Cassazione Civile, Ordinanza n. 23297/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il proprietario di una porzione immobiliare al piano ammezzato di un edificio di Paternò aveva convenuto in giudizio la banca originaria deducendo che il bene fosse stato occupato senza titolo e chiedendo rilascio, cessazione delle molestie e risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto solo la domanda di rilascio, ritenendo non provata l'occupazione ma comunque ordinando la restituzione; in appello la società avente causa della banca aveva ottenuto la riforma della decisione, perché la Corte territoriale aveva escluso sia la prova di un accesso autonomo del bene, sia la prova di una effettiva occupazione del bene da parte della convenuta. Il ricorrente per cassazione ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1140, 948 e 949 c.c. e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che in un diverso giudizio la controparte aveva invocato l'usucapione della medesima porzione immobiliare, così riconoscendo il possesso/occupazione del bene, e che anche la disponibilità a consentirgli l'accesso costituiva indice di signoria di fatto; 2) violazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c., assumendo che il giudice di appello avrebbe dovuto ravvisare il danno risarcibile derivante dall'occupazione senza titolo; 3) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per essere stato condannato alle spese di primo grado nonostante la controparte avesse chiesto solo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le prime due censure perché la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: dagli atti del giudizio di merito emergeva che il bene era intercluso e non che fosse stato occupato dalla società resistente; inoltre, la prova dell'occupazione, fatto costitutivo della domanda di rilascio e del risarcimento, incombeva sul proprietario ed era stata ritenuta non raggiunta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il giudice di appello, avendo riformato la sentenza di primo grado, doveva provvedere d'ufficio al regolamento delle spese del doppio grado sulla base dell'esito complessivo della lite, indipendentemente da uno specifico motivo di gravame sul punto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che dalle difese avversarie sarebbe emersa la signoria di fatto sul bene, ma la Corte ha escluso che tale deduzione bastasse a provare l'occupazione del cespite.
Richiamato quale norma sull'azione di rivendicazione, ma la Corte ha ribadito che l'azione richiede la prova del fatto costitutivo allegato, ossia dell'occupazione abusiva lamentata.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela negatoria; la Corte non ha accolto la censura perché ha ritenuto insindacabile l'accertamento di fatto della Corte d'appello.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha escluso il danno per difetto della prova del presupposto costitutivo della domanda.
Richiamato come base della domanda risarcitoria; la Corte ha escluso il risarcimento per mancanza di prova dell'illecito occupatorio.
Richiamato ai fini della liquidazione del danno aquiliano, ma non applicabile in difetto di prova del fatto generatore del danno.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza, censura ritenuta inammissibile.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha escluso la violazione poiché il regolamento delle spese conseguiva d'ufficio alla riforma della sentenza.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei primi motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un nuovo esame del fatto, non consentito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e una diversa lettura degli atti di causa, quando la censura mira soltanto a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- L'accertamento che un immobile sia intercluso non implica di per sé la prova che il fondo o il locale sia stato occupato abusivamente da un terzo: l'occupazione costituisce un fatto costitutivo autonomo che deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che lo deduce.
- Nelle domande di rilascio e di risarcimento del danno fondate su occupazione senza titolo, incombe sull'attore la prova dell'effettiva occupazione del bene e del nesso con il preteso danno; in difetto, le domande vanno rigettate.
- Quando il giudice di appello riforma la decisione di primo grado, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, perché la statuizione sulle spese segue l'esito complessivo della lite e non richiede uno specifico motivo di gravame sul punto.
- La disponibilità ad agevolare l'accesso al bene, in un contesto di interclusione, non equivale automaticamente a riconoscimento dell'occupazione o del possesso del bene stesso.
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