Sentenza del 15/09/2016 n. 687 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Decisione 2004/817/CE - Imposte sulle cifra di affari - Diritto a detrazione - Beni e servizi, costi e percentuale di utilizzo a fini non economici oltre al 90% - Esclusione dal diritto a detrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva acquistato macchine, veicoli e accessori utilizzati per il 97,35% nello svolgimento di compiti pubblici non economici, estranei all’ambito IVA, e per il 2,65% in prestazioni imponibili. L’amministrazione fiscale aveva negato la detrazione dell’IVA assolta a monte applicando la soglia tedesca del 10%, prevista per i beni utilizzati per l’impresa in misura inferiore a tale percentuale. Il distretto sosteneva che la decisione 2004/817/CE autorizzasse la Germania a escludere la detrazione solo per l’uso privato o per fini estranei all’impresa, non per attività non economiche esercitate nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ente.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l’articolo 1 della decisione 2004/817/CE non è applicabile quando beni o servizi sono utilizzati per oltre il 90% in attività non economiche escluse dall’IVA. La nozione di "fini estranei all’impresa" non comprende le attività non economiche, che costituiscono una categoria distinta dall’uso privato o estraneo all’impresa. La decisione pregiudiziale non ha quindi confermato l’applicabilità della deroga tedesca a tale fattispecie; spetta al giudice nazionale definire le conseguenze concrete sulla controversia e sulle spese.
Norme richiamate
Articolo 1 della decisione 2004/817/CE del Consiglio
La Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA le spese relative a beni e servizi quando la percentuale del loro impiego per esigenze private o, più in generale, per fini estranei all’azienda, è superiore al 90% del loro uso complessivo.
La deroga riguarda l’uso privato o estraneo all’impresa, ma non si estende all’utilizzo dei beni per attività non economiche fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l’IVA.
Il diritto alla detrazione è collegato all’impiego dei beni e servizi per operazioni economiche soggette a IVA; l’eventuale uso per attività non economiche deve essere distinto dall’uso privato.
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso di un bene destinato all’impresa per fini estranei all’impresa, qualora detto bene abbia consentito una detrazione totale o parziale dell’IVA.
La disposizione disciplina l’uso privato o estraneo all’attività economica e non può essere utilizzata per ricondurre automaticamente a tale categoria le attività non economiche.
Articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, dell’UStG tedesca
La cessione, l’importazione o l’acquisto intracomunitario di un bene che l’imprenditore utilizza per la sua impresa in una percentuale inferiore al 10% non sono considerati come effettuati per l’impresa.
La soglia nazionale del 10% non può essere giustificata dalla decisione di autorizzazione quando l’utilizzo prevalente riguarda attività non economiche non soggette a IVA.
Principio di neutralità fiscale dell’IVA
Il sistema delle detrazioni mira a esonerare integralmente l’imprenditore dall’IVA relativa alle proprie attività economiche. Le limitazioni nazionali devono rispettare tale principio e non possono confondere attività economiche, attività non economiche e uso privato.
Massime di principio
- L’uso di un bene per attività non economiche, come l’esercizio di funzioni pubbliche, non equivale automaticamente a un uso privato o a fini estranei all’impresa.
- Una deroga nazionale al diritto di detrazione deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa oltre il suo testo e la sua finalità.
- Quando un bene è utilizzato sia per attività economiche imponibili sia per attività non economiche, occorre distinguere le due componenti e determinare la detrazione riferibile all’attività economica, rispettando il principio di neutralità fiscale.
- Una soglia percentuale nazionale che esclude integralmente la detrazione per un utilizzo economico minimo non è automaticamente compatibile con il diritto dell’Unione.
- L’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia vale, di regola, retroattivamente dalla data di entrata in vigore della norma interpretata, salvo specifiche limitazioni stabilite dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 set 2016Sentenza del 15/09/2016 n. 321 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 set 2016Sentenza del 15/09/2016 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 set 2016Sentenza del 15/09/2016 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 set 2016Sentenza del 15/09/2016 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 15 set 2016Sentenza del 15/09/2016 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 15 set 2016Sentenza del 15/09/2016 n. 690 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →