Cassazione Penale, Ordinanza n. 16611/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati, nei cui confronti la Corte d'appello aveva emesso sentenza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in parziale riforma della pronuncia del GUP del Tribunale di Nola, rideterminando la pena. Uno dei ricorrenti denunciava omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del reato di riciclaggio sub capo a) come tentativo, con conseguente necessità di rideterminare la pena anche in relazione alla continuazione. L'altro deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. La Corte ha ritenuto che i ricorsi mirassero, in sostanza, a censurare profili non deducibili dopo il concordato in appello: in particolare la qualificazione giuridica del fatto e aspetti della determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., siano proponibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, oltre al vizio di pena illegale. Nel caso concreto, nessuna di tali ipotesi ricorreva: le doglianze attenevano a motivi rinunciati e alla qualificazione giuridica del fatto, quindi non consentite. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato alle censure sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del pubblico ministero, sul contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo e sull'eventuale pena illegale.
art. 606 c.p.p.
La doglianza di omessa motivazione è stata proposta, ma ritenuta comunque non consentita nel perimetro del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 606 c.p.p.
La censura di violazione di legge processuale, proposta in relazione all'art. 192 c.p.p., è stata giudicata inammissibile per la natura dei motivi dedotti contro una sentenza resa all'esito del concordato.
art. 192 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente come parametro della censura probatoria, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 129 c.p.p.
È indicato nella massima richiamata come tema non deducibile in cassazione contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. se non nei limiti consentiti.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020
Richiamata per affermare che, nel concordato in appello, sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del PM, al contenuto difforme e alla pena illegale.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Richiamata per ribadire che l'accordo sulle questioni concordate comporta rinuncia a ulteriori doglianze, anche rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che investano la formazione della volontà di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero, il contenuto della decisione eventualmente difforme dall'accordo e, in ogni caso, l'eventuale illegalità della pena.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongano motivi rinunciati con il concordato, incluse le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo che dalla loro incidenza derivi una sanzione illegalmente determinata.
- Nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. l'accordo tra le parti produce un effetto preclusivo rispetto a successive contestazioni di merito o di diritto sui punti concordati, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, quando sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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