Cassazione Civile, Ordinanza n. 27814/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una condomina ha impugnato ex art. 1137 c.c. una delibera assembleare che aveva riconosciuto all’amministratrice un compenso straordinario di euro 3.300,00, parametrato alla tariffa dei dottori commercialisti, per attività svolta a favore del condominio in alcuni giudizi, consistita nella presenza a udienze e nello studio delle pratiche insieme al difensore del condominio. In primo e in secondo grado la domanda è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione del regolamento condominiale, degli artt. 1362 ss., 1130 e 1720 c.c., sostenendo che il regolamento non prevedesse alcun compenso straordinario, che non vi fosse prova dell’attività svolta né della necessità e dell’entità della stessa, e che mancasse il rendiconto del mandatario sulle anticipazioni. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il compenso aggiuntivo avrebbe dovuto essere deliberato prima dello svolgimento dell’attività e che il riconoscimento successivo non potesse valere come ratifica dell’intera compagine condominiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui contestavano la prova dello svolgimento dell’attività e la violazione del regolamento condominiale, osservando che la doglianza sulla prova non era veicolata nel corretto vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., e che la sentenza impugnata aveva già preso atto dell’assenza nel regolamento di una previsione di compensi aggiuntivi, valorizzando però la legittimità della delibera assembleare che aveva approvato un compenso per attività ulteriore rispetto a quella ordinaria dell’amministratore. Nel merito ha affermato che, per deliberazioni anteriori alla L. n. 220/2012, l’assemblea era competente a determinare il compenso dell’amministratore e a ratificare il compenso aggiuntivo per attività extra ordinarie; ha inoltre precisato che non rilevava che l’approvazione fosse intervenuta dopo lo svolgimento dell’attività, poiché il controllo assembleare era necessario per rendere il credito liquido ed esigibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la c.d. doppia conforme sia perché non individuava un fatto storico decisivo nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base dell’impugnazione della delibera assembleare condominiale da parte della condomina assente.
attribuisce all’assemblea la competenza a deliberare sulle spese e, nel caso concreto, a riconoscere il compenso aggiuntivo per attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi dell’amministratore, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.
richiamato dalla ricorrente sul rendiconto e sul rimborso delle anticipazioni del mandatario; la Corte non ha accolto la censura.
nel testo vigente dopo la L. n. 220/2012 impone l’indicazione analitica del compenso dell’amministratore all’atto di accettazione della nomina o del rinnovo, a pena di nullità della nomina; la Corte sottolinea che tale disciplina non era applicabile alla delibera del 2007.
vizio dedotto per la violazione di norme di diritto nel primo motivo; la Corte ha distinto tra censura di diritto e contestazione del fatto/prova.
vizio dedotto per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto dei requisiti richiesti e, per il secondo motivo, anche per la doppia conforme.
ha reso inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per le deliberazioni condominiali anteriori alla riforma del 2012, l’assemblea può validamente deliberare il compenso dell’amministratore anche per attività ulteriori e straordinarie rispetto a quelle ordinarie, rientrando ciò nelle sue competenze in materia di spese condominiali.
- La circostanza che il compenso aggiuntivo sia approvato dopo lo svolgimento dell’attività non esclude la validità della delibera, se il controllo assembleare è necessario per rendere il credito dell’amministratore liquido ed esigibile.
- Nel giudizio di cassazione, la contestazione della prova o del fatto storico non può essere veicolata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; se si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, occorre indicare specificamente il fatto storico discusso e decisivo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le rationes decidendi di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.
- La disciplina introdotta dall’art. 1129, comma 14, c.c. sulla specificazione analitica del compenso dell’amministratore all’atto della nomina non si applica retroattivamente alle deliberazioni anteriori alla L. n. 220/2012.
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