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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30836/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente amministrativo di ruolo di un'amministrazione sanitaria regionale aveva chiesto di essere trasferito presso altro ente pubblico tramite procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Deduceva che l'ente avesse assegnato l'incarico dirigenziale a un'altra dipendente senza rendere previamente nota la disponibilità della posizione, senza applicare correttamente i criteri previsti dalla disciplina di mobilità e senza svolgere una reale comparazione tra i candidati; contestava inoltre la professionalità della prescelta e la legittimità degli atti organizzativi e regolamentari interni, anche per omessa consultazione sindacale. Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla mobilità/assunzione e il risarcimento del danno da perdita di chance. I giudici di merito avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il TAR, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto negativo ritenendo invece che la controversia investisse la modalità di svolgimento di una procedura di mobilità e quindi rientrasse nella giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia riguardasse una procedura di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, cioè una vicenda di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato che integra una modificazione soggettiva del rapporto e non una procedura concorsuale. Ne consegue che il giudice ordinario può conoscere anche degli atti amministrativi presupposti, disapplicandoli se illegittimi, senza che ciò muti il riparto di giurisdizione. La causa va quindi rimessa al giudice ordinario davanti al quale le parti devono proseguire il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"

    Attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico privatizzato, incluse quelle sull'assunzione e sul conferimento degli incarichi dirigenziali.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

    La giurisdizione amministrativa resta solo per le procedure concorsuali vere e proprie; la mobilità volontaria non vi rientra se non ha carattere concorsuale.

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

    La mobilità volontaria è qualificata come mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, riconducibile a una cessione del contratto e non a una nuova assunzione concorsuale.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Le amministrazioni, nei rapporti di lavoro privatizzati, agiscono con capacità e poteri del privato datore di lavoro salvo i poteri pubblicistici espressamente riservati.

  • art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001

    Gli atti organizzativi interni richiamati nella controversia sono considerati nel quadro della gestione del rapporto di lavoro, ma la loro eventuale illegittimità può essere valutata incidentalmente dal giudice ordinario.

  • art. 1406 c.c.

    La mobilità volontaria tra amministrazioni è ricondotta ai moduli civilistici della cessione del contratto, con le integrazioni speciali dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se la domanda riguarda il diritto all'assunzione o al trasferimento mediante mobilità volontaria, la cognizione spetta al giudice ordinario.
  • La mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 non configura, di regola, una procedura concorsuale per l'assunzione, ma una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro tra amministrazioni, assimilabile a cessione del contratto.
  • Il giudice ordinario, investito di una controversia sul rapporto di lavoro, può verificare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti e, se necessario, disapplicarli, senza che ciò sposti la giurisdizione.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego privatizzato resta circoscritta alle controversie che investono direttamente l'esercizio di poteri autoritativi di macro-organizzazione o procedure concorsuali in senso proprio.
  • Se la contestazione riguarda non la scelta in astratto dello strumento di copertura del posto, ma il concreto modo di svolgimento della procedura di mobilità e i criteri applicati, la controversia resta nel perimetro della giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicato

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