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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25384/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura speciale, mancante della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non sono state liquidate spese perché il Ministero non si è costituito nel merito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Ancona aveva respinto l'opposizione proposta dal richiedente avverso il diniego della competente Commissione territoriale in materia di protezione internazionale. Contro il decreto del Tribunale l'interessato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale: per i ricorsi in materia regolata dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità. Nel caso concreto la procura depositata recava solo l'autenticazione della firma con la formula "è autentica", senza alcuna esplicita certificazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»

    La norma introduce un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede una certificazione espressa del difensore sulla data di rilascio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 costituisce disposizione speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale applicabile alla controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 770, comma 1, c.p.c.

    È menzionato incidentalmente nel riferimento alla costituzione del Ministero ai soli fini dell'eventuale discussione orale, senza incidenza sulla ratio decisoria.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve recare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la semplice autenticazione della firma non basta.
  • La certificazione del difensore deve riguardare non solo l'autenticità della sottoscrizione, ma anche la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato; l'omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina speciale sulla procura speciale prevale sulle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c. quando la legge processuale speciale richiede espressamente la certificazione della data di rilascio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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