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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30905/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il socio ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il suo reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale della società. La fattispecie concreta riguardava una procedura aperta su ricorso di due creditori ex dipendenti; nel reclamo e poi in cassazione il socio ha sostenuto che quei crediti erano stati integralmente pagati prima dell'apertura della procedura, producendo una scrittura transattiva relativa al TFR, quietanze di pagamento e dichiarazioni dei creditori, e ha dedotto che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto tali documenti privi di data certa. Con i primi due motivi ha denunciato violazione dell'art. 43 CCII, dell'art. 2704 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, assumendo che il pagamento pregresso avrebbe fatto venir meno la legittimazione dei creditori istanti. Con il terzo motivo ha lamentato violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione ai soci della pendenza del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Con il quarto motivo ha censurato la liquidazione delle spese di lite sullo scaglione delle cause di valore indeterminabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per asserita mescolanza dei motivi, ma ha poi dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: i primi due perché tendevano a ottenere una rivalutazione del merito sulla mancanza di data certa dei documenti prodotti a prova dell'estinzione dei crediti degli istanti prima dell'apertura della procedura; il terzo perché diretto contro l'operato del legale rappresentante della società, unico legittimato a interloquire sugli strumenti di regolazione della crisi senza condizionamenti da parte dei soci; il quarto perché la controversia è stata considerata di valore indeterminabile e la liquidazione dei compensi rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore dell'Erario per l'ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato, e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 CCII

    richiamato come parametro della doglianza sulla legittimazione dei creditori istanti; il ricorso non ha dimostrato il venir meno di tale legittimazione prima dell'apertura della procedura.

  • art. 367 CCII

    menzionato nel riepilogo dei fatti come norma in base alla quale erano stati acquisiti dati, documenti e informazioni nel procedimento prefallimentare/concorsuale.

  • art. 51 CCII

    il principio sulla possibilità di allegare fatti nuovi nel reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale è ritenuto applicabile anche al reclamo ex art. 51 CCII.

  • art. 2704 c.c.

    la Corte ribadisce che la documentazione prodotta per provare il pagamento e la rinuncia/estinzione del credito era priva di data certa, sicché non poteva dimostrare l'anteriorità rispetto all'apertura della procedura.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di violazione del principio di non contestazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo state trascritte le parti salienti degli atti richiamati.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette alla rivalutazione del merito o carenti di specificità.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    la Corte esclude l'applicabilità della disciplina della doppia conforme al reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 40, comma 2, CCII

    è il fondamento dell'affermazione secondo cui è il legale rappresentante del debitore, e non i soci, il soggetto legittimato ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la censura sulle spese; la Corte la dichiara inammissibile affermando che, per causa di valore indeterminabile, la liquidazione concreta è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale è ammissibile l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del giudizio di primo grado; la disciplina della "doppia conforme" propria dell'appello ordinario non si applica automaticamente a tale procedimento.
  • La prova dell'estinzione del credito dedotta per contestare la legittimazione del creditore istante deve essere fornita con documenti aventi data certa rispetto all'apertura della procedura; in mancanza, il giudice di merito può escluderne l'idoneità probatoria.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale documentale e delle risultanze di merito, specie quando la decisione impugnata abbia già escluso la certezza della data dei documenti prodotti.
  • La violazione del principio di non contestazione va dedotta in modo specifico, trascrivendo le parti rilevanti degli atti processuali su cui la censura si fonda; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • I soci non sono i soggetti legittimati a gestire o contestare in via autonoma la scelta del debitore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi, poiché tale legittimazione spetta al legale rappresentante della società.
  • Quando la controversia ha valore indeterminabile, la liquidazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti dei parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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