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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11453/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società titolare di sub-concessione per derivazione d'acqua da un torrente era stata destinataria di una diffida e della sospensione per 15 giorni dell'attività, con ordine di prestare garanzie per il futuro, per la reiterata violazione dell'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale negli anni 2017-2020. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva accolto l'opposizione della società e annullato la sanzione, ritenendo inattendibili i rilievi tecnici posti a base dell'accertamento. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e degli artt. 111 e 113 Cost., per asserita motivazione apparente: secondo la ricorrente, il TSAP non avrebbe spiegato quali fossero le corrette modalità di misurazione del deflusso minimo vitale, né perché le rilevazioni effettuate con correntometro e con le formule e tarature utilizzate dall'amministrazione dovessero considerarsi errate o inattendibili. La Regione ha inoltre sostenuto di avere eseguito numerosi sopralluoghi e misurazioni, documentati anche con video e foto, dai quali sarebbe emersa una persistente insufficienza o assenza di rilascio del DMV. Nel corso del giudizio di legittimità, però, è emerso che il soggetto cui era riferibile la precedente misura pecuniaria solidale si era estinto per cancellazione dal registro delle imprese; da ciò la Corte ha tratto la conseguenza della cessazione della materia del contendere anche rispetto alla misura inibitoria irrogata alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato d'ufficio la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la società responsabile solidale era stata cancellata dal registro delle imprese, con estinzione costitutiva e irreversibile ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.; la misura interdittiva di sospensione dell'attività, avente carattere personale e presupponente un'attività ancora in essere, è divenuta ineseguibile. Ne è derivata la caducazione del provvedimento opposto e delle pronunce di merito non passate in giudicato. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e di quello davanti al TSAP e ha escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente e del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 113 Cost.

    richiamato come parametro della censura contro la decisione del TSAP

  • art. 6 l. 689/1981

    richiamato per individuare la responsabilità solidale nella precedente ordinanza-ingiunzione

  • art. 29, comma secondo, lettera a), d.lgs. 154/2006

    norma posta a base della sanzione per violazione dell'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale

  • art. 29, comma secondo, lettera 5), d.lgs. 154/2006

    norma indicata come base della misura inibitoria di sospensione dell'attività

  • art. 2495, secondo comma, c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese produce estinzione costitutiva e irreversibile, anche in presenza di rapporti non definiti

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito della documentazione idonea a provare l'evento estintivo rilevato in cassazione

  • art. 25 undecies del d.lgs. 231/2002

    citato per escludere che la misura interdittiva fosse conseguenza della commissione di un reato ai sensi della disciplina degli enti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per escludere, in ragione della cessazione della materia del contendere, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore non dovuto

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e può far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio quando il provvedimento impugnato sia ormai ineseguibile.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d'ufficio anche in cassazione, purché l'evento estintivo risulti documentato ritualmente.
  • Una sanzione inibitoria personale che presupponga l'esistenza e la prosecuzione dell'attività del soggetto sanzionato diviene improseguibile quando quel soggetto si estingua.
  • L'estinzione del soggetto destinatario dell'atto sanzionatorio comporta la caducazione del provvedimento opposto e delle decisioni di merito non coperte da giudicato.
  • Quando il processo si conclude per cessazione della materia del contendere, può disporsi la compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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