Cassazione Civile, Sentenza n. 10413/2020 del 01/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Quattro lavoratori del personale docente scolastico, assunti dal Ministero con reiterati contratti a tempo determinato, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione. Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 716/2012, aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere dopo l’immissione in ruolo dei lavoratori. In parziale accoglimento dell’appello, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1529/2016, ha ritenuto abusiva la reiterazione per tre lavoratori, ma non per il quarto, e ha condannato il Ministero al risarcimento, liquidato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, aumentate di mezza mensilità per ogni contratto successivo al terzo, oltre a un’ulteriore mensilità per accessori. La Corte territoriale ha inoltre riconosciuto, nella motivazione, differenze stipendiali per la progressione legata all’anzianità di servizio. Il Ministero ha proposto un unico motivo, contestando il riconoscimento del risarcimento nonostante l’immissione in ruolo dei lavoratori, intervenuta anche nell’ambito del piano straordinario di assunzioni avviato dal 1° settembre 2015. I lavoratori hanno resistito. Nel giudizio di legittimità è stata inoltre sollecitata la rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, già esaminata da quest’ultima con sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero e cassato la sentenza d’appello. Ha ritenuto che, secondo i principi della propria giurisprudenza conformi alla sentenza della Corte di giustizia 8 maggio 2019, causa C-494/17 (Rossato), l’immissione in ruolo costituisca una misura idonea a sanzionare l’abuso e a riparare la violazione, a prescindere dal fatto che la stabilizzazione sia avvenuta tramite il sistema previgente o il piano straordinario previsto dalla L. n. 107/2015. Poiché dagli atti non risultava che i lavoratori avessero allegato, nella domanda originaria, danni ulteriori e diversi da quelli riparati dalla stabilizzazione, e la relativa prova gravava sui lavoratori, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. rigettando la domanda originaria. Ha compensato integralmente le spese dell’intero processo, in ragione della complessità della questione e della pronuncia europea intervenuta durante il giudizio.
Norme richiamate
clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto
La stabilizzazione è una misura idonea a reprimere e riparare l’abuso della reiterazione dei contratti a termine; resta proponibile una domanda per danni ulteriori, ma il lavoratore deve allegarli e provarli.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
La disciplina interna di ricostruzione dell’anzianità deve essere disapplicata quando comporta, per il docente a termine poi immesso in ruolo, un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto dall’origine a tempo indeterminato; il confronto deve essere effettuato senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti.
L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95
le disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95 che hanno autorizzato il MIUR, per l’anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994
Il piano straordinario di assunzioni è considerato parte della misura di stabilizzazione idonea a sanzionare e riparare l’abuso dei contratti a termine nel settore scolastico.
L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 109
nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109
La stabilizzazione prevista dal piano straordinario costituisce misura adeguata contro l’abuso sia quando il docente è concretamente immesso in ruolo, sia quando abbia la certezza di accedere al pubblico impiego in tempi certi e ravvicinati secondo le modalità previste dalla legge.
L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 131
la previsione (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131) di un limite alla reiterazione delle supplenze, che a decorrere dal 10 settembre 2016 non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi
La decisione richiama il limite legale alla durata complessiva delle supplenze come elemento del quadro di misure volto a prevenire la reiterazione abusiva; precisa inoltre che la successiva abrogazione non si applica ratione temporis alle fattispecie in esame.
D.Lgs. n. 297/1994, art. 485
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
I criteri di ricostruzione dell’anzianità previsti dalla norma non possono essere applicati quando producono un trattamento deteriore rispetto a quello del docente comparabile assunto a tempo indeterminato.
D.Lgs. n. 297/1994, art. 489
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato
Nel confronto volto a verificare la discriminazione nell’anzianità, non si applica la regola dell’equivalenza prevista dall’art. 489 e non si considerano le interruzioni tra rapporti; in caso di disapplicazione della disciplina discriminatoria, l’anzianità va calcolata con i criteri applicabili al docente assunto a tempo indeterminato.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
L. n. 183/2010, art. 32, comma 5
La norma è richiamata quale base della liquidazione risarcitoria operata dalla Corte d’appello; la Corte di cassazione non ne applica i criteri di quantificazione, poiché elimina la condanna risarcitoria in ragione dell’intervenuta stabilizzazione e dell’assenza di allegazione di danni ulteriori.
D.Lgs. n. 368/2001, art. 6
La norma è menzionata dalla Corte territoriale quale riferimento, insieme alla clausola 4 dell’Accordo quadro, per le differenze stipendiali da progressione di anzianità; la decisione di cassazione non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del lavoratore assunto mediante reiterati contratti a termine costituisce, secondo le condizioni individuate dalla decisione, misura idonea a sanzionare l’abuso e a riparare la violazione del diritto dell’Unione; ciò vale sia per la stabilizzazione ottenuta secondo il sistema previgente sia per quella conseguita tramite il piano straordinario di assunzioni.
- L’immissione in ruolo non esclude in assoluto una domanda risarcitoria, ma il lavoratore deve allegare e provare danni ulteriori e diversi da quelli riparati dalla stabilizzazione; non opera, per tali danni, un regime di danno presunto.
- La perdita del posto di lavoro per mancata conversione non può essere invocata come danno ulteriore quando la stabilizzazione ha già attribuito al lavoratore il bene della vita perseguito.
- Nel ricostruire l’anzianità di servizio del docente a termine poi immesso in ruolo, la disciplina interna va disapplicata se conduce a un’anzianità inferiore rispetto a quella del docente comparabile assunto a tempo indeterminato; la comparazione non valorizza le interruzioni tra rapporti e l’anzianità va calcolata secondo i medesimi criteri applicabili al lavoratore assunto a tempo indeterminato.
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