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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10414/2020 del 01/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato il 31 ottobre 2014 alla lavoratrice dalla società datrice, nell’ambito della crisi aziendale e della procedura di trasferimento del compendio relativo al trasporto aereo a una società cessionaria. Il Tribunale di Roma aveva annullato il licenziamento per violazione dei criteri di scelta concordati, disponendo la reintegrazione presso la società cedente e un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 635/2018 depositata il 13 febbraio 2018, aveva rigettato sia il reclamo della società sia quello incidentale della lavoratrice. La società aveva dedotto: 1) che la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare la cosiddetta prova di resistenza, indicando il vantaggio che avrebbe conseguito con la corretta selezione e i lavoratori che avrebbero dovuto essere licenziati; 2) l’omessa pronuncia sulla contestazione della misura dell’indennità risarcitoria; 3) l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di autorizzazione giudiziale a risolvere il rapporto di un altro lavoratore, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 223/1991. La lavoratrice aveva proposto ricorso successivo articolato in quattro motivi: 1) violazione della disciplina del trasferimento d’azienda, sostenendo che l’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/1990 non poteva escludere il trasferimento del suo rapporto alla cessionaria; 2) erronea applicazione del termine di decadenza previsto dall’art. 32, comma 4, della legge n. 183/2010 alla domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto con la cessionaria; 3) mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso; 4) mancato riconoscimento del carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento e omessa valorizzazione degli elementi presuntivi. La lavoratrice sosteneva inoltre che la crisi aziendale non consentisse di derogare al trasferimento dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 2112 c.c., trattandosi di procedura diretta alla prosecuzione dell’attività e non alla liquidazione dell’impresa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la prova di resistenza e la comparazione con lavoratori fungibili non erano pertinenti: la decisione di merito aveva accertato che la lavoratrice non aveva mai svolto la posizione formalmente indicata come eccedentaria, sicché era stato violato il criterio di scelta concordato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carente trascrizione e individuazione del motivo di reclamo asseritamente non esaminato; la Corte ha inoltre osservato che la misura dell’indennità era regolata dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, con limite massimo di dodici mensilità, e non risultavano pertinenti ulteriori parametri modulabili. Il terzo motivo è stato respinto: l’art. 17 della legge n. 223/1991 attribuisce al datore una facoltà esercitabile sotto la propria responsabilità, non un diritto a ottenere dal giudice un’autorizzazione preventiva a licenziare un altro lavoratore. Quanto al ricorso della lavoratrice, sono stati accolti il primo e il secondo motivo. La domanda di accertamento della sussistenza del rapporto con la cessionaria non è soggetta alla decadenza invocata, poiché non impugna un atto datoriale di trasferimento del rapporto. Nel merito, l’accordo sindacale previsto dall’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/1990, applicabile alle imprese in crisi nelle quali prosegue l’attività, può derogare all’art. 2112 c.c. quanto alle condizioni di lavoro, ma non può escludere il trasferimento dei rapporti alla cessionaria. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello sui motivi accolti e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi della lavoratrice sono stati rigettati: l’indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegrazione e la prosecuzione del rapporto; il carattere ritorsivo o discriminatorio non era stato provato, e la censura sull’omesso ricorso alle presunzioni non era ammissibile come violazione di legge. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la società, del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis

    In definitiva, il comma 4-bis ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria.

    Nelle procedure di crisi non liquidative, l’accordo sindacale può modificare le condizioni di lavoro, anche in senso peggiorativo, ma non può escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro alla cessionaria.

  • art. 2112 c.c.

    In definitiva, il comma 4-bis ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria.

    Il trasferimento dei rapporti di lavoro con l’azienda ceduta resta fermo nelle ipotesi di crisi aziendale disciplinate dall’art. 47, comma 4-bis; l’accordo sindacale può incidere sulle condizioni di lavoro, non sulla continuità del rapporto presso il cessionario.

  • Direttiva 2001/23/CE, artt. 3 e 4

    Le regole volte a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente, (cfr., tra le altre, CGUE, 15 settembre 2010, Briot, C 386/09, punto 26 e giurisprudenza citata), possono essere derogate dalle legislazioni nazionali nei soli casi espressamente previsti dall’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE.

    I diritti dei lavoratori e la continuità dei rapporti in caso di trasferimento d’impresa costituiscono la regola; le deroghe nazionali sono ammesse soltanto nei casi tassativi contemplati dall’art. 5 della direttiva.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4

    La sentenza impugnata, confermando la sentenza resa in fase di opposizione, ha esattamente applicato la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, riconoscendo il diritto alla reintegra e l’indennità risarcitoria nella misura massima consentita dal medesimo comma 4, che individua il limite non superabile quando (come nel caso di specie) la reintegra intervenga a distanza di oltre un anno dal recesso.

    In caso di violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, la tutela applicata comprende la reintegrazione e l’indennità risarcitoria, entro il limite massimo di dodici mensilità previsto dalla norma.

  • L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 3

    A norma della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, in caso di violazione di criteri di scelta – “si applica il regime di cui al medesimo art. 18, comma 4”

    La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi comporta l’applicazione del regime di tutela previsto dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.

  • L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 17

    Si tratta di una facoltà concessa all’imprenditore, che, esercitandola, se ne assume la responsabilità, mentre è palesemente inammissibile una domanda in forma di “autorizzazione” a licenziare altro lavoratore che si pretende debba essere emessa dal giudice.

    La facoltà di procedere alla risoluzione di ulteriori rapporti dopo la reintegrazione è esercitabile dal datore nel rispetto dei criteri di scelta e previa comunicazione sindacale; non richiede né consente un’autorizzazione giudiziale preventiva.

  • L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4

    In tema di trasferimento di azienda, l’azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, nè può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente.

    La decadenza riguarda l’impugnazione di provvedimenti datoriali diretta a contestarne validità o legittimità; non si applica all’azione di accertamento della sussistenza del rapporto con il cessionario conseguente al trasferimento d’azienda.

  • art. 2729 c.c.

    La denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunchè al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purchè decisivo.

    La mancata adozione d’ufficio di un ragionamento presuntivo non integra, di per sé, violazione dell’art. 2729 c.c.; può essere censurata nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, salvo che la questione fosse stata devoluta come motivo d’appello e ricorra un’omessa pronuncia.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, venendo risolta una questione di diritto di particolare importanza, in funzione nomofilattica va enunciato il seguente principio di diritto

    La Corte di cassazione enuncia il principio di diritto quando risolve una questione di particolare importanza nell’esercizio della funzione nomofilattica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Tenuto conto che il ricorso per cassazione di CAI s.p.a. è infondato, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il pagamento da parte della società di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure di trasferimento di aziende in stato di crisi non liquidativa, l’accordo sindacale previsto dall’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/1990 può derogare alle condizioni di lavoro applicabili, ma non può escludere il trasferimento dei rapporti di lavoro alla cessionaria. La deroga al principio di continuità va interpretata in conformità alla direttiva 2001/23/CE e resta circoscritta ai casi e ai limiti espressamente consentiti dal diritto dell’Unione.
  • L’azione del lavoratore diretta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza previsto per l’impugnazione dei provvedimenti datoriali; la disposizione residuale in materia di decadenza, di carattere eccezionale, non si estende alla fattispecie già disciplinata specificamente.
  • Quando il licenziamento collettivo è annullato per violazione dei criteri di scelta e viene disposta la reintegrazione, la misura dell’indennità risarcitoria applicabile ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori non supera il limite massimo di dodici mensilità.
  • La facoltà attribuita al datore di lavoro dall’art. 17 della legge n. 223/1991 di risolvere ulteriori rapporti dopo la reintegrazione è una prerogativa datoriale da esercitare nel rispetto dei criteri di scelta e degli adempimenti sindacali; non può essere convertita in una domanda di autorizzazione preventiva rivolta al giudice.
  • L’indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegrazione quando l’annullamento del licenziamento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro senza interruzione.
  • La mancata adozione di un ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito non è deducibile, di per sé, come violazione dell’art. 2729 c.c.; la censura va ricondotta, ricorrendone i presupposti, all’omesso esame di un fatto decisivo o all’omessa pronuncia su uno specifico motivo d’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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