Cassazione Civile, Sentenza n. 10410/2020 del 01/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (docenti)
La controversia
I docenti avevano sottoscritto nel corso degli anni molteplici contratti di lavoro a termine con la scuola pubblica. Nei giudizi riuniti avevano chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini, la conversione dei rapporti a tempo indeterminato, il risarcimento del danno da abuso e il riconoscimento dell’anzianità maturata. La Corte d’appello di Milano, decidendo sugli appelli del Ministero contro undici sentenze del Tribunale di Milano e tre del Tribunale di Monza, aveva respinto le domande; aveva inoltre rigettato l’appello incidentale di una docente diretto a ottenere il risarcimento del danno da reiterazione. In Cassazione i lavoratori hanno articolato cinque motivi: 1) violazione del giudice naturale e delle garanzie processuali, per la composizione dei collegi d’appello, assegnati dopo l’instaurazione delle cause e composti da magistrati delle sezioni civili e della sezione lavoro; 2) erronea esclusione dell’applicabilità della disciplina generale dei contratti a termine e incompatibilità della disciplina scolastica con la direttiva 1999/70/CE; 3) contrasto della normativa speciale sul reclutamento scolastico con la direttiva e con i principi della Corte di giustizia, anche quanto alle misure sanzionatorie per l’abuso; 4) omesso esame dei singoli contratti e delle circostanze concrete rilevanti per accertare l’abuso; 5) disparità di trattamento retributivo e di riconoscimento dell’anzianità rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, in particolare per l’inquadramento iniziale a ogni assunzione e per il computo solo parziale dell’anzianità eccedente il quadriennio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la violazione dei criteri di assegnazione degli affari non determina la nullità dei provvedimenti e, nel caso concreto, l’assegnazione era giustificata da obiettive esigenze di servizio. Ha accolto gli altri motivi nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Ha precisato che non è applicabile ai rapporti controversi la disciplina generale del D.Lgs. n. 368 del 2001, ma che occorre applicare i principi relativi alla specifica disciplina scolastica e alle misure idonee a sanzionare la reiterazione abusiva. Il giudice di rinvio dovrà verificare se i ricorrenti siano stati immessi in ruolo, attraverso il piano della L. n. 107 del 2015 o altri strumenti, e se abbiano allegato e possano provare danni ulteriori e diversi da quelli compensati dalla stabilizzazione; tale danno non coincide con quello da mancata conversione o perdita del posto. Dovrà inoltre rideterminare l’anzianità dei docenti poi immessi in ruolo applicando, se ne ricorrono i presupposti, i criteri previsti per i docenti assunti a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti e senza applicare il criterio di equivalenza richiamato dall’art. 489. Le spese del giudizio di Cassazione sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 7-bis O.G.
Sicchè la censura si rivela infondata già per effetto dell’applicazione della suddetta normativa.
La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, secondo la disciplina richiamata dalla Corte, non comporta la nullità dei provvedimenti giudiziari.
art. 25 Cost.
Quindi se è chiaro che le assegnazioni degli affari non debbono essere arbitrarie va riconosciuta la discrezionalità spettante ai Capi degli uffici per l’assegnazione degli affari, con la precisazione che il relativo potere deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell’ufficio e di agevolarne l’efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalità.
La precostituzione del giudice non impedisce ai capi degli uffici di disporre assegnazioni organizzative, purché fondate su esigenze obiettive di servizio e non dirette a finalità diverse.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8
La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza 2 dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
La disciplina speciale del reclutamento scolastico a termine è rimasta distinta dalla disciplina generale del contratto a termine, in ragione della sua salvezza e specialità.
L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
La reiterazione per oltre trentasei mesi di contratti destinati a coprire posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico integra abuso, per i periodi e nei limiti temporali individuati dalla Corte.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Nel pubblico impiego la violazione delle regole sull’assunzione non determina la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, restando possibili le altre responsabilità e sanzioni previste.
L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 95, 97, 105, 109, 113 e 131
Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
La stabilizzazione prevista dal piano straordinario può costituire misura effettiva e proporzionata di sanzione e riparazione dell’abuso, quando l’immissione in ruolo sia effettiva o l’accesso privilegiato sia certo e ravvicinato; la valutazione resta connessa alle circostanze concrete e alla disciplina applicabile.
clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
La mera successione di supplenze su organico di fatto o temporanee non integra di per sé abuso; il lavoratore può tuttavia allegare e provare che il ricorso a tali supplenze è stato improprio o distorto, indicando le circostanze concrete.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 del cit. decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
È discriminatorio il criterio di ricostruzione dell’anzianità che, per il docente a termine poi immesso in ruolo, produca un’anzianità inferiore a quella del docente comparabile assunto dall’inizio a tempo indeterminato. Il giudice deve comparare i trattamenti senza considerare le interruzioni tra contratti e, in caso di discriminazione, computare l’anzianità secondo i criteri applicabili al docente a tempo indeterminato.
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 del cit. decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
La norma va disapplicata, in applicazione della clausola 4, quando il suo criterio di ricostruzione dell’anzianità, anche combinato con quello dell’art. 489, attribuisca al docente stabilizzato un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al comparabile docente assunto a tempo indeterminato.
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 del cit. decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
Nel confronto ai fini della parità di trattamento, il criterio dell’art. 489 non deve essere applicato se produce un’anzianità inferiore rispetto al docente comparabile assunto a tempo indeterminato; in tal caso l’anzianità va computata secondo gli stessi criteri di quest’ultimo.
L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 del cit. decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
La norma è richiamata quale integrazione del criterio dell’art. 489, ma il computo dell’anzianità deve comunque essere disapplicato o corretto quando, nel confronto concreto, determini un trattamento deteriore rispetto al docente comparabile a tempo indeterminato.
Massime di principio
- La violazione dei criteri organizzativi di assegnazione degli affari non comporta di per sé la nullità dei provvedimenti giudiziari; le assegnazioni devono tuttavia rispondere a obiettive e imprescindibili esigenze di servizio e non possono essere arbitrarie o strumentali.
- La reiterazione, per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, di contratti scolastici destinati a coprire posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico è abusiva nei periodi e alle condizioni temporali individuati dalla decisione. La reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee, invece, non integra automaticamente abuso: occorre allegare e provare il ricorso improprio o distorto a tale tipologia.
- Nel settore pubblico la violazione delle norme imperative sull’assunzione non determina la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per l’abuso nella successione dei contratti scolastici, la stabilizzazione può rappresentare una misura proporzionata ed effettiva quando l’immissione in ruolo sia intervenuta o l’accesso al ruolo sia certo e ravvicinato.
- L’avvenuta immissione in ruolo non esclude la domanda per danni ulteriori e diversi da quelli compensati dalla stabilizzazione. Il lavoratore deve allegare e provare tali danni; non sono identificabili con il danno da mancata conversione o da perdita del posto.
- Nel ricostruire l’anzianità del docente a termine poi immesso in ruolo, il giudice deve compararne il trattamento con quello del docente comparabile assunto a tempo indeterminato. Se i criteri applicati determinano un’anzianità inferiore, devono essere disapplicati e l’anzianità va computata, a ogni effetto, secondo i criteri previsti per il docente a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti.
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