Cassazione Penale, Ordinanza n. 32567/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: con i primi due ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; con gli ultimi tre motivi ha contestato la proporzionalità e la legittimità dell'espulsione dello straniero prevista dalla normativa sugli stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze non deducibili in sede di legittimità, perché riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale senza specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità sulla base della gravità oggettiva della condotta e delle numerose condanne irrevocabili, anche per stupefacenti e reati commessi a scopo di lucro, indicative di abitualità. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi idonei a compensare il quadro soggettivo caratterizzato da gravi e ripetuti precedenti penali. In relazione all'espulsione, ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato concretamente la persistente pericolosità sociale, valorizzando i precedenti penali, l'assenza di un percorso di revisione critica e il mancato radicamento familiare e affettivo in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate o comunque non specificamente criticabili le censure relative alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche, poiché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione logica e conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità. Ha altresì ritenuto corretta la conferma dell'espulsione, essendo stata verificata in concreto la pericolosità sociale del condannato e valutata l'assenza di legami familiari e affettivi in Italia. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato in materia di stupefacenti di lieve entità.
art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante contestata unitamente al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete dell'offesa, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il diniego può essere motivato valorizzando anche soltanto gli elementi ritenuti decisivi, tra cui gravità della condotta e abitualità desunta da precedenti condanne.
Fornisce i criteri di valutazione della gravità del reato rilevanti anche ai fini del giudizio sulla particolare tenuità e della valutazione della pericolosità sociale.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto sono stati valorizzati i gravi e ripetuti precedenti penali.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla proporzionalità della misura di espulsione.
art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
La disposizione non impone automaticamente l'espulsione: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 1995, è necessario l'accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato.
art. 8 CEDU
Rileva, in combinato disposto con l'art. 117 Cost., ai fini della verifica della pericolosità sociale e del bilanciamento con il diritto alla vita familiare nell'applicazione dell'espulsione.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione agli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU e al necessario bilanciamento tra sicurezza sociale e vita familiare.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessario esaminare analiticamente ogni singolo criterio, essendo sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la gravità oggettiva della condotta e la presenza di numerose condanne irrevocabili, anche per reati della medesima natura o commessi per fini di lucro, quando tali elementi evidenzino l'abitualità della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato dall'assenza di elementi positivi idonei a compensare un quadro soggettivo caratterizzato da gravi e ripetuti precedenti penali; il solo stato di incensuratezza, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è comunque sufficiente per la concessione.
- L'espulsione dello straniero condannato per reati previsti dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 richiede l'accertamento concreto della pericolosità sociale e non può essere applicata automaticamente in ragione della sola condanna.
- Nel valutare l'espulsione dello straniero, il giudice deve considerare la persistente pericolosità sociale alla luce dei precedenti e degli altri elementi concreti e, ove ritualmente prospettata, comparare la condizione familiare dell'interessato con gli altri criteri di valutazione, bilanciando l'interesse alla sicurezza sociale con il diritto alla vita familiare.
- È inammissibile in cassazione il ricorso che riproponga questioni già adeguatamente esaminate e risolte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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