Sentenza n. 2013/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 453/2024 pubblicata il 29.10.2024 resa dal Tribunale Ordinario di Lodi, all'esito del giudizio R.G. n. 484/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Lodi in data 24.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lodi che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Lodi n. 453/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito di 500 euro sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero quale titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non aveva eseguito il capo di condanna relativo all'accredito. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e ha documentato soltanto il pagamento delle spese del precedente giudizio, estraneo all'oggetto dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, affermando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione al debitore pubblico del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità, e non dalla spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c. Il ricorso è stato ritenuto fondato perché il Ministero non aveva eseguito il giudicato relativamente all'accredito di 500 euro. Il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, conferendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura e i poteri necessari all'esecuzione. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché, in relazione alla natura e all'importo del debito, la somma ulteriore sarebbe stata manifestamente iniqua e si sarebbe tradotta in una locupletazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La misura coercitiva pecuniaria può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tali condizioni devono essere valutate concretamente, considerando anche la natura e l'entità del debito pubblico ed evitando locupletazioni eccessive o sanzioni sproporzionate.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione al debitore pubblico del titolo esecutivo, inteso come atto idoneo ad attribuire un diritto certo, liquido ed esigibile, prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
Rileva per la nozione di titolo esecutivo quale atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria; è sufficiente, ai fini considerati, la sentenza munita dell'attestazione di conformità notificata al debitore.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità, e non richiede la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., ormai non più necessaria.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue un giudicato avente ad oggetto il pagamento o l'accredito di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo concreto alla natura e all'entità del debito pubblico, la misura risulti manifestamente iniqua o determini una locupletazione eccessiva rispetto all'obbligo da eseguire.
- Le funzioni del commissario ad acta rientranti nei suoi compiti istituzionali non comportano il riconoscimento di un compenso ulteriore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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