Cassazione Civile, Ordinanza n. 30903/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Un socio di maggioranza ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato l'apertura della liquidazione giudiziale di una società. La vicenda nasce dalla domanda di apertura della procedura presentata dall'amministratore unico della società su iniziativa anche di un creditore; il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale ritenendo integrato lo stato di insolvenza. In appello il socio ha contestato, da un lato, la legittimità della domanda proposta dall'amministratore senza rispettare le formalità dell'art. 120-bis c.c.i.i. (verbale notarile, iscrizione, informazione ai soci) e, dall'altro, la sussistenza dell'insolvenza e l'asserito abuso dello strumento processuale, sostenendo che la società fosse in realtà risanabile tramite ricapitalizzazione, che vi fossero manifestazioni di interesse di terzi e che l'organo gestorio avesse agito per finalità diverse dalla tutela dei creditori. Ha inoltre censurato il modo in cui la corte d'appello aveva utilizzato il fascicolo della procedura e documenti acquisiti d'ufficio, nonché l'erronea interpretazione di alcuni motivi di reclamo. Il ricorso per cassazione articolava nove motivi: violazione degli artt. 40 e 120-bis c.c.i.i.; abuso del processo e violazione dei doveri di buona fede/correttezza; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli obblighi ex art. 2086 c.c. e dei principi di favor per il risanamento; nullità per errata interpretazione del reclamo; nullità per acquisizione ufficiosa di documenti; vizi sulla valutazione delle manifestazioni di interesse, della motivazione e del richiamo ai provvedimenti cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato il principio di diritto secondo cui la decisione degli amministratori di accedere alla liquidazione giudiziale non è soggetta alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. prevista per gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: non occorre quindi verbale notarile, deposito/iscrizione della deliberazione né comunicazione ai soci, essendo sufficiente che la domanda sia sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sull'abuso del processo e sull'insolvenza, osservando che il socio non ha interesse diretto a censurare, come abuso nei suoi confronti, l'iniziativa di apertura della liquidazione giudiziale, e che nel caso concreto lo stato di insolvenza era stato correttamente desunto da crediti ammessi al passivo, inattività della società, assenza di contratti in corso, insufficienza dell'attivo, irrilevanza delle mere manifestazioni di interesse di terzi e inidoneità di una generica prospettiva di ricapitalizzazione. Le altre censure sono state respinte o dichiarate assorbite/inammissibili; le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e la Corte ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
comma 1, comma 2, comma 3
disciplina il procedimento comune per la domanda di accesso sia agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia alla liquidazione giudiziale; per la società, l'approvazione ex art. 120-bis riguarda solo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione, non la liquidazione giudiziale.
comma 1, comma 3, comma 4, comma 6
si applica agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, non alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; richiede verbale notarile, deposito/iscrizione e informazione ai soci solo per l'accesso a tali strumenti.
comma 2, lettera c; comma 8; comma 10
nel reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale la corte d'appello può assumere d'ufficio i mezzi di prova necessari e l'accertamento dell'insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza impugnata.
definisce rispettivamente lo stato di insolvenza e i requisiti soggettivi del debitore assoggettabile alla procedura.
il positivo riscontro dei presupposti soggettivi e oggettivi impone l'apertura della liquidazione giudiziale.
comma 2, lettera b; comma 2, lettera c
impone al debitore di attivarsi tempestivamente per individuare e dare rapida attuazione allo strumento più adeguato, al fine di non pregiudicare i creditori; in mancanza, l'apertura della liquidazione giudiziale è doverosa nell'interesse prioritario dei creditori.
richiama il dovere dell'organo gestorio di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
il socio di una società di capitali non ha, di regola, un interesse proprio e diretto a censurare l'abuso della domanda di liquidazione giudiziale, avendo solo un interesse riflesso al valore della partecipazione.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal resistente.
la domanda iscritta nel registro delle imprese è opponibile ai terzi.
richiamato solo per escludere che le manifestazioni di interesse dei terzi bastassero a smentire l'insolvenza; non è stato applicato come criterio decisivo della fattispecie.
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza/buona fede, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'abuso processuale nei confronti del socio.
evocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza delle manifestazioni di interesse; la Corte non lo ha ritenuto decisivo.
legittima l'ordine di esibizione di documenti sufficientemente individuati, anche nel reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale.
richiamato per affermare che i soci possono avere pretese solo residue dopo l'integrale soddisfacimento degli altri creditori.
la tutela del patrimonio sociale spetta agli amministratori prima della procedura concorsuale.
il socio può impugnare la determinazione consiliare o dell'amministratore unico lesiva dei suoi diritti, ma non lamentare come tale l'abuso della domanda di liquidazione giudiziale.
richiamato tra le possibili illegittimità gestorie che il socio può far valere in sede societaria.
il socio può promuovere l'azione sociale di responsabilità fino alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
il socio può agire per il danno diretto subito da un'illegittima iniziativa degli amministratori.
richiamato tra i rimedi societari per gravi irregolarità gestorie.
richiamato in tema di rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte dei nuovi amministratori.
dalla sentenza di apertura la legittimazione a proseguire l'azione di responsabilità passa al curatore.
richiamato come sanzione penale per l'aggravamento del dissesto in violazione dei doveri dell'organo gestorio.
richiamato nel medesimo contesto dei doveri dell'amministratore di attivarsi tempestivamente.
richiamato in via analogica/comparativa sul reclamo e sui poteri officiosi del giudice.
richiamato per affermare, per analogia, che i soci sono privi di interesse diretto a impugnare atti della procedura che incidono solo indirettamente sulla partecipazione.
richiamato insieme all'art. 5 l.fall. come parametro comparativo sulla dichiarazione di fallimento.
richiamato per la nozione di insolvenza nel sistema previgente.
richiamato per descrivere gli effetti del fallimento, in parallelo alla liquidazione giudiziale.
richiamato per il ruolo del curatore nella tutela del patrimonio sociale dopo l'apertura della procedura.
richiamato insieme al curatore quale soggetto competente alla tutela del patrimonio sociale.
richiamato tra le norme sulla vendita dei beni della massa attiva.
richiamato in relazione alla pubblicazione della domanda e agli effetti procedurali.
richiamato per la pubblicazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
richiamato per l'accertamento delle pretese creditorie.
richiamato per i riparti nella procedura concorsuale.
richiamato per la partecipazione dei soci all'assemblea convocata dal curatore.
richiamato per gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi dalla liquidazione giudiziale.
richiamato per l'applicabilità interpretativa delle modifiche normative ai procedimenti pendenti.
richiamato nel sistema degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
richiamato nel motivo sul vizio di motivazione/interpretazione del reclamo.
richiamato nel motivo di nullità per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che nel reclamo concorsuale il giudice può assumere d'ufficio i mezzi di prova necessari.
richiamato per contestare l'uso di valutazioni cautelari in altro processo; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione proposti.
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo sulla nullità per violazione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza.
art. 2 Cost.
richiamato nel motivo di abuso del processo.
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo sulla tutela del contraddittorio e del giusto processo.
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La decisione degli amministratori di chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale di una società non è soggetta alle formalità speciali previste dall'art. 120-bis c.c.i.i. per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: non occorre verbale notarile, iscrizione della decisione o preventiva informazione ai soci, salvo che la legge lo preveda espressamente.
- Nel reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il giudice d'appello può e deve utilizzare, anche d'ufficio, i poteri istruttori necessari per verificare i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, compreso l'ordine di esibizione di documenti contenuti nel fascicolo della procedura.
- Lo stato di insolvenza va accertato con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza impugnata; sono irrilevanti fatti successivi, mentre possono essere valorizzati fatti già esistenti ma conosciuti o documentati solo nel giudizio di reclamo.
- L'insolvenza consiste nell'impotenza strutturale e non meramente transitoria di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni; la mera disponibilità dichiarata da soci o terzi a ricapitalizzare l'impresa non esclude di per sé l'insolvenza, se non è accompagnata da effettiva liquidità e da un serio piano di continuità.
- Il socio di una società di capitali, rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale, è titolare in via principale di un interesse riflesso alla conservazione del valore della partecipazione; perciò non può dedurre come abuso della domanda, nei suoi confronti, la scelta gestoria dell'amministratore, ma può far valere solo la mancanza dei presupposti della procedura o eventuali illeciti societari con i rimedi tipici.
- L'abuso del processo nella domanda concorsuale è configurabile solo quando la domanda sia usata per finalità estranee a quelle proprie della procedura; nel caso della liquidazione giudiziale, ciò richiede una prova specifica che l'istanza sia stata proposta pur in assenza dei presupposti o con dolo diretto a pregiudicare la massa dei creditori o, in casi specifici, il soggetto direttamente inciso.
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