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Sentenza

Sentenza del 15/09/2016 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Apertura "assentita" della cassaforte evita l'obbligo di autorizzazione della procura della Repubblica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2006 e 2007, con cui erano stati recuperati maggiori redditi e imposte IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. In via preliminare ha contestato l'utilizzabilità della documentazione bancaria rinvenuta in una cassaforte, sostenendo che l'apertura fosse avvenuta senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica richiesta dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972. Nel merito ha negato la riferibilità alla società di un conto corrente intestato a un dipendente deceduto e ha sostenuto che la propria congruità con gli studi di settore impedisse un accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha ritenuto non necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica perché il contribuente aveva assistito all'apertura della cassaforte senza formulare una specifica contestazione nel verbale conclusivo della verifica; l'autorizzazione è necessaria solo in caso di apertura coattiva. Ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo, poiché fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui documentazione extracontabile, versamenti su conti collegati alla società e vendite non fatturate. La congruità con gli studi di settore non preclude di per sé ulteriori accertamenti. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta per l'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere.

    L'autorizzazione giudiziaria è necessaria soltanto quando l'apertura avviene coattivamente. Non occorre invece quando il contribuente collabora all'apertura o vi assiste senza opporre una contestazione specifica.

  • Art. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disciplina dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 si applica, tramite rinvio, anche agli accertamenti in materia di imposte dirette.

  • Principio dell'accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni semplici

    L'Amministrazione finanziaria può ricostruire ricavi e operazioni non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti. La congruità o coerenza con gli studi di settore non impedisce automaticamente tale accertamento.

Massime di principio

  • Quando il contribuente assiste volontariamente all'apertura di una cassaforte o di altro contenitore e non formula una contestazione specifica nel verbale di verifica, l'apertura tende a essere considerata non coattiva e non richiede l'autorizzazione della Procura.
  • È opportuno verbalizzare immediatamente qualsiasi dissenso relativo alle modalità di accesso, apertura o acquisizione dei documenti; il silenzio o la mancata contestazione possono essere interpretati come collaborazione.
  • La documentazione intestata formalmente a un dipendente o a un terzo può essere imputata alla società se esistono elementi concreti e convergenti che dimostrano il collegamento con l'attività d'impresa.
  • La presenza di conti correnti, versamenti, documenti extracontabili e pagamenti riconducibili a vendite non fatturate può costituire una base presuntiva sufficiente per un accertamento analitico-induttivo.
  • La congruità o coerenza con gli studi di settore non costituisce una protezione assoluta da ulteriori controlli: l'Ufficio può discostarsene se dispone di elementi specifici e deve motivare perché tali elementi rendano più attendibile la ricostruzione effettuata.
  • In generale, la legittimità dell'accertamento dipende dalla combinazione di regolarità dell'acquisizione documentale, tracciabilità dei collegamenti con l'impresa e gravità, precisione e concordanza degli indizi.

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