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Legge

L.R. Toscana 30/2003

Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.

Normativa regionaleL.R. Toscana 30/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana l’esercizio dell’agriturismo, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo, definendo soggetti abilitati, requisiti di principalità dell’attività agricola, SCIA, limiti strutturali, controlli, sanzioni e regole su comunicazioni dati e classificazione. Le attività sono subordinate alle norme attuative regionali e ai limiti vigenti, con rilevanti obblighi telematici e di trasparenza.

Disciplina toscana di agriturismo, fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo

Disciplina toscana di agriturismo, fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo

La legge regionale toscana regola le attività agrituristiche e, in testi successivamente integrati, le fattorie didattiche, l’enoturismo e l’oleoturismo. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Toscana e coordina le attività con l’impresa agricola, che deve rimanere principale rispetto all’attività turistico-ricettiva o divulgativa.

Finalità e ambito applicativo

La Regione sostiene l’agricoltura anche attraverso forme di turismo rurale e attività connesse, perseguendo obiettivi di sviluppo agricolo e forestale, permanenza dei produttori nelle zone rurali, valorizzazione del patrimonio rurale e delle produzioni tipiche, tutela ambientale, promozione della filiera corta, attività didattiche e promozione delle attività agrituristiche. La legge si applica a ciascuna azienda o unità tecnico-economica quando l’impresa agricola ne comprenda più di una.

Agriturismo: definizioni, soggetti legittimati e connessione

L’agriturismo comprende attività di ricezione e ospitalità svolte da imprenditori agricoli singoli o associati mediante utilizzo dell’azienda in connessione con l’attività agricola, che deve restare principale. Sono attività agrituristiche, nei limiti di legge, l’alloggio, l’ospitalità in spazi aperti, attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, di escursionismo e ippoturismo riferite al mondo rurale, nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, degustazioni, assaggi ed eventi promozionali con prodotti aziendali integrati da prodotti locali e toscani. La connessione sussiste quando la struttura aziendale è idonea anche all’agriturismo; la principalità dell’attività agricola si verifica se, a scelta dell’imprenditore, il tempo dedicato all’agriturismo è inferiore a quello agricolo oppure se la PLV agricola annua è maggiore delle entrate agrituristiche.

Presentazione della SCIA, relazione aziendale e controlli preliminari

L’esercizio dell’agriturismo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del comune in cui si trova l’UTE, tramite il sistema telematico regionale. La principalità e la connessione sono dimostrate con relazione sull’attività agrituristica resa in autodichiarazione e trasmessa tramite DUA e anagrafe agricola regionale. Il comune verifica il rispetto della disciplina entro 60 giorni dalla SCIA. Le variazioni dei requisiti vanno comunicate ad ARTEA entro 30 giorni; in caso di trasferimento aziendale il nuovo titolare deve aggiornare il fascicolo aziendale e presentare nuova SCIA entro 30 giorni dall’atto. Le modifiche dell’attività richiedono aggiornamento della relazione e variazione della SCIA.

Requisiti soggettivi, denominazione e classificazione

Non possono esercitare l’agriturismo i soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo o colpiti da specifiche condanne, misure di prevenzione o carenza dei requisiti di pubblica sicurezza e vendita diretta dei prodotti agricoli. La denominazione “agriturismo” è riservata alle attività svolte ai sensi della legge; le aziende biologiche o con marchio agriqualità possono aggiungere il riferimento al marchio. I locali in cui si svolgono attività diverse devono essere segnalati. È prevista la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca” per alloggi in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico vincolati.

La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è obbligatoria e va indicata nella SCIA; variazioni dei requisiti impongono l’aggiornamento della classificazione, mentre la struttura regionale può rettificarla d’ufficio se accerta requisiti inferiori.

Obblighi gestionali, apertura e comunicazione dati

Chi esercita l’agriturismo deve iniziare l’attività entro 90 giorni dalla SCIA, non sospenderla oltre 24 mesi in un triennio se annuale, esporre la SCIA e una tabella prezzi con classificazione, comunicare preventivamente inizio, cessazione e chiusure temporanee al SUAP e rispettare i limiti dichiarati. È inoltre tenuto alla trasmissione giornaliera, per via telematica, dei dati richiesti dal testo unico del turismo al comune capofila o all’unione di comuni competente, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Ospitalità: camere, unità abitative e spazi aperti

L’ospitalità può essere svolta in camere o unità abitative negli immobili individuati dalla legge, nel rispetto della principalità agricola e delle norme igienico-sanitarie. È consentita, su richiesta, l’aggiunta temporanea di massimo due letti supplementari per bambini fino a 12 anni, senza computo nel limite dei posti letto. L’ospitalità in spazi aperti è ammessa in aziende con almeno 5 ettari, entro limiti quantitativi precisi: massimo 6 ospiti per ettaro, una tenda o mezzo per piazzola, 90 ospiti per azienda e 35 piazzole, con possibilità di allestimento fino a 12 piazzole dall’imprenditore. L’attività è esclusa in aree vietate dal consiglio comunale.

Attività complementari, somministrazione e eventi promozionali

Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, nonché gli eventi promozionali, possono essere svolti anche fuori dai beni fondiari dell’azienda, purché resti la connessione con l’attività agricola; escursionismo e ippoturismo possono essere svolti anche non in connessione, ma solo per gli ospiti che pernottano in azienda.

La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese bevande alcoliche e superalcoliche, degustazioni e assaggi deve usare prodotti aziendali integrati da prodotti locali e toscani nel rispetto della filiera corta; il regolamento definisce prodotti utilizzabili, modalità degli eventi e obblighi di indicazione dell’origine dei prodotti. Le degustazioni non possono trasformarsi in somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Requisiti edilizi, strutturali e igienico-sanitari per l’agriturismo

Gli immobili destinati all’agriturismo comprendono abitazione principale dell’imprenditore, edifici aziendali non più necessari alla conduzione, taluni volumi derivanti da interventi edilizi previsti dalla normativa urbanistica e, per attività ricreative e promozionali, anche edifici esterni ai beni fondiari. La disciplina esclude nuove costruzioni per l’agriturismo, salvo i volumi ammessi, i servizi igienici, i volumi tecnici e gli impianti sportivo-ricreativi; i servizi igienici possono essere realizzati con un unico manufatto. Le trasformazioni di specifici annessi agricoli sono vietate, salvo cessazione della necessità agricola nei casi previsti.

Gli interventi edilizi devono usare materiali tipici e rispettare le tipologie locali; per gli imprenditori agricoli professionali si applicano le norme speciali del governo del territorio. Gli alloggi e le strutture devono rispettare requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, con deroghe ammesse dal regolamento per edifici rurali. Per le camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camera con bagno. In aree montane, l’ospitalità per escursionismo può avvenire anche in immobili con caratteristiche da rifugio alpino.

Requisiti per ospitalità in spazi aperti e attività accessorie

Per l’ospitalità in tende o mezzi di soggiorno autonomo valgono requisiti tecnici e igienico-sanitari specifici, con standard minimi per piazzole, percorsi, parcheggi e servizi. Le attività didattiche, culturali, sociali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono rispettare requisiti tecnici e di sicurezza; le piscine agrituristiche sono trattate come private a uso collettivo.

Somministrazione alimentare e macellazione aziendale

La preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande è soggetta alla normativa europea e regionale sull’igiene degli alimenti. Il regolamento introduce procedure semplificate di autocontrollo per le aziende agrituristiche. È consentita, con SCIA e nel rispetto di specifiche condizioni, la macellazione per la fornitura diretta al consumatore di piccoli quantitativi di carni di animali allevati in azienda.

Fattorie didattiche: avvio, requisiti e organizzazione

Le imprese agricole singole o associate avviano l’attività di fattoria didattica mediante SCIA allo SUAP, tramite STAR. Se l’attività è svolta nell’ambito dell’agriturismo, si applicano anche gli adempimenti relativi a DUA e SCIA dell’agriturismo. Non possono esercitare l’attività i soggetti esclusi dall’agriturismo ai sensi dell’articolo 8.

Lo svolgimento richiede la presenza dell’imprenditore, di un coadiuvante familiare o di un collaboratore in possesso di specifici titoli o esperienze, tra cui formazione obbligatoria, lauree o diplomi in materie pedagogiche o agrarie, qualifica di guida ambientale o esperienza pregressa documentata. È obbligatoria una polizza RC verso i visitatori. Il regolamento disciplina locali, spazi aperti, requisiti organizzativi, uso del logo e caratteristiche assicurative.

Fattorie didattiche: formazione, elenco e logo

I corsi di formazione obbligatoria sono predisposti nell’ambito della normativa regionale su istruzione e formazione professionale; la Giunta regionale ha definito i percorsi formativi e i contenuti dei corsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di modifica. Le imprese che svolgono attività di fattoria didattica sono iscritte in un elenco regionale tenuto da ARTEA; i relativi dati possono essere comunicati e diffusi anche telematicamente. Le fattorie didattiche utilizzano il logo “Rete delle fattorie didattiche della Toscana” su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico.

Enoturismo e oleoturismo: soggetti, SCIA e requisiti

Possono esercitare enoturismo e oleoturismo imprenditori agricoli che svolgono vitivinicoltura o olivicoltura, comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio, federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori, cantine sociali e loro consorzi, oleifici sociali cooperativi e loro consorzi, nonché consorzi di tutela delle DO/IGP dei vini e dell’olio. L’avvio richiede SCIA al SUAP tramite STAR, con modello approvato dalla Regione. Se l’attività è svolta nell’ambito dell’agriturismo, si applicano anche gli adempimenti DUA e SCIA previsti per l’agriturismo. Sono esclusi i soggetti già inibiti dall’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

Per lo svolgimento è necessaria la presenza del titolare, di un familiare coadiuvante, socio delegato, dipendente delegato o collaboratore esterno, con conoscenza del territorio e uno dei requisiti previsti: qualifica IAP, formazione per IAP, diploma/laurea agraria, titolo di enologo o iscrizione nell’elenco degli esperti dell’olio, esperienza quinquennale documentata o specifica formazione di almeno 50 ore, elevata a 75 ore se riferita a entrambe le attività.

Standard minimi di qualità per enoturismo e oleoturismo

Gli operatori devono rispettare standard minimi quali apertura almeno tre giorni a settimana, strumenti di prenotazione, cartello informativo all’ingresso, sito o pagina web almeno in italiano e inglese, indicazione dei parcheggi, materiale informativo in almeno tre lingue e spazi dedicati all’accoglienza. La degustazione di vino e olio deve avvenire con recipienti idonei che non alterino le proprietà organolettiche. È obbligatoria una polizza di responsabilità civile verso i visitatori.

Degustazioni in abbinamento ad alimenti

Se la degustazione di vino o olio in abbinamento ad alimenti non avviene in ambito agrituristico, l’abbinamento deve riguardare prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda, anche manipolati o trasformati, pronti al consumo e prevalentemente legati a produzioni locali e tipiche toscane, tra cui DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti da produzione integrata, PAT e biologici. In ambito agrituristico si applicano le specifiche regole del regolamento regionale sull’attività agrituristica. In ogni caso la degustazione non può costituire somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Elenco regionale degli operatori di enoturismo e oleoturismo

Gli operatori che svolgono enoturismo e oleoturismo sono inseriti nell’elenco regionale tenuto da ARTEA tramite SIART e anagrafe delle aziende agricole, a seguito della SCIA. I dati possono essere comunicati e diffusi anche telematicamente.

Vigilanza, controlli e monitoraggio

La vigilanza è affidata ai comuni, salvo i controlli regionali su principalità dell’attività agricola, classificazione, caratteristiche delle strutture e natura dei prodotti utilizzati nella somministrazione. I comuni effettuano controlli a campione almeno sul 10% delle strutture presenti sul territorio comunale; la Regione controlla il mantenimento della principalità almeno ogni tre anni e altri requisiti su almeno il 10% delle strutture regionali. I comuni trasmettono annualmente una relazione alla Regione; la Giunta presenta al Consiglio una relazione biennale sul conseguimento delle finalità, sui controlli, sulle sospensioni e cessazioni e sui dati dell’archivio regionale.

Sanzioni, sospensione e cessazione

Sono previste sanzioni per l’esercizio senza titolo abilitativo, per l’uso indebito della denominazione agrituristica, per informazioni ingannevoli, per il mancato rispetto dei limiti della SCIA, della segnaletica dei locali, dei prezzi esposti, della conformità della classificazione e dei requisiti dei prodotti somministrati. Sono sanzionate anche le violazioni delle regole su fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo, oltre alla mancata trasmissione delle comunicazioni dati dopo ripetute omissioni.

L’attività può essere sospesa o cessata dal comune in caso di violazioni dei limiti di recettività, reiterazione delle infrazioni, venir meno dei requisiti oggettivi o soggettivi, mancato adeguamento a termini prescritti o sospensione non comunicata. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto e alla struttura regionale competente, anche ai fini di eventuale revoca di provvidenze.

Agevolazioni finanziarie e disciplina transitoria

Alle imprese agricole che esercitano agriturismo si applicano le ordinarie norme di incentivazione del settore agricolo. Il regolamento regionale di attuazione disciplina anche agevolazioni per aziende situate in zone svantaggiate, con superficie prevalentemente boscata o di ridotte dimensioni. La legge si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione; da tale data è stata abrogata la previgente disciplina del 1994, salvi i procedimenti in corso che restano regolati dalla normativa antecedente.

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