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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10415/2020 del 01/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato il 31 ottobre 2014 dalla società aerea cedente, al termine di una procedura di licenziamento collettivo. Il giudice di primo grado, nel procedimento ex L. n. 92 del 2012, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato alla società cessionaria del compendio aziendale di reintegrare il lavoratore e condannato in solido cedente e cessionaria a corrispondergli un’indennità di 1.458,31 euro mensili dal recesso alla riammissione in servizio, oltre contributi, accessori e spese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 settembre 2018, aveva confermato la decisione. La società cedente ha contestato la violazione della L. n. 68 del 1999, artt. 3, comma 5, e 10, comma 4, sostenendo che la sospensione degli obblighi di assunzione durante la crisi aziendale la esonerasse dal rispetto della quota di riserva. La cessionaria ha articolato tre motivi: con il primo ha dedotto la decadenza del lavoratore, perché l’impugnazione stragiudiziale era stata rivolta alla cedente e la contestazione nei confronti della cessionaria era intervenuta successivamente al trasferimento del 1° gennaio 2015; ha richiamato la L. n. 183 del 2010, art. 32, e gli artt. 2112 c.c. e 6 L. n. 604 del 1966. Con il secondo ha censurato l’applicazione del rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, sostenendo che la controversia comprendeva anche l’accertamento della continuità del rapporto con la cessionaria. Con il terzo ha contestato l’interpretazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4-bis, e degli accordi sindacali intervenuti nella situazione di crisi, sostenendo che questi potessero limitare il passaggio dei rapporti di lavoro alla cessionaria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha stabilito che la sospensione degli obblighi di assunzione durante la crisi consente all’impresa di non assumere per raggiungere o reintegrare la quota di riserva, ma non legittima il licenziamento di lavoratori disabili quando la cessazione del rapporto determina la violazione della quota; nel licenziamento collettivo la violazione integra una violazione dei criteri di scelta e comporta la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. Ha respinto il primo motivo della cessionaria perché la domanda mirava ad accertare il passaggio del rapporto alla cessionaria ai sensi dell’art. 2112 c.c., non a impugnare un atto datoriale o a contestare un trasferimento già disposto: tale domanda non è soggetta ai termini di decadenza invocati. Ha respinto il secondo motivo perché il rito speciale per l’impugnazione del licenziamento comprende le questioni necessarie alla decisione sulla legittimità del recesso, inclusa la titolarità passiva del rapporto; inoltre, la ricorrente non aveva indicato uno specifico pregiudizio processuale derivante dall’adozione di quel rito. Ha respinto il terzo motivo, affermando che, nei trasferimenti di aziende in stato di crisi o in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, l’accordo sindacale previsto dall’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428 del 1990 può derogare alle condizioni di lavoro, ma non escludere il trasferimento dei rapporti di lavoro alla cessionaria. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in 5.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%, con attribuzione ai difensori antistatari. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4, L. n. 68/1999

    Pertanto, la sospensione degli obblighi di assunzione consente all’azienda di non assumere lavoratori per mantenere o per reintegrare la quota obbligatoria prevista dalla legge e, quindi, di trovarsi legittimamente al di sotto della quota di riserva, senza però per questo legittimarla ad effettuare licenziamenti nell’ambito dei lavoratori disabili.

    La sospensione degli obblighi di assunzione durante la crisi può giustificare il mancato raggiungimento della quota di riserva, ma non consente di licenziare lavoratori disabili se il recesso incide sulla quota protetta.

  • art. 5, comma 3, L. n. 223/1991

    Nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dalla L. n. 68 del 1999, art. 3 rientra nell’ipotesi di “violazione dei criteri di scelta” in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi della L. n. 223 del 1991. art. 5, comma 3, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina – anche sovranazionale – in materia, posta a speciale protezione del disabile.

    Nel licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva legale costituisce violazione dei criteri di scelta e comporta la tutela reintegratoria indicata dalla Corte.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    Nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dalla L. n. 68 del 1999, art. 3 rientra nell’ipotesi di “violazione dei criteri di scelta” in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi della L. n. 223 del 1991. art. 5, comma 3, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina – anche sovranazionale – in materia, posta a speciale protezione del disabile.

    La violazione dei criteri di scelta derivante dal mancato rispetto della quota di riserva comporta la tutela reintegratoria prevista dal comma 4.

  • art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010

    Secondo recenti pronunce di questa Corte, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, la domanda del lavoratore volta all’accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perchè non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l’avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019).

    Il termine di decadenza riguarda l’impugnazione di provvedimenti datoriali di cui si contesti la legittimità o validità; non si applica alla domanda diretta ad accertare il passaggio del rapporto al cessionario in conseguenza del trasferimento d’azienda.

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010

    A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l’invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020).

    La disposizione concerne atti di un datore di lavoro meramente formale in fenomeni interpositori e, per il suo carattere eccezionale, non disciplina il trasferimento d’azienda regolato dall’art. 2112 c.c.

  • art. 2112 c.c.

    In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.

    Nei trasferimenti considerati dall’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990, le deroghe concordate possono incidere sulle condizioni di lavoro, ma non sulla continuità e sul passaggio dei rapporti alla cessionaria.

  • art. 1, comma 47, L. n. 92/2012

    Nella specie la domanda proposta nei confronti di Alitalia SAI s.p.a. è strettamente connessa a quella proposta nei confronti di Alitalia CAI e dipendente dall’impugnativa del licenziamento. Pertanto, secondo l’orientamento interpretativo sopra richiamato, una volta che il lavoratore svolge un’impugnativa di licenziamento postulando l’applicabilità delle tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 trova applicazione il rito speciale, a prescindere dalla fondatezza della allegazioni e a prescindere dalla posizione processuale delle parti convenute e dalla posizione dalle stesse assunta nelle relazioni giuridiche sottostanti al rapporto dedotto in giudizio.

    Il rito speciale per l’impugnazione del licenziamento si applica anche alle domande connesse rivolte contro un soggetto diverso dal datore formale, quando si postula la tutela dell’art. 18; la titolarità passiva è questione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell’ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.

    L’errore nella scelta del rito non determina di per sé la nullità della sentenza o del procedimento: occorre che la parte indichi un pregiudizio processuale concreto e apprezzabile.

  • art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990

    Deve ritenersi, dunque, che, a fronte di espressioni generiche, le quali possano condurre a risultati interpretativi diversi, deve essere privilegiato il significato conforme al diritto dell’Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE, che, peraltro, nel caso di specie è anche più coerente con l’interpretazione logico-sistematica e con la voluntas legis, per cui l’accordo con le organizzazioni sindacali raggiunto ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4-bis, a differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all’art. 2112 c.c. cui il comma 4-bis si riferisce può riguardare esclusivamente le “condizioni di lavoro”, nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito.

    L’accordo sindacale previsto dal comma 4-bis può derogare alle condizioni di lavoro, ma non può escludere il trasferimento dei rapporti al cessionario; la disposizione va interpretata in modo conforme alla direttiva 2001/23/CE.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    In ogni caso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, venendo risolta una questione di diritto di particolare importanza, in funzione nomofilattica va enunciato il seguente principio di diritto

    La Corte enuncia il principio di diritto in funzione nomofilattica quando decide una questione di diritto di particolare importanza.

  • artt. 3 e 4, Direttiva 2001/23/CE

    Per la prima categoria di imprese – alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti – l’art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate “le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa”, ma – secondo la Corte di Giustizia – “senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23”.

    Le deroghe ammesse nelle procedure di crisi non possono privare i lavoratori delle garanzie fondamentali di continuità dei rapporti e conservazione dei diritti previste dalla direttiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    A seguito del rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La sospensione degli obblighi di assunzione per effetto della crisi aziendale consente all’impresa di non assumere per raggiungere o reintegrare la quota di riserva, ma non legittima il licenziamento di lavoratori disabili quando il recesso determina una violazione della quota.
  • Nel licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva per i lavoratori disabili integra una violazione dei criteri legali di scelta e comporta la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
  • La domanda volta ad accertare il passaggio del rapporto di lavoro al cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c. non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l’impugnazione di provvedimenti datoriali, quando non si contesti un atto di licenziamento o la validità di un trasferimento già disposto.
  • Nel rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti rientrano le questioni strettamente connesse e necessarie per decidere la domanda, comprese quelle sulla titolarità passiva del rapporto; l’eventuale errore nella scelta del rito è invalidante solo se la parte indica uno specifico e apprezzabile pregiudizio processuale.
  • Nei trasferimenti di aziende in stato di crisi o in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, l’accordo sindacale previsto dall’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 può modificare, anche in senso peggiorativo, le condizioni di lavoro, ma non può escludere il trasferimento dei rapporti di lavoro alla cessionaria.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneLicenziamento collettivo
IstitutiOnere della prova

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