Sentenza del 07/08/2025 n. 22827 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Campania che aveva confermato l’annullamento dell’avviso IRAP relativo al 2005. L’avviso, notificato l’11 novembre 2014, recuperava a tassazione componenti positivi per 29.825.000 euro, con maggiore IRAP di 1.267.562,50 euro e interessi e sanzioni per un totale di 2.876.845 euro. L’importo derivava dalla riduzione, nel 2005, del fondo rischi da scissione iscritto dalla società in seguito alla rinuncia del Comune di Napoli a crediti per pari somma. La contribuente aveva eccepito che l’accertamento integrativo si fondava su una nuova valutazione di elementi già disponibili, non su elementi nuovi, nonostante per lo stesso anno fosse già intervenuto un accertamento con adesione. L’Agenzia ha contestato in Cassazione sia vizi della pronuncia (corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione), sia l’erronea applicazione delle regole sull’integrazione dell’accertamento. La contribuente, con ricorso incidentale condizionato, ha inoltre contestato la motivazione sulla tempestività dell’accertamento e l’applicazione del termine raddoppiato per presunta rilevanza penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché denunciava, sul medesimo capo, profili incompatibili: omessa pronuncia e vizio di motivazione. Il secondo motivo è stato rigettato: l’Agenzia non aveva indicato quali documenti o elementi nuovi, non esaminabili in occasione del precedente accertamento, giustificassero l’atto integrativo; dagli atti risultava invece una rivalutazione del materiale già verificato. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito, senza decisione nel merito. È così rimasto fermo l’annullamento dell’avviso. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità: 17.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
L'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell' art. 43 , comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 , è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosi ritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell'adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; tale ipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, essendo onere dell'Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, in quanto in possesso di diverso ufficio fiscale.
Un accertamento integrativo è possibile se si fonda su elementi realmente nuovi; possono esserlo anche dati già conosciuti da un diverso ufficio fiscale, ma non disponibili all’ufficio che ha emesso il primo atto. Non bastano una rivalutazione o un approfondimento delle prove già acquisite. Spetta all’Amministrazione individuare gli elementi nuovi e spiegare perché non fossero esaminabili nel precedente accertamento; la precedente definizione per adesione non esclude, da sola, un successivo accertamento legittimo.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell' art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
L’omessa pronuncia ricorre quando manca del tutto una decisione, anche implicita, su una domanda o eccezione; è distinta dall’omessa o apparente motivazione, che presuppone invece che la questione sia stata esaminata, ma con una motivazione radicalmente carente o incomprensibile. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell’Agenzia perché prospettava insieme tali vizi incompatibili sullo stesso capo.
La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia insieme all’art. 112 c.p.c. per denunciare vizi della sentenza, ma la Corte non ha svolto un’autonoma interpretazione dell’art. 132: ha dichiarato inammissibile il motivo perché cumulava profili incompatibili relativi alla decisione e alla motivazione.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato le regole processuali sui motivi di ricorso per cassazione: la censura relativa a omessa pronuncia e motivazione è stata dichiarata inammissibile per incompatibilità dei profili dedotti; la censura di violazione di legge sull’accertamento integrativo è stata invece esaminata e rigettata.
La disposizione è menzionata per il deposito delle memorie illustrative delle parti, ma non è oggetto di una specifica interpretazione o statuizione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater ( Cass. 29/01/2016, n. 1778 ).
Nel caso deciso non è dovuto l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, poiché l’Agenzia delle entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Un secondo accertamento sullo stesso periodo d’imposta non è automaticamente vietato, neppure se il primo è stato definito con adesione; deve però poggiare su elementi nuovi e non su una diversa lettura dei medesimi dati.
- Per giustificare l’accertamento integrativo, l’Amministrazione deve identificare in modo concreto gli elementi nuovi e chiarire perché non fossero disponibili all’ufficio accertatore al momento del primo atto. La mera affermazione che il controllo successivo è stato più approfondito non è sufficiente.
- Un elemento già noto a un altro ufficio fiscale può essere considerato nuovo rispetto al primo accertamento se non era ancora nella disponibilità dell’ufficio che lo ha emesso; ciò non esonera l’Amministrazione dall’onere di documentare e spiegare tale circostanza.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra omessa pronuncia, cioè mancanza di una decisione su una domanda o eccezione, e vizio di motivazione, che riguarda una decisione adottata ma priva di motivazione adeguata. Dedurre profili incompatibili sullo stesso capo può rendere il motivo inammissibile.
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