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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17076/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, confermando solo parzialmente la decisione di primo grado, aveva escluso o comunque non accolto integralmente la pretesa fiscale nei confronti di una contribuente ritenuta responsabile quale socio occulto di una società a ristretta base azionaria. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la motivazione apparente della sentenza di merito, sostenendosi che la CTR avesse espresso argomentazioni incoerenti e non idonee a rendere comprensibile la ratio decidendi; con il secondo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR negato la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società e per non avere ritenuto provata la qualità di socio occulto della contribuente, nonostante gli elementi indiziari richiamati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione intellegibile, ancorata alla tesi dell'asserito illecito di doppia imposizione, e dunque non presentava un vizio di motivazione apparente tale da integrare nullità. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio per cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza che ciò configuri un divieto di presunzioni di secondo grado; il contribuente può superare la presunzione provando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, e non basta la mera allegazione di perdite contabili. Poiché la CTR non si era attenuta a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, cioè non idonea a rivelare la ratio decidendi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale.

  • art. 2697 c.c.

    Riguarda il riparto dell'onere della prova; il contribuente può vincere la presunzione dimostrando fatti contrari alla distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 2727 c.c.

    Definisce la presunzione come conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse se gravi, precise e concordanti; il fatto noto può costituire premessa di ulteriori inferenze presuntive.

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    In tema di imposizione reddituale, è richiamato per legittimare l'imputazione ai soci di utili extracontabili in presenza di società a ristretta base partecipativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza di merito non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o non condivisibile se comunque idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
  • In tema di società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di loro distribuzione tra i soci, sulla base del vincolo di stabilità, reciproco controllo e comunanza di interessi che connota normalmente tali compagini.
  • Non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato per presunzioni, se a sua volta adeguato, può costituire il fondamento di ulteriori inferenze presuntive.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere superata dal contribuente solo con prova contraria specifica, dimostrando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società; la sola esistenza di perdite contabili non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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