Cassazione Civile, Ordinanza n. 13626/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento emessi in materia di consolidato IRES: due relativi all'annualità 2004 e uno relativo all'annualità 2005. L'Amministrazione aveva contestato alla società consolidata la deduzione, per più esercizi, di quote di svalutazione della partecipazione in altra società, ritenendola non conforme alla disciplina fiscale applicabile e determinando così maggior reddito imponibile e maggiore imposta. I giudici tributari di merito avevano annullato gli atti; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione, l'Agenzia ha impugnato la decisione di appello con un unico motivo, ma nel testo disponibile non è riportato il contenuto specifico del motivo. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che le società avevano chiesto la definizione agevolata per gli atti relativi al 2004 e che, successivamente, la vicenda è stata trattata sotto il profilo della cessazione della materia del contendere anche per l'atto relativo al 2005, in ragione del venir meno dell'interesse dell'Amministrazione a proseguire il ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto che, dopo il rinvio a nuovo ruolo, l'Agenzia delle Entrate aveva depositato documentazione solo sulla definizione delle controversie relative all'annualità 2004 e non aveva contrastato la definizione agevolata della controversia per l'annualità 2005 entro il termine previsto. Da ciò ha desunto il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione al ricorso relativo all'atto impositivo del 2005 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 61 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma che, secondo l'Amministrazione, sarebbe stata violata dalla deduzione delle quote di svalutazione della partecipazione.
art. 66 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme all'art. 61 nel fondamento dell'accertamento fiscale relativo alle quote di svalutazione.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel testo come disposizione successivamente vigente rispetto al regime applicabile all'epoca dei fatti.
art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265
Richiamato quale ulteriore base normativa dell'accertamento fiscale.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La CTR ha ritenuto non invocabile tale disposizione, poiché relativa a un diverso caso di utilizzo di quota errata della perdita derivante dalla precedente svalutazione.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
Citato in relazione all'istanza di definizione agevolata presentata per una parte della controversia.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato quale termine entro il quale l'Amministrazione avrebbe potuto opporsi alla definizione agevolata; il mancato diniego ha condotto alla declaratoria di estinzione.
Usato per il deposito di documenti in cassazione relativi alla definizione della lite e a un successivo avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando, in corso di giudizio di legittimità, risulta perfezionata o comunque non contestata nei termini la definizione agevolata della lite, può venir meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione di una controversia fiscale relativa a un atto impositivo collegato può incidere anche sull'interesse a coltivare il ricorso contro un diverso atto dello stesso quadro fattuale, se l'Amministrazione non contesta tempestivamente gli effetti estintivi o non manifesta persistente interesse alla decisione.
- Nel giudizio di cassazione l'assenza di osservazioni dell'Amministrazione entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata può essere valorizzata come comportamento incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso.
- La verifica della cessazione della materia del contendere si fonda non sulla fondatezza del motivo di ricorso, ma sul sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- rami
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