Sentenza del 19/09/2019 n. 3512 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo IMU per il periodo compreso tra la risoluzione anticipata del contratto di leasing relativo a un immobile produttivo e la sua effettiva riconsegna. M. I. S.p.A. sosteneva che l'utilizzatore dovesse continuare a essere soggetto passivo fino alla restituzione materiale dell'immobile, richiamando l'art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013, previsto per la TASI, nonché gli obblighi di custodia, manutenzione e pagamento dei canoni ancora gravanti sull'utilizzatore. Il Comune sosteneva invece che, ai fini IMU, la soggettività passiva del locatario cessasse con la risoluzione del contratto, anche se il bene non era stato ancora riconsegnato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune. In applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011 e della sentenza della Cassazione n. 13793/2019, il locatario è soggetto passivo IMU per tutta la durata del contratto, ma tale obbligo cessa con la risoluzione del leasing, indipendentemente dalla successiva riconsegna materiale dell'immobile. È stata confermata anche la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione dei contrasti interpretativi esistenti. Restano annullate le sanzioni, come già disposto in primo grado.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, D.lgs. n. 23/2011
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Ai fini IMU, la soggettività passiva del locatario finanziario deriva dal contratto e non dalla disponibilità materiale del bene. In caso di risoluzione anticipata, l'obbligo del locatario cessa al momento della risoluzione, mentre il locatore torna a essere soggetto passivo anche se l'immobile non è stato ancora riconsegnato.
Art. 1, comma 672, legge n. 147/2013
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovato dal verbale di riconsegna.
La disposizione è riferita alla TASI e non è stata ritenuta applicabile in via interpretativa o analogica all'IMU, trattandosi di tributi diversi e di una norma non avente natura interpretativa generale.
Sentenza Cassazione, Sezione Tributaria, n. 13793/2019
La Cassazione ha stabilito che la cessazione della soggettività passiva IMU del locatario finanziario si verifica con la cessazione del contratto, inclusa la risoluzione anticipata per inadempimento, e non con la materiale riconsegna del bene.
Il Comune lo ha richiamato in relazione alla disciplina civilistica della risoluzione del leasing traslativo, sostenendo che la durata del contratto e la sua cessazione devono essere valutate sul piano giuridico e non in base alla mera detenzione materiale dell'immobile.
Massime di principio
- Per l'IMU relativa a un immobile concesso in leasing, il soggetto passivo è il locatario dalla stipula del contratto fino alla sua effettiva cessazione giuridica.
- In caso di risoluzione anticipata del leasing, la soggettività passiva IMU torna al proprietario o società concedente dalla data della risoluzione, anche se l'utilizzatore riconsegna l'immobile in un momento successivo.
- La materiale detenzione o disponibilità dell'immobile non prevale sul titolo contrattuale ai fini dell'individuazione del soggetto passivo IMU.
- La regola prevista per la TASI, secondo cui la durata del leasing può estendersi fino alla riconsegna materiale del bene, non può essere automaticamente estesa all'IMU.
- Gli obblighi civilistici ancora gravanti sull'utilizzatore dopo la risoluzione, come custodia, manutenzione o pagamento di somme, non determinano di per sé la permanenza della soggettività passiva IMU.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, possono essere escluse o annullate le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, pur restando dovuta l'imposta.
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