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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12827/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, con recupero a tassazione ai fini IRAP di un ricavo non dichiarato corrispondente a un saldo negativo di cassa registrato nell’anno d’imposta 2003, nonché da rettifica del reddito d’impresa e del volume d’affari IVA. L’Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità sociale e non credibile la giustificazione difensiva secondo cui il deficit di cassa sarebbe stato colmato con apporti personali dei soci per pagare fatture passive. Dopo un primo annullamento dell’atto da parte della CTR e una cassazione con rinvio che imponeva di verificare la situazione reddituale dei soci ai fini della copertura del disavanzo di cassa, la CTR in sede di rinvio confermava l’accertamento ritenendo non provati i pagamenti dei soci. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice del rinvio non avrebbe considerato varie circostanze asseritamente dimostrative dei versamenti dei soci e dell’impossibilità di ricavi "in nero"; (2) violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 2729 c.c., per non avere la CTR verificato l’esistenza di ricavi non contabilizzati e l’effettiva incidenza dell’inattendibilità contabile sulla base imponibile, come richiesto dalla precedente ordinanza di rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso e ha concluso per il rigetto complessivo del ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non rispettasse l’autosufficienza, perché non indicava gli atti processuali in cui i fatti sarebbero stati dedotti, e comunque non colpisse il perimetro dell’accertamento demandato al giudice di rinvio, centrato sulla verifica dei versamenti personali dei soci a copertura del deficit di cassa. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura sulla mancata verifica dei ricavi in nero non corrispondeva al contenuto del giudizio di rinvio, nel quale era già stato affermato che, accertata l’inattendibilità delle scritture e l’entità del disavanzo, occorreva solo esaminare la giustificazione addotta dalla contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in presenza di contabilità inattendibile, l’accertamento avrebbe dovuto comunque verificare l’esistenza di ricavi non contabilizzati e la loro incidenza sull’imponibile, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto al thema decidendum del rinvio

  • art. 2729 c.c.

    invocato in tema di presunzioni, ma ritenuto inconferente rispetto al giudizio demandato al giudice del rinvio

  • art. 366 c.p.c.

    evocato implicitamente attraverso il principio di autosufficienza del ricorso, la cui violazione ha determinato l’inammissibilità del primo motivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci l’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non indica specificamente gli atti processuali in cui quei fatti sono stati dedotti e se i fatti prospettati non rientrano nel perimetro dell’accertamento demandato al giudice di rinvio.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al contenuto del decisum rescindente: la censura che pretende un accertamento diverso o più ampio di quello richiesto dalla cassazione è inammissibile perché non colpisce il tema effettivamente devoluto.
  • Quando l’accertamento tributario si fonda su contabilità inattendibile e su un saldo di cassa negativo, la questione centrale può riguardare non già la mera astratta possibilità di ricavi non dichiarati, ma la prova concreta della diversa giustificazione fornita dal contribuente per spiegare il disavanzo.
  • La deduzione di versamenti personali dei soci a copertura del deficit di cassa richiede una prova specifica e coerente; la mera allegazione difensiva, priva di riscontri documentali o comunque non discussa in modo autosufficiente, non è sufficiente a scardinare l’accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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