Cassazione Civile, Ordinanza n. 39985/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 per la revisione del classamento di un'unità immobiliare sita in una microzona comunale. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo mancante una motivazione specifica e adeguata sulla concreta situazione dell'immobile idonea a giustificare il nuovo classamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dei principi in tema di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'accertamento contenesse i presupposti normativi e fattuali e le ragioni giuridiche del riclassamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve essere sorretto da una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale, non essendo sufficiente il mero richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale o a formule generiche. Deve invece risultare quali elementi concreti abbiano inciso sulla microzona e, in relazione ad essi, perché sia mutato il classamento della singola unità immobiliare. Poiché la CTR si era attenuta a tali principi, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di settore.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
consente la revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, ma l'atto deve essere motivato in modo rigoroso e concreto, con specificazione delle ragioni del nuovo classamento.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto una diversa regola decisiva rispetto al difetto di motivazione dell'atto catastale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998
indicato come fonte degli elementi concreti da considerare nel riclassamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
richiamata quale disciplina della revisione parziale del classamento catastale nelle microzone.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale di immobili ubicati in microzone ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere completa, specifica e razionale, e non può risolversi in formule stereotipate o in un mero richiamo ai presupposti astratti di legge.
- La legittimità del riclassamento non è dimostrata dalla sola divergenza tra valori di mercato e catastali: l'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e spiegare in che modo essi abbiano determinato il nuovo classamento della singola unità immobiliare.
- L'obbligo motivazionale, in operazioni di riclassamento diffuso, serve a consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni del provvedimento e di controllarne e contestarne efficacemente i presupposti di fatto e di diritto.
- In sede di controllo giudiziale del riclassamento, la motivazione dell'atto deve rendere verificabili le fonti, i criteri e i passaggi logici attraverso cui l'Amministrazione è pervenuta alla modifica del classamento.
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