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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30904/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Una società è stata assoggettata a liquidazione giudiziale dal Tribunale su ricorso del Pubblico Ministero, dopo che un precedente ricorso di un creditore per la dichiarazione di fallimento era stato desistito e archiviato con segnalazione al P.M. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo: (i) che l'atto del P.M., pur denominato "richiesta" e pur riferito originariamente a un fallimento, potesse valere come ricorso idoneo perché contenente gli elementi richiesti dal Codice della crisi; (ii) che si applicasse la disciplina del CCII e non la legge fallimentare, poiché l'iniziativa del P.M. era autonoma rispetto a quella del creditore ed era stata proposta dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 37, 38 e 40 CCII, sostenendo che l'iniziativa del P.M. fosse solo una mera istanza conseguente alla segnalazione del giudice e non un vero ricorso autonomo, e la violazione dell'art. 390 CCII, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina previgente per asserita continuità tra il procedimento del creditore desistito e quello promosso dal P.M.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto autonoma l'iniziativa del Pubblico Ministero rispetto a quella del creditore desistito, con conseguente applicabilità del Codice della crisi e individuazione del momento rilevante nel deposito del ricorso del P.M. avvenuto dopo l'entrata in vigore del CCII. La Corte ha ribadito che non esiste automatismo tra segnalazione del giudice e iniziativa del P.M., il quale deve effettuare una valutazione autonoma della notizia prima di chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione di legge sostanziale da parte della sentenza impugnata.

  • artt. 37, 38 e 40 D.Lgs. n. 14/2019

    Il Pubblico Ministero può promuovere autonomamente l'apertura della liquidazione giudiziale; la sua iniziativa non è automatica né meramente ancillare rispetto alla segnalazione del giudice.

  • art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019

    La segnalazione del giudice civile può costituire fonte dell'iniziativa del P.M., ma non la rende automatica: il P.M. conserva un potere-dovere di autonoma valutazione.

  • art. 126 D.Lgs. n. 14/2019

    Il ricorso del P.M. deve contenere le allegazioni richieste dalla disciplina concorsuale, tra cui lo stato di insolvenza e i requisiti soggettivi dell'assoggettabilità alla procedura.

  • art. 390 D.Lgs. n. 14/2019

    È stata esclusa l'applicazione della legge fallimentare, poiché l'iniziativa del P.M. è stata considerata autonoma e temporalmente successiva all'entrata in vigore del CCII.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 75, primo comma, r.d. n. 12/1941

    Richiamato per qualificare il Pubblico Ministero come organo istituzionalmente preposto all'esercizio dell'azione civile nei casi previsti dalla legge.

  • art. 73, secondo comma, r.d. n. 12/1941

    Richiamato per fondare il ruolo del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione diretta a fare osservare leggi di ordine pubblico.

Massime di principio

  • L'iniziativa del Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale ha natura autonoma rispetto alla precedente iniziativa di un creditore, anche se il contenuto informativo deriva da una segnalazione giudiziale o da atti già acquisiti nel procedimento archiviato.
  • La segnalazione del giudice civile al Pubblico Ministero non determina alcun automatismo: il P.M. deve svolgere una valutazione autonoma della notizia prima di decidere se promuovere la procedura concorsuale.
  • Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, rileva il momento in cui il Pubblico Ministero esercita effettivamente il proprio potere-dovere di chiedere l'apertura della procedura, non il precedente ricorso di un soggetto privato poi desistito.
  • La qualificazione formale dell'atto compiuto dal Pubblico Ministero non è decisiva se l'atto, per contenuto, contiene gli elementi essenziali della domanda concorsuale richiesti dalla legge e perviene alla cancelleria del tribunale competente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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