Cassazione Civile, Ordinanza n. 22528/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un imprenditore, esecutore di lavori pubblici per un comune sulla base di un contratto di appalto stipulato a seguito di gara, aveva chiesto il pagamento del maggior corrispettivo per opere extra-contratto che assumeva eseguite nel corso dei lavori in forza di una perizia di variante approvata in corso d'opera. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda, valorizzando anche la contumacia dell'ente. In appello, il comune aveva contestato che parte delle opere fossero eccedenti rispetto alla variante e quindi remunerabili; la Corte d'appello aveva accolto solo in parte, rideterminando il credito e negando il compenso per le opere non ricomprese nella variante, ritenendo non provata la loro utilità/urgenza e mancante una ratifica o accettazione postuma dell'amministrazione. Con il ricorso per cassazione l'imprenditore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente svalutato le risultanze della CTU e della documentazione acquisita, dalle quali emergevano la natura preparatoria e necessaria delle opere; 2) violazione della disciplina delle riserve negli appalti pubblici e dell'onere della prova, sostenendo che l'utilità e necessità delle opere fosse incontestata e che l'amministrazione non potesse limitarsi a negarne l'autorizzazione; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, da riformare in caso di accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni della CTU, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché introduceva questioni di fatto e di merito senza dimostrare di averle già dedotte nei gradi precedenti e senza specificare adeguatamente le circostanze rilevanti; inoltre ha richiamato il principio secondo cui, negli appalti pubblici, i lavori extra-contratto non autorizzati non danno di regola diritto a compenso, salvo condizioni cumulative e rigorose che nella specie non risultavano ricorrere. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il comune è rimasto intimato; è stato inoltre disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
la violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia; non per censurare la valutazione del materiale istruttorio
non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito
art. 198 d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina delle riserve negli appalti pubblici
art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina delle riserve negli appalti pubblici
artt. 32 e 33 d.m. n. 145 del 2000
richiamati dal ricorrente in tema di disciplina delle riserve negli appalti pubblici
richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta generica e nuova
richiamato dal ricorrente in tema di oneri di contestazione e difese della parte convenuta
richiamato dal ricorrente in tema di preclusioni e deduzione delle difese nel processo di merito
richiamato per le spese di lite; la censura è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi principali
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la deduzione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, fuori dai limiti legali, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
- Le questioni che presuppongono accertamenti di fatto devono essere state dedotte nei gradi di merito e devono essere specificamente indicate nel ricorso per cassazione; in mancanza, la censura è inammissibile perché nuova o generica.
- Negli appalti pubblici, i lavori extra-contratto non previamente autorizzati non danno, di regola, diritto a compenso; il riconoscimento del corrispettivo è eccezionale e richiede condizioni cumulative rigorose, tra cui tempestiva riserva, qualificazione dei lavori come indispensabili in collaudo, riconoscimento anche da parte dell'amministrazione e rispetto dei limiti di spesa approvati.
- La mera contestazione dell'utilità o necessità delle opere e l'assenza di autorizzazione non possono essere superate con deduzioni generiche sulla loro acquisizione al patrimonio dell'ente: occorre allegare e provare in modo puntuale i fatti costitutivi del credito e la ricorrenza delle condizioni eccezionali che consentono il pagamento.
- Se i motivi principali del ricorso sono dichiarati inammissibili, resta assorbita la censura che dipende logicamente dal loro eventuale accoglimento, come quella sulle spese di lite.
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