Cassazione Civile, Ordinanza n. 26191/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia, di durata annuale con rinnovo automatico salvo disdetta, intercorso tra un agente e una società preponente operante nel settore delle telecomunicazioni dal 2009 al 2017. In appello erano state accolte solo in parte le pretese dell’agente: riconosciuta l’indennità suppletiva di clientela e le differenze sul FIRR, ma respinte le domande relative a indennità sostitutiva del preavviso, compensi per attività accessorie ulteriori, differenze provvigionali e indennità meritocratica ex art. 1751 c.c.; era stata inoltre respinta la riconvenzionale della società per storni provvigionali. Con il ricorso per cassazione l’agente ha censurato: 1) la decisione che aveva negato compensi per attività accessorie, sostenendo che svolgesse attività ulteriori non remunerate e che il contratto non le contemplasse tutte; 2) il rigetto delle differenze provvigionali, contestando la ritenuta comprensibilità della documentazione contabile e la conseguente decadenza dalle contestazioni; 3) il rigetto dell’indennità sostitutiva del preavviso, assumendo che la clausola di rinnovo e recesso non escludesse il diritto al preavviso; 4) il rigetto dell’indennità ex art. 1751 c.c., sostenendo che la nuova clientela e l’incremento di affari fossero intrinseci al rapporto e che il relativo onere probatorio fosse stato assolto o fosse comunque in re ipsa. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando che la sua domanda di storno/restituzione di provvigioni fosse stata respinta per asserita genericità, nonostante la presenza di conteggi e allegati che, a suo dire, avrebbero dimostrato anticipi e acconti provvigionali da restituire in caso di cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’agente e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha quindi confermato l’esito di merito: restano ferme le statuizioni della Corte d’appello che avevano riconosciuto solo l’indennità suppletiva di clientela e le differenze FIRR, ma avevano escluso le ulteriori voci richieste dall’agente e la riconvenzionale della società sugli storni provvigionali. La Corte ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e violazione degli oneri di autosufficienza del ricorso, le censure che presupponevano la trascrizione di contratto, allegati e atti di merito non riportati nei ricorsi; ha inoltre ribadito che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove. Quanto all’indennità sostitutiva del preavviso, ha richiamato il principio secondo cui, nel rapporto di agenzia a tempo determinato con rinnovo automatico salvo disdetta, il recesso ingiustificato ante tempus non dà luogo al preavviso ma, semmai, al risarcimento del danno, sicché la pretesa dell’agente non era fondata. Quanto all’indennità ex art. 1751 c.c., la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, inammissibile in cassazione, anche in presenza di doppia conforme. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando, sotto la veste di omesso esame o erronea valutazione, mira a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti; inoltre opera il limite della doppia conforme.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e, almeno nelle parti essenziali, trascrivere gli atti e i documenti su cui si fonda, con puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’onere di deposito è assolto solo se il documento richiamato è specificamente indicato e rintracciabile nel fascicolo di merito.
L’indennità di fine rapporto dell’agente richiede la prova dei presupposti legali, in particolare del procurato incremento di clientela o di affari e del permanere dei vantaggi per il preponente.
art. 10 AEC settore Industria
L’indennità suppletiva di clientela è regolata dall’accordo collettivo richiamato e riconosciuta nei limiti risultanti dalla decisione di merito.
art. 5 AEC Industria
I compensi ulteriori per attività di coordinamento presuppongono la prova dello svolgimento di tali compiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti nel giudizio di legittimità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non riproduce o localizza specificamente gli atti e i documenti essenziali su cui si fonda la censura.
- La doglianza che, formalmente dedotta come violazione di legge, richieda una nuova valutazione dei fatti o delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
- Nel rapporto di agenzia a tempo determinato con tacita rinnovazione annuale, il recesso ingiustificato ante tempus del preponente non attribuisce all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, ma semmai il risarcimento del danno secondo i presupposti di legge.
- L’indennità ex art. 1751 c.c. non spetta automaticamente per il solo fatto che l’agente abbia operato sul mercato: occorre allegare e provare i presupposti specifici previsti dalla norma, non essendo sufficiente una generica affermazione di nuova clientela o di incremento di affari.
- La contestazione di crediti provvigionali o la domanda di restituzione di somme anticipate devono essere sorrette da allegazioni concrete e specifiche, riferite ai singoli rapporti o affari, non essendo sufficiente una formulazione generica della pretesa.
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