Sentenza del 15/09/2016 n. 690 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune dell'IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 178, lettera a) - Diritto alla detrazione - Carattere incompleto delle fatture controverse - Modalità di esercizio - Non conformità all'articolo 226, punti 6 e 7 - Indicazioni obbligatorie nella fattura - Entità e natura dei servizi - Data di effettuazione della prestazione dei servizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva detratto l'IVA assolta su servizi legali ricevuti da uno studio legale. L'amministrazione fiscale ha negato la detrazione e rettificato l'IVA per EUR 8.689,49, ritenendo insufficienti le descrizioni riportate nelle fatture, quali "servizi giuridici forniti da una certa data sino ad oggi" e "servizi giuridici forniti sino ad oggi". Il giudice nazionale ha chiesto se tali indicazioni rispettassero gli articoli 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112 e se la detrazione potesse essere negata nonostante la disponibilità di documenti e informazioni integrative.
La decisione
La Corte ha dichiarato che le fatture con la sola indicazione "servizi giuridici forniti da una certa data sino ad oggi" non sono, a priori, sufficientemente dettagliate quanto alla natura e all'entità dei servizi ai sensi dell'articolo 226, punto 6. La fattura con la sola indicazione "servizi giuridici forniti sino ad oggi" non soddisfa, a priori, neppure il requisito relativo alla data o al periodo della prestazione previsto dall'articolo 226, punto 7. Tuttavia, l'amministrazione non può negare automaticamente la detrazione per la sola incompletezza formale della fattura se dispone, anche tramite documenti integrativi, di tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti sostanziali della detrazione. Spetta al giudice nazionale valutare le fatture e gli allegati, anche ai sensi dell'articolo 219. Il contribuente deve dimostrare il rispetto delle condizioni sostanziali; sono possibili sanzioni proporzionate per le irregolarità formali, ma non il diniego automatico della detrazione.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto (...) di detrarre (...) l'IVA dovuta o assolta (...) per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.
Il diritto alla detrazione richiede che i servizi siano forniti da un altro soggetto passivo e siano utilizzati per operazioni del contribuente soggette a IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)
Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve (...) essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236.
Il possesso della fattura costituisce una condizione formale, ma l'inosservanza di alcuni requisiti formali non può comportare automaticamente la perdita della detrazione quando i requisiti sostanziali siano verificabili.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 219
Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Documenti integrativi possono essere valutati insieme alla fattura e possono completarne le informazioni, purché si riferiscano in modo specifico e inequivocabile alla fattura originaria.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 226, punto 6
La quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi.
La fattura deve descrivere la natura e l'entità dei servizi in modo sufficientemente dettagliato da consentire i controlli fiscali; una generica indicazione di "servizi giuridici" è, a priori, insufficiente.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 226, punto 7
La data in cui è effettuata o ultimata (...) la prestazione di servizi (...) sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura.
La fattura deve consentire di individuare la data o il periodo della prestazione. L'indicazione "sino ad oggi" senza una data iniziale non consente di determinare il periodo fatturato.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire (...) altri obblighi che ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Gli Stati possono prevedere sanzioni e obblighi formali, ma tali misure devono essere proporzionate, necessarie e non devono compromettere la neutralità dell'IVA né trasformare un vizio formale in una perdita automatica del diritto alla detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 64, paragrafo 1
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.
Per prestazioni continuative o pagate mediante acconti e pagamenti successivi, la fattura deve permettere di individuare i periodi cui si riferiscono tali pagamenti.
Massime di principio
- Una fattura deve descrivere i servizi con un livello di dettaglio sufficiente a identificarne natura, entità e periodo di esecuzione; formule generiche o indeterminate possono essere considerate formalmente irregolari.
- L'irregolarità formale della fattura non giustifica automaticamente il diniego della detrazione IVA: l'amministrazione deve verificare anche documenti, contratti, rendicontazioni e altri elementi disponibili.
- La detrazione deve essere riconosciuta quando i requisiti sostanziali sono dimostrati, cioè l'effettiva prestazione, l'identità del prestatore, l'importo e l'IVA applicata, nonché l'utilizzo dei servizi per operazioni soggette a imposta.
- Il contribuente ha l'onere di fornire le prove integrative necessarie e dovrebbe conservare documentazione collegata in modo chiaro alla fattura originaria.
- Gli Stati possono sanzionare le violazioni formali con misure proporzionate, ma non possono usare tali violazioni per annullare il diritto alla detrazione se i controlli fiscali possono comunque verificare l'operazione reale.
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