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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18516/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'ingiunzione di pagamento relativa ad avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta irregolarità della notificazione degli avvisi, in quanto il giudice aveva valorizzato la mancata indagine sull'effettiva residenza del destinatario. La CTR, in riforma, ha invece ritenuto che la notifica fosse stata eseguita correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., trattandosi di irreperibilità relativa presso residenza conosciuta. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 140 c.p.c. e all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostenendo che la notifica dovesse considerarsi invalida perché il messo notificatore non aveva specificato se l'impossibilità fosse dovuta ad assenza temporanea o irreperibilità e non aveva svolto le indagini necessarie sull'effettiva residenza del destinatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che dal ricorso stesso risultava che la notificazione era stata eseguita secondo la procedura dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa, dopo il mancato rinvenimento del destinatario presso la residenza indicata. Ha rilevato che non vi era contestazione sulla corrispondenza tra indirizzo utilizzato e residenza anagrafica del contribuente, sicché era pacifico che la notifica fosse stata tentata all'indirizzo risultante in anagrafe. In tale situazione non era necessaria alcuna ulteriore indagine sull'effettiva residenza, né era richiesta una specificazione distinta tra assenza temporanea e irreperibilità, essendo stata comunque applicata la disciplina dell'art. 140 c.p.c. È stato anche ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, riferito all'ipotesi diversa del trasferimento in luogo sconosciuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Si applica quando il destinatario non viene trovato presso un luogo di residenza, dimora o domicilio esattamente individuato; la procedura con deposito in casa comunale e raccomandata informativa è corretta in caso di irreperibilità relativa o assenza temporanea presso residenza conosciuta.

  • art. 143 c.p.c.

    Trova applicazione solo quando i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano sconosciuti nonostante le indagini necessarie; non è pertinente quando la residenza è conosciuta.

  • art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È norma riferita all'ipotesi diversa del contribuente trasferito in luogo sconosciuto; non si applica quando la notifica avviene presso residenza nota e l'irreperibilità è solo relativa.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato solo indirettamente dal ricorrente nella formulazione del motivo per dedurre violazione di legge, ma la Corte decide sul contenuto sostanziale della censura.

Massime di principio

  • La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il notificatore abbia individuato correttamente il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la mancata consegna dipenda da assenza temporanea o irreperibilità relativa presso un luogo noto.
  • Quando l'indirizzo utilizzato per la notificazione coincide con la residenza anagrafica del destinatario e ciò non è specificamente contestato, non è necessario che il messo effettui ulteriori indagini sull'effettiva residenza.
  • La disciplina dell'art. 143 c.p.c. si applica solo se il luogo di residenza, dimora o domicilio non sia conoscibile nonostante le indagini dovute secondo l'ordinaria diligenza; non può essere invocata per invalidare una notifica già eseguita secondo l'art. 140 c.p.c. presso residenza nota.
  • Il richiamo alla procedura prevista per il trasferimento in luogo sconosciuto ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 è inconferente quando la notifica sia stata tentata presso la residenza anagrafica nota del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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