Cassazione Civile, Ordinanza n. 26172/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento catastale con cui riclassava un immobile da categoria D/10 a D/2 e ne rideterminava la rendita, ritenendo non provato il requisito della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP lo aveva annullato anche per il mancato previo sopralluogo. La CTR aveva confermato l'annullamento sul profilo della ruralità, ritenendo provato il requisito della principalità dell'attività agricola sulla base di un registro dei corrispettivi che indicava 320 giorni di funzionamento dell'attività turistica e di una perizia che dimostrava l'estensione dell'oliveto. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993, dell'art. 6, comma 3, l.r. Toscana 30/2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito prevalenza a documenti privi di forza probatoria rispetto a elementi ufficiali posti a base dell'accertamento; con il secondo motivo ha censurato l'annullamento integrale dell'atto anche quanto alla rideterminazione della rendita, lamentando l'assorbimento indebito della questione del sopralluogo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente fondato la sussistenza del requisito della principalità agricola su dati non decisivi e comunque non idonei a dimostrare il tempo effettivamente impiegato nelle attività agricole e agrituristiche. In particolare, il registro dei corrispettivi prova solo le operazioni attive giornaliere ai fini IVA e non il tempo di svolgimento dell'attività ricettiva; inoltre la motivazione sulla maggiore estensione dell'oliveto è stata ritenuta apodittica perché non confrontava in modo adeguato la perizia di parte con le risultanze catastali utilizzate dall'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla sussistenza o meno del requisito legale della principalità dell'attività agricola e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale ... nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo
La Corte lo richiama come base normativa del riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati destinati all'agriturismo, ma subordinato alla verifica dei requisiti di legge sulla connessione e principalità dell'attività agricola.
È richiamato quale norma integrativa dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 nel definire i fabbricati rurali ai fini fiscali.
art. 4, commi 1 e 2, L. 96/2006
le regioni ... dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi ...; ... le attività agrituristiche ... devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro
La Corte evidenzia che la principalità dell'attività agricola va verificata secondo criteri regionali, con riferimento prioritario al tempo di lavoro necessario per attività agricola e agrituristica.
Sono richiamati per affermare che la destinazione agrituristica deve risultare dall'elenco regionale dei soggetti abilitati e dall'autorizzazione comunale.
L'Attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo
La Corte lo menziona per spiegare che il fatto che l'attività sia autorizzata per l'intero anno non è di per sé decisivo sul tempo effettivo di esercizio.
l'attività di ricezione e di ospitalità ... in rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività agricola ... che deve rimanere principale
La norma regionale è richiamata per ribadire che l'attività agrituristica deve restare complementare rispetto a quella agricola principale.
la principalità dell'attività agricola si realizza quando ... il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica ... è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola
La Corte afferma che il giudizio di principalità va compiuto confrontando il tempo effettivamente impiegato nelle due attività.
È richiamato per chiarire che il registro dei corrispettivi documenta le operazioni attive giornaliere ai fini IVA, non il tempo di svolgimento dell'attività ricettiva.
È evocato dal ricorrente; la Corte valorizza, in sostanza, la necessità di una prova idonea e pertinente del requisito invocato, non essendo sufficienti documenti inconferenti o meri dati apodittici.
Massime di principio
- Quando la legge richiede la prevalenza dell'attività agricola ai fini del riconoscimento della ruralità di un fabbricato agrituristico, il giudice deve verificare in concreto il rapporto di principalità secondo i criteri normativi applicabili, con riferimento al tempo effettivamente impiegato nelle attività contrapposte.
- Il registro dei corrispettivi IVA non è, da solo, prova del tempo di svolgimento dell'attività agrituristica, poiché documenta le operazioni attive giornaliere e non la durata effettiva dell'esercizio dell'attività.
- La prova offerta dalla parte non può essere accolta in modo apodittico: il giudice deve confrontare criticamente perizie, dati catastali e ulteriori risultanze documentali, spiegando perché ritenga prevalenti o inattendibili le une rispetto alle altre.
- In tema di classamento catastale di immobili destinati ad agriturismo, la ruralità non discende dalla sola autorizzazione amministrativa o dalla dichiarata apertura annuale dell'attività, ma dal rispetto sostanziale del requisito di connessione e principalità dell'attività agricola.
- Se il primo motivo di ricorso investe la correttezza della motivazione sulla sussistenza del requisito legale decisivo, il secondo motivo relativo a ulteriori profili dell'atto può restare assorbito.
- Il giudice di rinvio deve riesaminare il punto decisivo secondo i criteri indicati dalla Corte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →