Cassazione Civile, Sentenza n. 10412/2020 del 01/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore pubblico)
La controversia
La controversia riguarda docenti della scuola impiegati dal Ministero mediante plurimi contratti a termine. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 52/2013, aveva accolto le domande dei lavoratori; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 192/2014, depositata l’11 marzo 2014, accolse parzialmente gli appelli di entrambe le parti e riconobbe ai docenti il diritto agli scatti di anzianità, escludendo altre voci retributive, in particolare il ricalcolo della retribuzione comprendendo luglio e agosto. Il Ministero, con ricorso principale, contestò il riconoscimento degli scatti biennali ex art. 53 L. n. 312/1980, sostenendo che i singoli incarichi di supplenza non costituissero un unico rapporto e che mancassero i presupposti per quella progressione economica. I docenti proposero ricorso successivo, qualificato come incidentale: con il primo motivo denunciarono l’omesso esame della disciplina nazionale ed europea sull’abuso dei contratti a termine, chiedendo la riqualificazione dei rapporti a tempo indeterminato e un risarcimento non inferiore a venti mensilità; con il secondo contestarono il rigetto delle pretese retributive per luglio e agosto, deducendo che lo svolgimento degli incarichi annuali e la sospensione dell’attività scolastica in quei mesi erano fatti non contestati e che la Corte d’appello aveva erroneamente posto a loro carico il relativo onere probatorio; con il terzo invocarono il principio di non discriminazione e un autonomo diritto alla valutazione giuridica ed economica dei periodi estivi, collegandolo alla prassi ministeriale di stipulare contratti fino al 30 giugno anche su posti vacanti e alla L. n. 124/1999. La sentenza impugnata, secondo i ricorrenti incidentali, non aveva dato adeguata motivazione sulle domande diverse dagli scatti.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi nei limiti indicati e ha cassato con rinvio la sentenza alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha accolto il ricorso principale perché gli scatti biennali previsti dall’art. 53 L. n. 312/1980 non spettano, in via ordinaria, ai supplenti assunti con contratti a termine; la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone invece di riconoscere, alle condizioni precisate dalla Corte, la progressione stipendiale legata all’anzianità nella misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. La Corte ha tuttavia rilevato che dagli atti non risultava con certezza se i docenti avessero formulato anche una distinta domanda di progressione stipendiale fondata sull’anzianità, da identificare secondo il petitum sostanziale. Ha accolto il ricorso incidentale per l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello sulle ulteriori domande: la decisione non descriveva adeguatamente le pretese e i fatti rilevanti né esponeva le ragioni logico-giuridiche del rigetto, limitandosi a considerazioni generiche sul sistema scolastico. La Corte di cassazione non ha quindi deciso nel merito le richieste dei docenti relative all’abuso dei contratti, alla conversione, al risarcimento e ai periodi di luglio e agosto, demandandone l’esame al giudice di rinvio, previo accertamento della stabilizzazione degli interessati.
Norme richiamate
art. 53 L. 11 luglio 1980, n. 312
in tema di retribuzione del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, gli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 possono essere concessi solo a determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare
Gli scatti biennali previsti da questa disposizione sono limitati a categorie peculiari di docenti e non costituiscono, in quanto tali, il trattamento spettante ai supplenti assunti con reiterati contratti a termine.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
mentre in base alla clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, di diretta applicazione, anche ai dipendenti assunti con reiterati contratti a termine va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall’anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.
La clausola 4, direttamente applicabile, impone di riconoscere ai dipendenti scolastici assunti con reiterati contratti a termine la progressione stipendiale legata all’anzianità nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, distinguendo tale domanda da quella volta a ottenere gli scatti biennali ex art. 53 L. n. 312/1980.
D.Lgs. n. 297/1994, art. 485
in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 del decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
Per i docenti a termine successivamente immessi in ruolo, la disciplina di ricostruzione dell’anzianità deve essere disapplicata quando, applicata insieme ai criteri richiamati dalla Corte, produca un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto sin dall’origine a tempo indeterminato.
D.Lgs. n. 297/1994, art. 489
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
Nel comparare l’anzianità del docente a termine poi immesso in ruolo con quella del dipendente assunto a tempo indeterminato, non vanno valorizzate le interruzioni tra i rapporti né applicata la regola dell’equivalenza; ove ricorra la discriminazione indicata, l’anzianità va computata con i criteri applicabili al dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, se manchi del tutto l’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi
La sentenza è nulla quando omette l’esposizione delle ragioni della decisione o presenta una motivazione solo apparente, incapace di rendere riconoscibile la ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17)
un elemento indispensabile della sentenza (o di altro provvedimento decisorio come l’attuale decreto) – nel suo complesso e con riguardo alle singole decisioni ivi assunte – sia la definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, non in termini prolissi, ma nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti al termine dell’istruttoria, considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione
La motivazione deve esporre, anche sinteticamente, i fatti rilevanti da cui deriva il diritto preteso e collegarli logicamente alle ragioni della decisione; tale requisito va valutato in funzione della comprensibilità della pronuncia e delle sue basi.
art. 111, comma 2, Cost.
il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio) è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi del art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU
La Corte richiama chiarezza e sinteticità espositiva come canoni funzionali al giusto processo; nel caso concreto, la nullità deriva specificamente dall’assenza di una motivazione intelligibile sulle domande.
Massime di principio
- Nel lavoro scolastico pubblico, gli scatti biennali previsti dall’art. 53 L. n. 312/1980 sono riconoscibili soltanto alle categorie di docenti cui la disposizione è rimasta applicabile per la loro peculiare posizione; non spettano ordinariamente ai supplenti assunti con incarichi che si interrompono tra un rapporto e l’altro.
- La domanda diretta a ottenere la progressione stipendiale per anzianità sulla base della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE è distinta dalla domanda di attribuzione degli scatti biennali ex art. 53 L. n. 312/1980. Per qualificare la pretesa occorre individuarne l’oggetto sostanziale, al di là delle espressioni utilizzate.
- La clausola 4 dell’Accordo quadro impone di riconoscere ai lavoratori scolastici assunti con contratti a termine la progressione stipendiale per anzianità prevista per i dipendenti a tempo indeterminato; per i docenti a termine poi immessi in ruolo, il confronto va svolto con il docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, senza penalizzare il primo per le interruzioni tra i rapporti.
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur graficamente presente, non consente di individuare i fatti rilevanti, l’iter logico seguito e le ragioni specifiche del rigetto delle domande. Non è sufficiente una trattazione generica del contesto normativo o metagiuridico che ometta l’esame delle pretese concretamente dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10410/2020 del 01/06/2020
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10414/2020 del 01/06/2020
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10415/2020 del 01/06/2020
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10413/2020 del 01/06/2020
- Sentenza lavoro · 3 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10539/2020 del 03/06/2020
- Sentenza lavoro · 3 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10538/2020 del 03/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →