Cassazione Penale, Ordinanza n. 16607/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non sia deducibile contro la sentenza di patteggiamento, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi ivi indicate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Forlì aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per i reati contestati. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento. La Corte rileva però che, in materia di patteggiamento, il ricorso è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura proposta non rientra tra essi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, base della sentenza impugnata.
art. 129 c.p.p.
evocato dal ricorrente come parametro per la verifica immediata dell'insussistenza di cause di proscioglimento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
norma che limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla disposizione.
art. 606 c.p.p.
richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione la violazione di legge fondata sulla mancata verifica della causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. contro una sentenza applicativa della pena, se la doglianza non rientra nelle ipotesi tipiche di impugnazione previste per il patteggiamento.
- L'eventuale presenza nella sentenza impugnata di una motivazione sull'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non amplia, di per sé, l'ambito oggettivo dei motivi di ricorso consentiti contro il patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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