Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07845/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di contraffazione promossa dalla titolare di un disegno o modello comunitario registrato per una bacinella domestica con manici ripiegabili, ritenuto dotato di carattere individualizzante per forma, contorni e disposizione dei manici. La società attrice lamentava che due società avessero commercializzato una bacinella analoga, chiedendo inibitoria, ritiro dal commercio, risarcimento del danno e anche la declaratoria di concorrenza sleale per imitazione servile. In primo grado il tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della società distributrice e, accogliendo la riconvenzionale della terza chiamata, aveva dichiarato la nullità della registrazione del modello, rigettando le ulteriori domande. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la corte territoriale aveva respinto la nullità della registrazione, ritenuto sussistente la contraffazione da parte di entrambe le società, disposto l’inibitoria e il ritiro dal commercio, accertato atti di concorrenza sleale e condannato entrambe al risarcimento. Le due soccombenti hanno proposto ricorsi per cassazione. La società distributrice ha dedotto, tra l’altro, violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissione in appello di un documento nuovo, omesso esame e travisamento della prova testimoniale e documentale, nonché violazione delle norme in tema di disegni e modelli e di privative industriali, sostenendo che la registrazione del modello attrice fosse successiva alla realizzazione del proprio prodotto e che il modello della controparte fosse privo di novità e carattere individuale, trattandosi di una forma ellittica consueta con semplici manici funzionali. La seconda ricorrente ha articolato motivi sostanzialmente sovrapponibili. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla legittimazione passiva e sull’ammissione documentale, ha dichiarato inammissibile la censura di travisamento della prova, ma ha accolto le censure centrali sulla validità e sulla contraffazione del modello: la corte d’appello aveva errato nel desumere la novità e il carattere individualizzante del modello dalla sola regolarità formale della registrazione, con un ragionamento circolare, senza svolgere una verifica sostanziale della presenza di un’utilità nuova e ulteriore rispetto a prodotti già noti e banali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha accolto il quinto e il sesto motivo del ricorso principale nonché il terzo e il quarto motivo del ricorso successivo, e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la sussistenza della novità e del carattere individuale del modello con verifica sostanziale e rigorosa, proporzionata alla semplicità del prodotto. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è consentita solo nei limiti previsti dalla norma; nel caso concreto il documento era stato ammesso perché idoneo a dimostrare la prosecuzione dell’attività lesiva dopo la sentenza di primo grado.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile in cassazione il semplice travisamento o l’insufficienza della motivazione come vizio logico della decisione, salvo le ipotesi estreme di motivazione mancante o apparente.

  • art. 41 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    La tutela per contraffazione del modello può concorrere con quella per concorrenza sleale da imitazione servile.

  • Regolamento (CE) n. 6/2002

    artt. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 25 e 96

    Richiamato dai ricorrenti in tema di disegni e modelli comunitari, novità, carattere individuale, diritti conferiti e tutela contro la contraffazione.

  • legge aut.

    artt. 1, 6, 12, 21, 22, 106

    Richiamata dai ricorrenti in relazione alla protezione del disegno/modello e ai rapporti tra diritto d’autore e registrazione.

  • c.p.i.

    artt. 32, 33, 34, 43 e 44

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure sui diritti conferiti dalla registrazione e sui requisiti di validità della privativa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta motivazione perplessa e contraddittoria della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto e l’apprezzamento dell’onere probatorio in tema di diffusione del prodotto e requisiti del modello.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove documentali e testimoniali da parte del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato sotto il profilo della sufficienza e intelligibilità della motivazione.

Massime di principio

  • Per accertare la validità di un modello industriale non basta la regolarità formale della registrazione: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza della novità e del carattere individuale del prodotto.
  • Il carattere innovativo richiesto per la tutela di un modello va valutato in modo tanto più rigoroso quanto più semplice e banale è l’oggetto considerato; per prodotti consueti non è sufficiente un esame superficiale o meramente presuntivo.
  • La protezione dei modelli non coincide con una tutela automatica derivante dalla registrazione: occorre accertare se il modello apporti una utilità nuova e ulteriore rispetto allo stato dell’arte.
  • In cassazione non è deducibile il mero travisamento della prova come vizio motivazionale, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • La tutela della privativa industriale può concorrere con l’azione di concorrenza sleale per imitazione servile quando il medesimo fatto integri entrambe le fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieDisegni e modelliConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.