Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva acquistato nel 1992 da terzi un compendio immobiliare composto da fabbricato artigianale e terreni. Nel rogito era indicata la pendenza di una domanda di concessione in sanatoria. Successivamente, interpellando il Comune per chiarimenti sulla pratica edilizia, il privato aveva ricevuto una nota che attribuiva natura demaniale a parte del bene, nota poi seguita da altre comunicazioni analoghe. L'attore aveva quindi convenuto in giudizio i propri danti causa e il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni per il mancato trasferimento della porzione asseritamente non disponibile, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente alienato nel 1978 un bene demaniale o indisponibile ai suoi danti causa. Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo intervenuta la sdemanializzazione del bene e comunque insussistente il nesso causale tra l'alienazione comunale del 1978 e il pregiudizio lamentato, ritenendo il danno riconducibile al contratto di compravendita del 1992. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione per carenza di interesse, osservando che il giudice di primo grado aveva escluso la natura demaniale dell'intero lotto, con conseguente assorbimento delle censure risarcitorie; aveva inoltre ritenuto mancante la prova del danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 2043, 1223, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'interesse ad appellare nonostante l'accertata condotta colposa e contraria a buona fede del Comune, e che aveva omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria relativa al pregiudizio da incertezza giuridica e alla perdita di godimento del bene; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ossia il contegno colposo del Comune idoneo a causare un effettivo pregiudizio. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi perché le censure attingevano un fatto diverso da quello dedotto in appello: la domanda originaria riguardava il risarcimento per l'alienazione di un bene demaniale nel 1978 ai danti causa, mentre la critica in cassazione era incentrata sulla diversa ipotesi di responsabilità extracontrattuale per avere il Comune ingenerato nel ricorrente un erroneo convincimento sulla demanialità del bene tramite la comunicazione del 1998. La Corte ha anche rilevato che tra le parti non esisteva alcun rapporto contrattuale e che non vi era omessa pronuncia, oltre al fatto che il ricorso non si confrontava con l'ulteriore ratio decidendi della mancanza di prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i due motivi di ricorso. Ha affermato che la domanda risarcitoria proposta in origine riguardava la pretesa responsabilità del Comune per l'alienazione del 1978 di un bene demaniale ai danti causa dell'attore, mentre i motivi di legittimità introducevano una diversa prospettazione, fondata sul preteso inganno ingenerato dal Comune con comunicazioni successive. Poiché tale fatto diverso non era stato oggetto del giudizio di merito, le censure sono state dichiarate inammissibili; inoltre non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva deciso sulla domanda come proposta, e il ricorso non si misurava con l'ulteriore autonoma ratio della sentenza impugnata, ossia l'assenza di prova del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza dell'interesse ad agire e ad impugnare, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché riferite a un fatto diverso da quello dedotto in appello
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva deciso sulla domanda proposta e la censura introduceva un diverso fondamento fattuale
richiamato come norma sulla responsabilità extracontrattuale, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché fondato su una diversa ipotesi di fatto rispetto a quella oggetto del giudizio di merito
richiamato dal ricorrente per il nesso tra fatto illecito e danno risarcibile, ma la Corte ha evidenziato la mancanza di confronto con la ratio della sentenza sulla prova del danno
invocato per sostenere la contrarietà a buona fede del comportamento del Comune, ma la censura non era coerente con il thema decidendum del giudizio di merito
invocato per la pretesa violazione della buona fede nell'interlocuzione amministrativa, senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto, in caso di rigetto/inammissibilità, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se introduce un fatto costitutivo diverso da quello posto a fondamento della domanda o del gravame deciso nel merito; la censura deve confrontarsi con il medesimo thema decidendum già devoluto al giudice di appello.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso sulla domanda proposta, anche se non abbia seguito la diversa qualificazione giuridica o la diversa ricostruzione fattuale prospettata poi in cassazione.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte; in particolare, la mancata censura della ratio relativa all'assenza di prova del danno rende inidonea la critica alla sola ricostruzione del fatto generatore.
- Il comportamento della controparte che possa avere inciso sulla determinazione a iniziare la lite può rilevare ai fini della regolazione delle spese, ma non basta, da solo, a fondare la responsabilità risarcitoria se la domanda originaria poggia su un diverso fatto storico e mancano prova del danno e nesso causale.
- Il nesso causale e il danno devono risultare specificamente allegati e provati rispetto al fatto costitutivo dedotto; una domanda risarcitoria non può essere accolta se il pregiudizio allegato deriva da un evento o da un rapporto diverso da quello effettivamente dedotto in giudizio.
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