Cassazione Civile, Ordinanza n. 15899/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di destituzione dal servizio irrogato a un dipendente addetto alla navigazione interna dopo due episodi disciplinari. Il primo riguarda il 10 luglio 2019, quando il lavoratore, macchinista su un aliscafo, avrebbe deliberatamente disattivato l’allarme antincendio e scollegato le batterie tampone, omettendo poi di avvisare il comandante e il responsabile di esercizio. Il secondo riguarda il 17 luglio 2019, quando, su una motonave, avrebbe omesso il controllo del livello del combustibile nel locale casse, con conseguente riempimento della cassa rigurgiti e fuoriuscita di gasolio. La Corte d’appello, in accoglimento del reclamo del Ministero, ha ritenuto legittima la destituzione, valorizzando la gravità delle condotte e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario, anche in assenza di danno concreto e indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) sproporzione della sanzione per l’episodio del 10 luglio, anche in ragione di una asserita responsabilità concorrente del comandante e dell’assenza di danno; (2) erronea valutazione dell’episodio del 17 luglio, con contestazione della lettura di colpevole disinteresse e della proporzionalità della destituzione; (3) contraddittorietà rispetto a una precedente decisione favorevole al ricorrente su un fatto del 15 marzo 2019; (4) irrilevanza dell’assenza di conseguenze penali e dell’archiviazione del procedimento penale per insussistenza di pericolo concreto per la sicurezza della navigazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e dei contratti collettivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e della ricostruzione operata dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto alla proporzionalità della sanzione, ha ribadito che la giusta causa va accertata in concreto, considerando natura oggettiva e soggettiva della mancanza e la lesione del vincolo fiduciario, e che la valutazione della gravità rientra nel giudizio del merito, specie quando la condotta è tale da integrare la previsione disciplinare richiamata e da essere idonea, anche solo potenzialmente, a compromettere il rapporto fiduciario. Ha inoltre osservato che l’assenza di un danno concreto non esclude la rilevanza disciplinare del fatto, che il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e che il richiamo al precedente del 15 marzo 2019 era inconferente perché relativo a una fattispecie non sovrapponibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
La Corte ribadisce che non è consentito veicolare sotto questa rubrica una richiesta di nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La giusta causa va accertata in concreto, valutando la gravità oggettiva e soggettiva della mancanza e la sua idoneità a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
art. 45 n. 13 allegato A R.D. n. 148/1931
La disposizione disciplinare sanziona la condotta trasgressiva di per sé, rilevando anche la mera potenzialità lesiva e non richiedendo un danno concreto.
paragrafo 1.3 del regolamento di esercizio
Imponeva al dipendente di informare il comandante e il responsabile di esercizio, sicché l’omissione di tale avviso ha aggravato la condotta contestata.
art. 1.4 del regolamento di esercizio
Imponeva il dovere di contribuire al buon funzionamento degli impianti di bordo, dovere violato dalla disattivazione dell’allarme e dallo scollegamento delle batterie tampone.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dell’obbligo, a carico della parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, pur denunciando violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La verifica della giusta causa di licenziamento o destituzione richiede un apprezzamento concreto della condotta, considerata sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, in rapporto alla posizione del lavoratore e al vincolo fiduciario insito nel rapporto.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare può essere valutata anche alla luce della previsione contrattuale o regolamentare che sanzioni la mera potenzialità lesiva della condotta, senza necessità di un danno concreto già verificatosi.
- L’assenza di conseguenze penali o l’archiviazione del procedimento penale non incidono automaticamente sul giudizio disciplinare, che è autonomo e fondato su regole diverse.
- Un precedente disciplinare relativo a fatti non sovrapponibili non è idoneo a infirmare la valutazione di gravità compiuta per una diversa contestazione.
- La condotta omissiva successiva al fatto materiale, se in violazione di specifici doveri di informazione o segnalazione, può aggravare la valutazione disciplinare dell’illecito principale.
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