Sentenza del 15/09/2016 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Triangolazione esente Iva: conta "la comune volontà" dei contraenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento della non imponibilità IVA di numerose operazioni triangolari, sostenendo che la clausola "franco fabbrica" e il coinvolgimento del cessionario nel trasporto escludessero la cessione all’esportazione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Contestava inoltre l’insufficienza della prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario, per la mancanza della doppia vidimazione doganale sulle fatture.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato, per il rilievo relativo alle operazioni triangolari, la decisione di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che la clausola "franco fabbrica" non escluda automaticamente la triangolazione esente: è sufficiente dimostrare che, fin dall’origine, l’operazione fosse stata concepita e documentata come cessione nazionale finalizzata al trasporto dei beni a un cliente estero, secondo la comune volontà dei contraenti. La società ha inoltre assolto l’onere probatorio mediante fatture e bollette di esportazione vidimate dalla dogana. È rimasto definitivo il rilievo n. 1, non contestato dalla società, relativo a fatture non imponibili per le quali non era stata provata l’uscita delle merci. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972
cessioni all’esportazione
La non imponibilità delle operazioni triangolari non richiede necessariamente che il trasporto sia organizzato direttamente dal primo cedente; occorre invece provare che l’esportazione fosse prevista sin dall’origine e risultasse dalla documentazione come esecuzione della comune volontà dei contraenti.
Art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata richiamata dall’Ufficio per sostenere che alcune cessioni a soggetti residenti, effettuate con clausola "franco fabbrica", fossero cessioni interne imponibili e non cessioni all’esportazione. Tale tesi non è stata accolta nel caso concreto.
Art. 13, comma 1, L. n. 413/1991
Norma di interpretazione autentica dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, richiamata dalla contribuente a sostegno della rilevanza dell’effettiva esportazione nell’ambito delle triangolazioni.
Art. 58, D.L. n. 331/1993, convertito dalla L. n. 427/1993
Richiamato per analogia dalla giurisprudenza in materia di cessioni intracomunitarie triangolari: la destinazione estera deve essere prevista nell’originario assetto contrattuale e non decisa autonomamente dal primo cessionario dopo la consegna.
Art. 15, comma 1, Direttiva 77/388/CEE
L’espressione relativa al trasporto effettuato per conto del cedente non è stata interpretata in senso rigidamente formale: non è indispensabile un contratto di trasporto concluso direttamente dal cedente, purché sia dimostrata la destinazione estera originariamente voluta.
Massime di principio
- Nelle triangolazioni IVA, la sola prova che la merce sia uscita dal territorio nazionale o comunitario non è sempre sufficiente: bisogna dimostrare anche che l’esportazione fosse prevista fin dall’inizio e condivisa dai contraenti originari.
- La clausola "franco fabbrica" non determina automaticamente l’imponibilità dell’operazione. Deve essere valutata insieme ai contratti, agli ordini, alle fatture, ai documenti di trasporto e agli altri elementi che mostrano chi abbia organizzato il trasporto e quale fosse la destinazione prevista.
- L’onere della prova grava sul contribuente. La documentazione doganale ufficiale, come bollette e attestazioni di uscita vidimate dalla dogana, costituisce prova particolarmente importante e può essere sufficiente anche senza una doppia vidimazione su tutte le fatture.
- Il primo cessionario nazionale non deve poter decidere autonomamente, dopo l’acquisto, di esportare la merce: la destinazione estera deve risultare da un accordo o da una pianificazione originaria dell’operazione.
- Documenti privati o elementi indiretti, come la sola prova del pagamento, possono non bastare a dimostrare l’effettiva esportazione; sono preferibili attestazioni doganali o documenti provenienti da pubbliche amministrazioni.
- La mancata contestazione di uno specifico rilievo dell’accertamento può renderlo definitivo, anche se il contribuente ottiene ragione sugli altri rilievi.
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