Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società per IRAP e IVA relative all'anno 2010. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR aveva dichiarato l'appello irricevibile perché tardivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente omesso di applicare la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili ai sensi della medesima disciplina. La società ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, rilevando che la lite atteneva a un recupero di aiuti di Stato, materia espressamente esclusa dalla definizione agevolata ex art. 6, comma 5, lett. b), con conseguente inapplicabilità anche della sospensione dei termini.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo il motivo sufficientemente chiaro e autosufficiente. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia. La Corte ha affermato che la sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 opera solo per le controversie suscettibili di definizione agevolata e non per quelle escluse dal comma 5, tra cui quelle concernenti somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Poiché la lite riguardava una riduzione tributaria collegata a misure da coordinare con la disciplina degli aiuti di Stato, la controversia non era definibile e quindi non beneficiava neppure della sospensione dei termini d'impugnazione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
"per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione dei termini processuali si applica solo alle controversie definibili con la procedura agevolata prevista dallo stesso decreto; non opera se la lite è esclusa dalla definizione.
art. 6, comma 5, lett. b), d.l. n. 119 del 2018
"sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte ... le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589"
Le controversie che attengono al recupero di aiuti di Stato non possono essere definite con la procedura agevolata e, per coerenza funzionale, non beneficiano della sospensione dei termini.
art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589
È richiamato come parametro eurounitario della disciplina sul recupero degli aiuti di Stato.
art. 108 TFUE
È evocato quale base della disciplina degli aiuti di Stato cui il regolamento UE dà attuazione.
art. 33, comma 28, l. n. 183 del 2011
Norma applicata alla riduzione del carico tributario invocata dalla contribuente, letta in coordinamento con la disciplina degli aiuti di Stato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie presuppone che la lite sia effettivamente definibile; se la controversia è esclusa dalla definizione, la sospensione non si applica.
- Le controversie concernenti, anche solo in parte, recuperi di aiuti di Stato restano fuori dal perimetro della definizione agevolata e delle relative agevolazioni processuali, in ragione della necessità di conformarsi alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato.
- L'utilità della sospensione dei termini è funzionalmente collegata alla possibilità di scegliere tra definizione e prosecuzione del giudizio; se l'opzione deflattiva è preclusa, non vi è ragione di dilatare i termini processuali.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo è sufficiente quando individua con chiarezza la questione di diritto in relazione alla statuizione impugnata.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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