Cassazione Civile, Ordinanza n. 10070/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere somme per la mancata fruizione, durante i turni di lavoro, della pausa retribuita di dieci minuti prevista dalla disciplina collettiva di settore, per il periodo dall'1.3.2001 al 20.8.2014. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e condannato la società al pagamento di euro 2.357,79 oltre accessori e spese, ritenendo che il lavoratore avesse dedotto anche il mancato godimento dei riposi compensativi sostitutivi delle pause non godute e che l'accordo sindacale del 20.3.2008, che prevedeva rinuncia a promuovere controversie in cambio di benefici economici, fosse contrario alla disciplina collettiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 74 CCNL vigilanza privata e delle norme sull'orario di lavoro, sostenendo che la mancata fruizione delle pause non dà diritto a retribuzione ma, semmai, a tutela risarcitoria; 2) ultrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe deciso su una domanda risarcitoria non proposta; 3) motivazione apparente sulla nullità dell'accordo sindacale del 20.3.2008 e sul rigetto dell'appello; 4) violazione della disciplina derogatoria applicabile alle guardie particolari giurate e dell'art. 2113 c.c., assumendo che il D.lgs. n. 66/2003 non si applicasse agli addetti alla vigilanza privata; 5) violazione delle regole su allegazione, prova e non contestazione, per avere ritenuto provati mancato godimento delle pause e dei riposi compensativi senza adeguato supporto probatorio e in presenza di un asserito giudicato interno. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: ha affermato che, nel settore disciplinato dall'art. 74 CCNL, il mancato godimento delle pause e dei riposi compensativi non può essere remunerato come prestazione lavorativa, ma va eventualmente valutato in termini risarcitori; ha inoltre rilevato una motivazione insufficiente e contraddittoria sulla natura del credito riconosciuto e sulla validità dell'accordo sindacale del 20.3.2008, senza adeguata distinzione tra periodo pregresso e periodo successivo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda, la sua causa petendi e il petitum, verificare i limiti di una possibile mutatio libelli, accertare se residui una pretesa risarcitoria e motivare in ordine all'eventuale validità dell'accordo aziendale del 20.3.2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva condannato la società al pagamento delle somme richieste dal lavoratore, non è quindi passata in giudicato. La Cassazione ha chiarito che la mancata fruizione della pausa o dei riposi compensativi, nel contesto disciplinato dal CCNL di settore, non integra di per sé un diritto a retribuzione, ma può semmai fondare una pretesa risarcitoria, da valutare però solo se correttamente allegata e motivata; inoltre, il giudice di rinvio dovrà riesaminare la portata e la validità dell'accordo sindacale del 20.3.2008 e la corrispondenza tra domanda proposta e bene della vita richiesto.
Norme richiamate
Indica i vizi denunciabili in cassazione dedotti dalla ricorrente per violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato per la censura di ultrapetizione; la Corte ne ha esaminato la dedotta violazione insieme ai vizi motivazionali.
Richiamato nella doglianza relativa a prova e non contestazione.
Richiamato nella doglianza relativa a valutazione delle prove e principio di non contestazione.
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione, ritenuta effettivamente viziata su punti decisivi.
Richiamato per contestare l'erroneo riparto dell'onere della prova sul mancato godimento delle pause e dei riposi compensativi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della rinuncia e transazione nei rapporti di lavoro, in relazione all'accordo sindacale del 20.3.2008.
Richiamato tra le norme sull'orario di lavoro invocate nel ricorso.
art. 2, comma 3, D.lgs. n. 66/2003
La Corte ne evidenzia la rilevanza perché, dopo la modifica del 2008, esclude gli addetti ai servizi di vigilanza privata dall'ambito applicativo della disciplina generale dell'orario di lavoro, lasciando spazio alla contrattazione collettiva.
Disciplina la pausa dopo le sei ore di lavoro; la Corte la coordina con la contrattazione collettiva e con la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
Richiamato nel CCNL e nelle censure; la Corte lo considera nel quadro della deroga e della disciplina collettiva del settore.
Richiamato come disciplina ratione temporis per il periodo anteriore all'entrata in vigore della normativa successiva sull'orario di lavoro.
art. 74 CCNL Dipendenti Istituti di Vigilanza Privata
La Corte lo interpreta nel senso che la pausa è retribuita ma, se non goduta per esigenze di servizio, deve essere recuperata con riposi compensativi; la mancata fruizione non può essere remunerata come prestazione lavorativa, ma eventualmente valutata in termini risarcitori.
art. 41, comma 3, d.l. n. 112/2008
Richiamato come norma modificativa che ha inciso sull'applicabilità della disciplina generale dell'orario di lavoro ai servizi di vigilanza privata.
Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 112/2008 e alla modifica della disciplina dell'orario di lavoro.
Massime di principio
- Nel settore della vigilanza privata, quando la disciplina collettiva preveda pause retribuite e riposi compensativi sostitutivi, la mancata fruizione di tali pause non dà automaticamente diritto al pagamento di una retribuzione aggiuntiva come se la prestazione fosse stata svolta in quel tempo; il pregiudizio va, se del caso, inquadrato come danno risarcibile e non come corrispettivo lavorativo.
- Se il giudice riconosce un "equivalente" per la mancata fruizione di pause o riposi compensativi, deve chiarire con precisione la natura giuridica della somma attribuita, i presupposti della pretesa e il fondamento normativo o contrattuale, altrimenti la motivazione è insufficiente o contraddittoria.
- Quando una domanda lavoristica è proposta per il mancato godimento di pause e riposi, il giudice di merito deve verificare con rigore causa petendi e petitum, per evitare di trasformare la domanda in sede decisoria in una pretesa diversa da quella introdotta in giudizio.
- Gli accordi sindacali o aziendali che incidono su diritti relativi alla fruizione delle pause e dei riposi devono essere esaminati alla luce della disciplina collettiva applicabile e del loro ambito temporale, distinguendo con precisione tra periodo pregresso e periodo successivo all'accordo stesso.
- Nel contesto di norme che tutelano salute e sicurezza del lavoratore, la funzione delle pause e dei riposi compensativi è quella di recupero delle energie psico-fisiche; la loro disciplina non può essere letta in chiave meramente retributiva senza adeguata base normativa.
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