Sentenza del 15/09/2016 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4 e seguenti, del DPR 600/1973 per il periodo d'imposta 2007. Ha contestato, in via preliminare, la nullità o inesistenza della notifica e la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo. Nel merito, ha sostenuto che gli elementi utilizzati dall'Agenzia — soprattutto l'acquisto di una Range Rover Sport, il possesso di altri veicoli, la presenza di collaboratori familiari e le spese relative all'abitazione — non dimostrassero una capacità reddituale incompatibile con i redditi dichiarati. Ha evidenziato di percepire un'indennità di accompagnamento, di possedere risparmi investiti in titoli e che il prezzo dell'autovettura era stato finanziato dal figlio, il quale utilizzava prevalentemente il veicolo e ne sosteneva le spese. La documentazione bancaria ha dimostrato la provenienza dal figlio della somma di 56.950 euro utilizzata per l'acquisto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le contestazioni sulla notifica e sulla decadenza, ritenendo che l'avviso fosse stato conosciuto dalla contribuente e consegnato all'ufficio postale entro il termine previsto. Ha inoltre dichiarato inammissibili e comunque infondate le eccezioni, proposte per la prima volta in appello, relative alla delega e ai poteri di firma del funzionario. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto fondato l'appello: la Commissione di primo grado aveva valutato solo parzialmente le prove offerte dalla contribuente. È stato riconosciuto che l'acquisto dell'auto e le relative spese erano formalmente riferibili alla contribuente per usufruire delle agevolazioni della Legge 104/1992, ma sostanzialmente finanziati, utilizzati e sostenuti dal figlio. Inoltre, l'indennità di accompagnamento, pur non imponibile ai fini IRPEF, costituiva una risorsa economicamente rilevante. Poiché gli elementi considerati dall'Ufficio non dimostravano una maggiore capacità contributiva della contribuente, l'avviso è stato annullato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4 e seguenti, DPR 600/1973
"L'ufficio..... può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato"
La norma consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi certi indicativi di capacità contributiva, ma il contribuente può dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, provando la compatibilità tra il proprio tenore di vita e le risorse effettivamente disponibili.
Art. 43 DPR 600/1973
Il termine di decadenza per l'accertamento è rispettato quando l'avviso viene consegnato all'ufficio postale per la notifica entro la scadenza, anche se la ricezione da parte del contribuente avviene successivamente.
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
"In appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"
Le eccezioni nuove, come quelle relative alla delega del funzionario sottoscrittore, non possono essere introdotte per la prima volta in appello se non sono rilevabili d'ufficio.
Legge 104/1992
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo da parte di una persona con disabilità possono spiegare l'intestazione formale del bene, senza dimostrare necessariamente che il relativo costo e le spese di gestione siano stati sostenuti dalla persona intestataria.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 101/E/1999
Gli elementi indicativi di capacità contributiva possono trovare giustificazione nei redditi e nelle risorse di altri componenti del nucleo familiare; gli uffici devono considerare tale possibilità nell'accertamento sintetico.
Cassazione, sentenza n. 15298/2008
"Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario ovvero al personale del servizio postale e per il destinatario al momento della ricezione"
La tempestività della notifica dell'atto tributario deve essere valutata, per l'Amministrazione, con riferimento alla data di consegna del plico al servizio postale.
Cassazione, sentenza n. 20649/2015
"In presenza di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva... grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore"
L'Amministrazione deve provare gli elementi indicativi di capacità contributiva; una volta dimostrati, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata.
Cassazione, sentenza n. 7339/2015
"La prova contraria non può che tendere a dimostrare... la compatibilità tra tenore di vita e reddito dichiarato"
La prova contraria al redditometro non deve necessariamente ricostruire il nesso causale preciso tra ogni singola entrata e ogni spesa, ma deve dimostrare in modo plausibile che il tenore di vita era compatibile con le risorse disponibili.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, l'acquisto o il possesso di un bene costoso non dimostra automaticamente che il contribuente abbia prodotto redditi non dichiarati: occorre valutare chi abbia effettivamente finanziato l'acquisto e sostenuto le spese di gestione.
- La prova contraria del contribuente deve essere concreta, coerente e documentata, soprattutto mediante estratti conto, bonifici, assegni, titoli, contratti o altra documentazione che dimostri la provenienza delle somme.
- Le somme ricevute o disponibili da familiari possono spiegare le spese attribuite al contribuente, anche quando non sia possibile ricostruire un collegamento preciso tra ogni singola entrata e ogni singolo esborso, purché emerga una compatibilità economica complessiva.
- Prestazioni o indennità non imponibili ai fini IRPEF possono comunque essere considerate per valutare la reale disponibilità economica e il tenore di vita del contribuente.
- L'intestazione formale di un bene non è sempre sufficiente per attribuire al titolare la relativa capacità contributiva: il giudice deve considerare l'utilizzo effettivo, il finanziamento e le spese sostenute.
- Per evitare contestazioni processuali, tutte le eccezioni devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio; quelle nuove proposte in appello possono essere dichiarate inammissibili.
- Ai fini della decadenza dell'Amministrazione, per le notifiche postali rileva la data di consegna dell'atto al servizio postale, non necessariamente quella di ricezione da parte del contribuente.
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