostra maggiore intensità del dolo e impedisce di considerare la condotta di tenuità; ha ricordato che per la valutazione della tenuità è sufficiente indicare i criteri ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. Sul quarto motivo ha qualificato la censura generica: la pena inflitta (1 anno, 1 mese, 10 giorni di reclusione e euro 3.111,00 di multa) è inferiore al medio edittale e la motivazione con espressioni quali "pena congrua" è ritenuta sufficiente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma che incrimina il traffico di stupefacenti; il ricorrente è stato condannato in base a questa disposizione e la Corte ha confermato che gli elementi fattuali indicavano una cessione organizzata, non mero uso personale

  • cod. proc. pen., art. 546, comma 3

    Prevede le nullità della sentenza per la sola mancanza o incompletezza del dispositivo o per la mancata sottoscrizione del giudice; non sanziona l'errata indicazione del capo d'imputazione quando si tratta di errore materiale nella redazione della sentenza e non vi è lesione del diritto di difesa

  • cod. pen., art. 131-bis

    Regola la causa di proscioglimento per tenuità del fatto; la Corte ha interpretato che l'esistenza di una attività organizzata (es. consegne a domicilio) esclude la lieve offensività richiesta per l'applicazione di tale causa

  • cod. pen., art. 133, primo comma

    Individua i criteri per valutare la tenuità dell'offesa; la giurisprudenza consente di indicare solo i criteri ritenuti rilevanti senza dover esaurire tutti gli elementi elencati

Massime di principio

  • Un errore materiale nella indicazione del capo d'imputazione nella sentenza non determina automaticamente la nullità: l'art. 546, comma 3 c.p.p. sanziona solo specifiche carenze formali (dispositivo o sottoscrizione) e deve esservi una concreta lesione del diritto di difesa per incidere sulla validità del provvedimento
  • La Corte di legittimità non è sede di rivalutazione del merito: le censure che richiedono una nuova valutazione delle prove o degli elementi di fatto sono inammissibili o manifestamente infondate se i giudici di merito hanno motivato le loro conclusioni in modo non contraddittorio
  • Per ottenere la causa di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare la lieve offensività della condotta; elementi quali stupefacente già suddiviso in dosi, denaro in piccoli tagli, materiali per il confezionamento, uso di più telefoni e consegne a domicilio sono indici concreti che possono escludere la tenuità
  • Nella motivazione della pena, quando la misura è inferiore al medio edittale, l'indicazione sintetica (es. "pena congrua" o "pena equa") può risultare sufficiente: la contestazione deve essere specifica per essere efficace
  • Chi impugna in Cassazione dovrebbe concentrare i motivi su profili di diritto o vizi gravi di motivazione (contraddittorietà, illogicità palese, omissione di fondamentali passaggi logici), evitando censure puramente riconsiderative dei fatti

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