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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16621/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna a sei mesi di reclusione per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, nella forma di cui all'art. 348 c.p., fondata su un episodio del 7 settembre 2018: l'imputato si era presentato presso la Capitaneria di porto di Milazzo depositando una fotocopia di un atto, redatto da un avvocato e sottoscritto dalle parti, volto a ottenere il fermo di una nave. Dopo il passaggio in giudicato della condanna, era stata proposta revisione dinanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria, ma la domanda era stata respinta; un primo ricorso per cassazione era poi stato rinunciato. Con il ricorso del 15 aprile 2026 l'interessato ha chiesto l'annullamento della successiva decisione della seconda sezione della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di revisione. I motivi dedotti sono due: 1) errore percettivo e falsa applicazione della disciplina della revisione, perché la Corte avrebbe male interpretato la nozione di "prova nuova" ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., mentre la documentazione dell'Autorità marittima e le note del comando del porto, non valutate nei precedenti giudizi, avrebbero dimostrato l'insussistenza di un procedimento espropriativo o di atti esecutivi e quindi l'inidoneità dell'istanza presentata; 2) erronea applicazione della legge penale quanto al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ritenuto comunque sussistente. Era anche chiesta la sospensione dell'esecuzione, valorizzando l'età avanzata del condannato e la pendenza di istanze alternative davanti al magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata sulla nozione di "prova nuova" in sede di revisione, osservando che la documentazione invocata era stata già esaminata, almeno implicitamente, nel giudizio di merito, e che in ogni caso la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione della tipicità del fatto, già compiutamente scrutinata nei precedenti gradi. L'inammissibilità ha assorbito la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    indicato come titolo di reato per la condanna eseguita; il fatto è stato ricondotto alla competenza funzionale del comandante del porto in relazione all'atto presentato dall'imputato.

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la revisione richiede una prova nuova; non basta una diversa lettura del materiale già acquisito o valutato, ma occorrono elementi estranei e diversi da quelli esaminati nel processo.

  • art. 625-bis, comma 4, c.p.p.

    richiamato per affermare la definizione de plano del ricorso manifestamente infondato/inammissibile.

  • art. 646 cod. nav.

    richiamato quale base della competenza funzionale del comandante del porto in relazione alla richiesta di fermo nave.

Massime di principio

  • In sede di revisione, la "prova nuova" può comprendere non solo elementi sopravvenuti o scoperti dopo il giudicato, ma anche documenti già esistenti se non acquisiti o non valutati nel giudizio precedente; resta esclusa, invece, la mera richiesta di rivalutazione di prove già esaminate, anche implicitamente.
  • Non integra prova nuova il materiale già scrutinato dal giudice di merito, ancorché il condannato sostenga che esso sarebbe stato trascurato o sottovalutato: la revisione non può essere utilizzata come surrogato di un ulteriore giudizio di merito sulla tipicità del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può provvedere de plano e l'inammissibilità assorbe le eventuali istanze accessorie, come quella di sospensione dell'esecuzione.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se la censura presuppone una rivalutazione del compendio probatorio non consentita nei limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRevisioneImpugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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