Cassazione Civile, Ordinanza n. 24100/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società elettrica)
La controversia
I proprietari di alcuni terreni agricoli proponevano opposizione alla stima dell'indennità di asservimento determinata per l'imposizione di una servitù di elettrodotto su fondi di loro proprietà, coinvolti in lavori di ammodernamento di una linea elettrica aerea. La linea preesistente era stata modificata con innalzamento dei sostegni e aumento dei conduttori; i ricorrenti sostenevano che l'opera fosse sostanzialmente nuova e che l'indennità dovesse tener conto non solo del terreno agricolo direttamente asservito, ma dell'intero compendio immobiliare, comprensivo di villa storica e parco vincolati, per il deprezzamento complessivo e per il danno paesaggistico e visivo. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) omesso esame di fatti decisivi, segnatamente la novità e l'asserita abusività dell'opera, anche alla luce di prescrizioni della Soprintendenza e di una sentenza del Consiglio di Stato; 2) violazione dell'art. 123 r.d. n. 1775/1933 e degli artt. 33 e 44 d.P.R. n. 327/2001, per avere la Corte d'appello escluso che le modifiche integrassero una significativa novità e per non avere applicato correttamente il criterio dell'aggravio valutato nelle condizioni di massimo sviluppo dell'impianto; 3) violazione delle stesse norme per avere negato la prova dell'incidenza sul valore di mercato dell'intero compendio, che i ricorrenti ritenevano unitario; 4) violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica per avere la Corte d'appello disatteso la CTU che descriveva un sostanziale aumento delle dimensioni dei tralicci e dei conduttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito o perché non rispettosi degli oneri di specificità del ricorso per cassazione; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'indennità di asservimento per elettrodotto non comprende la diminuzione di valore della residua proprietà dovuta alla mera vicinanza dell'opera pubblica, in mancanza di una prova di una incidenza particolare ulteriore rispetto al disagio normale derivante dalla presenza dell'impianto. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva quantificato l'indennità in euro 3.832,00, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata come base dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio/aservimento
art. 123 r.d. n. 1775 del 1933
"L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto"
regola applicabile alla determinazione dell'indennità di servitù di elettrodotto, da leggere nel caso concreto secondo la disciplina previgente, con valorizzazione della diminuzione di valore del fondo servente e dei danni ulteriori specificamente provati
artt. 33 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamati dai ricorrenti, ma la Corte ha applicato la disciplina previgente perché la dichiarazione di pubblica utilità era anteriore all'entrata in vigore del testo unico espropri
art. 58 d.lgs. n. 327 del 2001
ha abrogato l'art. 123 r.d. n. 1775/1933 con effetto dall'entrata in vigore del testo unico
art. 59 d.lgs. n. 327 del 2001
indicato per la data di entrata in vigore del testo unico
art. 57 d.lgs. n. 327 del 2001
ha determinato l'inapplicabilità del testo unico alle opere per le quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima della sua entrata in vigore
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente la rivalutazione delle argomentazioni difensive o delle risultanze istruttorie
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico non esaminato, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la decisività
art. 361, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per le censure di violazione di legge
artt. 61, 115, 191 e 195 c.p.c.
invocati per censurare l'uso della consulenza tecnica, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una nuova valutazione del fatto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre la critica alla valutazione del materiale istruttorio né la semplice riproposizione di argomenti difensivi.
- La deduzione di una violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione in fatto delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- In tema di servitù di elettrodotto, l'indennità deve essere commisurata alla diminuzione di valore del fondo servente e agli eventuali danni ulteriori specificamente dimostrati; la mera vicinanza dell'impianto o il generico disagio visivo non bastano a fondare un autonomo pregiudizio risarcibile sulla residua proprietà.
- La diminuzione di valore della parte residua del compendio immobiliare non direttamente asservita è riconoscibile solo se sia provata una specifica incidenza ulteriore dell'opera pubblica, diversa dagli effetti normali e indifferenziati che gravano sui beni vicini all'impianto.
- Quando la disciplina speciale previgente si applica per ragioni transitorie, la determinazione dell'indennità va effettuata secondo quella normativa, anche se la normativa successiva abbia abrogato la precedente regola sostanziale.
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