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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51722/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di rinvio, aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico del Romano per il delitto associativo (capo 1). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (artt. 192, comma 3 e 4; 273 comma 1-bis c.p.p.), sostenendo che non erano state adeguatamente valutate criticamente le criticità già evidenziate dalla Cassazione nella pronuncia rescindente; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione nell'attribuzione della qualità di partecipe all'associazione mafiosa (art. 273 comma 1-bis c.p.p. e art. 416-bis c.p.), posti a fondamento dalle dichiarazioni eteroaccusatorie e dalla circostanza che lo stesso Romano sarebbe stato più volte oggetto di intimidazioni da parte di affiliati, fattore che, a suo dire, contrasterebbe con l'intraneità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che la sentenza rescindente avesse correttamente indicato la necessità di un giudizio preliminare di attendibilità (soggettiva ed oggettiva) delle dichiarazioni dei collaboratori; l'ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio, ha poi adempiuto a tale indicazione fornendo un'esaustiva e motivata analisi dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori (Abbruzzese, Zaffonte, De Rose), segnalando riscontri, spontaneità, precisione, coerenza e indipendenza delle fonti. Le questioni sollevate dal ricorrente attengono prevalentemente a valutazioni di merito e a una diversa lettura dei fatti (es. movente privato vs movente associativo), profili non ammissibili in cassazione per la carenza di specificità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Poiché la decisione non dispone la remissione in libertà, è stata disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    Criterio di ammissibilità dei motivi in cassazione: i motivi devono essere consentiti e sufficientemente specifici; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Limiti al sindacato della Corte di cassazione: richiede specificità nelle censure; è stato richiamato per valutare l'ammissibilità dei motivi dedotti.

  • art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.

    Disciplina sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; le disposizioni sono state oggetto di verifica circa l'adeguata applicazione da parte del giudice del riesame.

  • art. 273, comma 1-bis c.p.p.

    Norma che regola l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori come base per la misura cautelare: richiede valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca; la Corte ha ritenuto che in sede di rinvio il Tribunale abbia adeguatamente svolto questo giudizio.

  • art. 416-bis c.p.

    Elemento sostanziale dell'imputazione (associazione di tipo mafioso); la Corte ha esaminato la congruità della ricostruzione accusatoria ma ha escluso che argomentazioni alternative di merito potessero rendere ammissibile il ricorso in cassazione.

  • art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p. (commi 1-ter e 1-bis)

    Previsione sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di conferma della custodia cautelare; la Corte ha ordinato la trasmissione della decisione al direttore perché provveda secondo il comma 1-bis.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n.1653/1992; Sez. U., n.20804/2012)

    Principi richiamati secondo cui, prima di accertare riscontri esterni, il giudice deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; la Corte ha fatto applicazione di questi principi nel valutare la motivazione del giudice del riesame.

Massime di principio

  • In caso di uso delle dichiarazioni di "collaboratori di giustizia" per misure cautelari, il giudice deve preliminarmente valutare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva (intrinseca ed estrinseca) prima di fondare la decisione sui riscontri.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso se i motivi non sono consentiti o non hanno la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; contestazioni di merito o alternative ricostruzioni fattuali, prive di richiami precisi a vizi di diritto o di motivazione specifica, sono inammissibili.
  • La persistenza di atti intimidatori nei confronti dell'indagato non esclude di per sé la sua intraneità all'associazione: ciò va valutato nel contesto probatorio complessivo e può essere compatibile con una partecipazione o con conflitti interni, purché esistano elementi specifici che colleghino il soggetto alle attività associative.
  • Per ritenere la partecipazione a 416-bis occorrono attribuzioni fattuali precise (reati fine o comportamenti concreti) che dimostrino la messa a disposizione del sodalizio; l'indicazione astratta di una "attività coadiuvante" senza specificazione può essere insufficiente, salvo che sia adeguatamente motivata e riscontrata.
  • Quando la Cassazione annulla per carenze motivazionali richiedendo un riesame, il giudice di rinvio deve colmare le lacune con una motivazione puntuale: se lo fa, le nuove valutazioni, purché ben motivate, sono resistenti a censure di ammissibilità che si limitino a prospettare diverse letture di merito.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende); la decisione di inammissibilità non implica automaticamente la remissione in libertà e va notificata al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

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