Cassazione Civile, Sentenza n. 10539/2020 del 03/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente delle Ferrovie dello Stato, macchinista dal 1945 al 1971 e addetto anche a lavori di manutenzione, morì per mesotelioma pleurico il 31 ottobre 1973. I familiari chiesero alla società ferroviaria il risarcimento dei danni subiti iure proprio, sostenendo di avere appreso soltanto il 15 febbraio 2011, durante un accesso del figlio presso lo SPISAL, della natura professionale della malattia. Il Tribunale respinse la domanda per prescrizione e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 148/2017 del 23 gennaio 2017, confermò la decisione. I familiari proposero ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’asserita erronea dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo d’appello; violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. per l’asserita errata ripartizione dell’onere di allegazione e prova sull’inizio della prescrizione; nullità per motivazione apparente e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta conoscibilità dell’origine professionale della malattia.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello rendeva comprensibile il percorso decisionale. Ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando l’onere probatorio sia attribuito alla parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; le censure, nella parte in cui sollecitavano una diversa valutazione delle prove e dei fatti, non erano ammissibili in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2935 c.c.: per l’azione contrattuale di risarcimento del danno da violazione dei doveri di protezione del datore di lavoro, la prescrizione decennale decorre da quando è acquisibile la piena consapevolezza della malattia apprezzabile e della sua origine professionale, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, non in base alla conoscenza soggettiva effettiva. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva fondato la conoscibilità, almeno dall’entrata in vigore della L. n. 277/1991, sulle cautele introdotte per i lavoratori esposti all’amianto, sulle mansioni e sull’esposizione del lavoratore, nonché sulle circostanze relative ai familiari e all’attività del figlio presso Fincantieri. Tale accertamento fattuale non era ulteriormente sindacabile in cassazione. Il primo motivo è rimasto assorbito, perché riguardava la specificità della censura d’appello relativa agli artt. 2697 e 2935 c.c., già ritenuta infondata. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Quanto accertato in tema di sussistenza dei presupposti per la prescrizione del diritto azionato esime questa Corte dall’esame del primo motivo di ricorso, inerente la dedotta erronea inammissibilità del primo motivo di appello per non essere lo stesso sufficientemente specifico – atteso che lo stesso concerneva proprio il combinato disposto degli artt. 2697 e 2935 c.c., ritenuto infondato in questa sede.
La Corte non decide nel merito la censura concernente la specificità del motivo d’appello, perché l’accertamento sulla prescrizione e l’infondatezza della relativa contestazione rendono superfluo esaminarla.
art. 2697 c.c.
Relativamente alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La violazione delle regole sull’onere della prova è configurabile quando il giudice ne abbia invertito o comunque errato l’attribuzione secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa ricostruzione fattuale.
art. 2935 c.c.
Secondo il Collegio, nel dichiarare prescritto il diritto azionato, la Corte territoriale si è, infatti, attenuta correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall’art. 2087 c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l’azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell’origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a 19i ascrivibili.
Nell’azione contrattuale di risarcimento del danno da violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro, la prescrizione decennale inizia quando malattia apprezzabile e origine professionale sono oggettivamente conoscibili; non è decisiva la data in cui il soggetto abbia acquisito in concreto tale conoscenza.
art. 2087 c.c.
Secondo il Collegio, nel dichiarare prescritto il diritto azionato, la Corte territoriale si è, infatti, attenuta correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall’art. 2087 c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l’azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell’origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a 19i ascrivibili.
La decisione applica i doveri di protezione del datore di lavoro quale fondamento dell’azione contrattuale risarcitoria e collega la decorrenza della prescrizione alla conoscibilità oggettiva della malattia e della sua eziologia professionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per quanto concerne, poi, le censura relativa al difetto di motivazione, va rilevato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Il vizio motivazionale è deducibile, secondo la disciplina applicabile, per l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; al di fuori di tale ipotesi il controllo è limitato alla verifica del contenuto motivazionale minimo costituzionalmente necessario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
La motivazione è nulla quando ricorre una carenza assoluta del requisito, comprese le ipotesi di motivazione apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente una mera critica alla sua congruità.
art. 111, comma 6, Cost.
con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Fuori dall’omesso esame di un fatto decisivo, il sindacato sulla motivazione verifica soltanto che essa presenti il contenuto minimo costituzionalmente richiesto.
art. 92 c.p.c.
Si ravvisa la ricorrenza dei presupposti rationae temporis per la compensazione integrale delle spese relative al giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, ritenendo sussistenti i presupposti temporali per applicare la disposizione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
L. n. 277/1991
Secondo il Collegio ha, quindi, correttamente ritenuto la Corte che, almeno dall’entrata in vigore della L. n. 277 del 1991, che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all’amianto, l’oggettiva diligenza avrebbe imposto di percepire la malattia come conseguenza del comportamento del datore di lavoro che aveva esposto il dipendente all’inalazione di polveri così pericolose da esserne vietata la lavorazione.
Nel caso concreto, l’introduzione di cautele per i lavoratori esposti all’amianto è stata considerata un elemento dal quale, almeno dal 1991, si poteva oggettivamente riconoscere la possibile origine professionale della malattia ai fini della decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- Nell’azione contrattuale di risarcimento per danni alla salute derivanti dalla violazione dei doveri di protezione del datore di lavoro, il termine decennale di prescrizione decorre quando il lavoratore può acquisire piena consapevolezza sia dell’esistenza di un danno alla salute apprezzabile sia dell’origine professionale della malattia.
- La conoscibilità dell’origine professionale è un criterio oggettivo, distinto dalla conoscenza effettiva del soggetto: va valutata in base alle conoscenze scientifiche del momento e non dipende dal livello individuale di cultura o informazione. Non occorre che l’eziologia professionale sia già stata accertata in sede amministrativa o giudiziaria.
- La manifestazione della malattia rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione consiste nella possibilità oggettiva di conoscerne l’esistenza e i caratteri di professionalità e indennizzabilità; la sola comparsa della patologia non esaurisce necessariamente tale accertamento.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella individuata dalle regole che distinguono fatti costitutivi ed eccezioni; la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie non integra, di per sé, tale violazione.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che, pur prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili, salvo i vizi motivazionali nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- La motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far comprendere il ragionamento seguito; non basta che la parte ne contesti la correttezza o la persuasività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 3 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10540/2020 del 03/06/2020
- Sentenza lavoro · 3 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10538/2020 del 03/06/2020
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10410/2020 del 01/06/2020
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10414/2020 del 01/06/2020
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10415/2020 del 01/06/2020
- Sentenza lavoro · 1 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10412/2020 del 01/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →