Cassazione Civile, Ordinanza n. 04667/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di affitto di fondi rustici, cessato al 31 dicembre 2015, nell’ambito del quale la società concedente ottenne un decreto ingiuntivo per euro 5.716,59, qualificati come canone di utilizzo di una cantina e delle relative attrezzature. La società ingiunta propose opposizione deducendo, in via preliminare, l’incompetenza funzionale del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla sezione agraria e, nel merito, l’infondatezza del credito. Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione e confermò il decreto. In appello, l’opponente sostenne che, trattandosi di materia agraria soggetta al rito del lavoro, l’opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere introdotta con ricorso e che, essendo stato depositato il ricorso nel termine, l’opposizione era tempestiva; lamentò inoltre che il giudice avrebbe dovuto disporre d’ufficio il mutamento del rito. La Corte d’appello accolse l’impugnazione, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò la competenza della sezione agraria. In Cassazione, la società che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo propose ricorso incidentale sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato gli artt. 415, 426 e 641 c.p.c. e l’art. 4 d.lgs. 150/2011, poiché l’opposizione, in quanto impugnazione, andava proposta nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione al decreto, con rilevanza della notifica e non del solo deposito; la società opponente propose ricorso principale contro la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della motivazione per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, rilevando che la sentenza impugnata aveva pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese e che, pertanto, la censura doveva essere proposta con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.; il ricorso ordinario per cassazione era dunque il mezzo erroneo e, inoltre, il termine per la conversione in regolamento era già spirato. Ha poi rigettato il ricorso principale, ritenendo infondate sia la doglianza sulla compensazione delle spese sia quella sulla asserita nullità della motivazione: la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non viola l’art. 91 c.p.c. quando non ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la motivazione della compensazione, ancorata all’esito complessivo del giudizio e alle peculiarità della controversia, è stata considerata sufficiente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
richiamato dalla parte incidentale per sostenere la disciplina del rito del lavoro e dell’introduzione del giudizio con ricorso
richiamato per sostenere che il mutamento del rito non sarebbe applicabile ai giudizi impugnatori, ma la Corte non esamina nel merito la censura per inammissibilità del mezzo
richiamato per il termine e le forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte afferma che la sentenza sulla competenza andava impugnata con regolamento necessario
invocato dalla ricorrente incidentale per escluderne l’applicazione ai giudizi impugnatori come l’opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato per affermare la competenza funzionale dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo
indicato come unico mezzo di impugnazione tipico delle pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, con possibilità di conversione in regolamento se tempestiva
richiamato per il principio della soccombenza e per il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa
richiamato per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi o peculiarità del caso concreto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sulla regolazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111 Cost., comma 6
richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione adeguata
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamato come norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Le sentenze che decidono esclusivamente sulla competenza e sulle spese devono essere impugnate con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.; il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile, salva la conversione in regolamento se proposta nel termine di legge.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando la decisione impugnata riguarda solo competenza e spese, la forma dell’impugnazione non può eludere il regime speciale del regolamento di competenza, che costituisce il mezzo tipico e inderogabile.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione può sindacarla solo per violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando richiami l’esito complessivo del giudizio e le peculiarità della controversia; non occorre una motivazione analitica ulteriore se il percorso logico del giudice è comunque ricostruibile.
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