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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10538/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia riguarda la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero con personale docente e ATA per supplenze scolastiche. Il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato nulli i termini per mancata specificazione della ragione giustificativa e per abuso nella reiterazione, escludendo la conversione e liquidando il danno secondo i parametri dell’art. 8 della L. n. 604/1966. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 16 aprile 2014, aveva respinto integralmente le domande di alcuni lavoratori per insussistenza dell’abuso e, per gli altri, confermato l’illegittimità dei termini relativi alle supplenze annuali, escluso la conversione e liquidato il danno secondo l’art. 32 della L. n. 183/2010. Il Ministero ha proposto ricorso principale con un unico motivo articolato in più punti, denunciando violazione della disciplina nazionale e della direttiva 1999/70/CE e sostenendo che il sistema speciale di reclutamento scolastico e tutte le tipologie di supplenza rispondessero a ragioni oggettive. I lavoratori hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo contestava la legittimità della reiterazione delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, sostenendo che anch’esse potessero coprire esigenze permanenti e che il datore dovesse dimostrare la legittimità dei termini; il secondo censurava, anche sotto il profilo della retroattività, il criterio di liquidazione del danno previsto dall’art. 32 della L. n. 183/2010.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati e rigettato il ricorso incidentale. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva qualificato come abusiva la reiterazione delle supplenze annuali senza verificare se la durata complessiva, anche non continuativa, avesse superato trentasei mesi. Ha inoltre liquidato il danno senza accertare se i lavoratori fossero stati immessi in ruolo, circostanza rilevante per stabilire il regime probatorio e il criterio risarcitorio applicabile. La sentenza è stata quindi cassata, limitatamente ai rapporti processuali non definiti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il ricorso incidentale è stato respinto: le supplenze fino al 30 giugno non sono automaticamente abusive, anche se riferite a posti dell’organico di diritto, quando la vacanza si manifesta dopo il 31 dicembre; è stata inoltre respinta la censura sulla retroattività del criterio risarcitorio. Per i rapporti processuali definiti dal rigetto dell’incidentale le spese di legittimità sono state integralmente compensate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11

    per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;

    La reiterazione oltre trentasei mesi, anche non continuativi, di contratti per coprire posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e prevedibilmente tali per tutto l’anno scolastico è illegittima, nei limiti temporali e soggettivi indicati dalla pronuncia.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36

    ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;

    La violazione delle regole imperative sulle assunzioni pubbliche non determina la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, restando ferme le altre responsabilità e sanzioni previste.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 70, comma 8

    la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

    La disciplina speciale del reclutamento scolastico a termine è rimasta in vigore e non è stata abrogata dalla disciplina generale sui contratti a termine.

  • L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 95, 109 e 131

    deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109;

    La stabilizzazione prevista dal piano straordinario può costituire misura effettiva e proporzionata di tutela contro l’abuso, quando l’assunzione o l’accesso privilegiato al ruolo siano certi e temporalmente ravvicinati. La pronuncia considera inoltre, nel quadro delle misure contro l’abuso, il limite legislativo alla reiterazione delle supplenze.

  • L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32

    Nella fattispecie, inoltre, il danno è stato correttamente liquidato ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, ossia nel rispetto del criterio indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, ma a prescindere da qualsiasi accertamento sull’avvenuta immissione in ruolo degli originari ricorrenti, appartenenti ad entrambe le categorie del personale della scuola, immissione che va, invece, verificata perchè la stessa condiziona, per le ragioni sopra esposte, il regime probatorio ed il criterio di liquidazione del risarcimento del danno.

    Il criterio risarcitorio dell’art. 32 va applicato tenendo conto dell’eventuale immissione in ruolo, che incide sul regime probatorio e sulla liquidazione del danno; non è sufficiente liquidare il danno senza svolgere tale accertamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti incidentali.

    In presenza dei presupposti processuali stabiliti dalla legge, il ricorrente incidentale è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la reiterazione di contratti a termine per posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e destinati a rimanere tali per l’intero anno scolastico è abusiva se la durata complessiva supera trentasei mesi, anche non continuativi, nei limiti temporali previsti dalla normativa applicabile.
  • La reiterazione di supplenze per posti dell’organico di fatto o di supplenze temporanee non configura di per sé abuso ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; il lavoratore deve allegare e provare le circostanze concrete che dimostrino un uso improprio o distorto di tale tipologia.
  • La supplenza fino al termine delle attività didattiche, anche se riferita a un posto dell’organico di diritto, non è per ciò solo assimilabile alla supplenza annuale quando la vacanza si manifesta dopo il 31 dicembre, poiché manca la necessità e prevedibilità della copertura sin dall’inizio o dai primi mesi dell’anno scolastico.
  • Nel pubblico impiego, l’abusiva reiterazione dei contratti a termine non comporta la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato; la stabilizzazione realizzata mediante gli strumenti di reclutamento può costituire misura effettiva e proporzionata per sanzionare l’abuso, ferma la possibilità di chiedere il risarcimento di danni ulteriori e diversi.
  • Quando il lavoratore sia stato stabilizzato, l’onere di allegare e provare i danni ulteriori rispetto a quelli eliminati dalla stabilizzazione grava sul lavoratore; l’avvenuta immissione in ruolo deve essere accertata perché incide sul regime probatorio e sul criterio di liquidazione del risarcimento.
  • La liquidazione del danno per abuso nella successione dei contratti a termine non può prescindere dall’accertamento dell’eventuale immissione in ruolo, poiché tale circostanza condiziona la tutela risarcitoria applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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